Engagement degli azionisti, cosa cambia per gestori e istituzionali

Revisione della Direttiva UE sui Diritti degli azionisti: le principali novità per gli investitori italiani

di Luigi Mula

Il 20 maggio scorso è stata pubblicata sulla GU dell’Unione Europea la Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la Direttiva 2007/36/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (Shareholder Rights Directive, SRD) per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti. Gli Stati membri avranno fino a due anni per recepire le nuove disposizioni nel diritto interno.

Lo spirito ed i contenuti della direttiva sono illustrati nel numero 30 di questa rivista (http://www.nedcommunity.com/Pages/la-voce-degli-indipendenti.aspx?NID=167).

Ruolo chiave nella stesura ed approvazione della SDR è stato svolto dal parlamentare europeo italiano Sergio Cofferati, circostanza alla quale è probabilmente dovuta l’evidente affinità tra la legislazione italiana sugli aspetti affrontati dalla direttiva e la stessa SDR II. Ciononostante, il recepimento della direttiva determinerà alcune modifiche significative all’attuale regolamentazione, segnatamente in merito all’identificazione ed all’engagement degli azionisti ed ai proxy advisors.

Nell’opera di recepimento, il nostro legislatore dovrà tener conto innanzitutto del considerando 55 della SRD II, secondo il quale, ove le attuali previsioni regolamentari nazionali si rivelassero più rigorose di quelle dettate dalla SRD II nell’ottica di assicurare le finalità della direttiva stessa, l’adeguamento di tali previsioni alla normativa europea non sarà necessario.

Per completare il quadro normativo sarà necessario attendere l’emissione del regolamento attuativo da parte della Commissione UE in materia di identificazione degli azionisti. Nelle more, proviamo ad anticipare di seguito alcuni dei principali impatti della SRD II sulla attuale regolamentazione.

Identificazione degli azionisti (art. 3 bis)

Verrà rimossa la possibilità per l’azionista di rifiutare di comunicare la propria identità, come attualmente previsto dal comma 1 dell’art. 83 duodecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) e verranno specificate quali possono essere le finalità della raccolta e del trattamento dei dati degli azionisti, compatibilmente con le disposizioni della SRD II (commi 4 e segg. dell’art. 3 bis).

Sembra compatibile con le previsioni della SRD II, invece, l’attuale facoltà di ottenere l’indentificazione degli azionisti solo ove statutariamente previsto, concessa agli emittenti dall’art. 83 duedecies suddetto.

Flusso informativo sull’esercizio dei diritti inerenti la partecipazione azionaria (art. 3 ter)

L’attuale formulazione dell’art. 84 del Regolamento Emittenti (delibera Consob 11971) già prevede la possibilità per le società di fornire ai propri azionisti informazioni sull’esercizio dei diritti di voto. Su questo aspetto, tuttavia, la formulazione della SRD II si presenta troppo ampia per consentire di pronosticare quali modifiche alla nostra regolamentazione si renderanno necessarie e sarà necessario attendere quindi il regolamento della Commissione. Ogni prescrizione aggiuntiva da parte della Commissione inciderà verosimilmente sul testo del predetto articolo 84 del Regolamento Emittenti.

Facilitazione del diritto di voto (art. 3 quater)

Il contenuto dell’art. 3 quater della SRD II circa la facilitazione del diritto di voto a cura degli intermediari si rivela una novità per il nostro ordinamento. Anche in questo caso sarà tuttavia necessario attendere il regolamento attuativo della Commissione per comprendere di quali tipi di agevolazione sarà necessario curare l’adozione. Quanto invece al diritto di voto elettronico (art. 3 ter della SRD II) sarà necessario integrare l’art. 143 ter del Regolamento Emittenti per prevedere la conferma che il voto sia stato correttamente esercitato e computato.

Engagement degli azionisti (art. 3 octies)

Pur non conoscendo una regolamentazione specifica in materia di engagement, il sistema finanziario italiano si dimostra già consapevole dell’importanza dell’impegno degli azionisti nell’ambito della governance. Infatti, la maggior parte dei contenuti previsti per la policy di engagement dalla SRD II rispecchia attività previste dai principi italiani di stewardship di Assogestioni (http://www.assogestioni.it/ass/library/32/principiitastewardship16.pdf). Analogamente alla SRD II, tali principi prevedono anche che l’investitore illustri il livello di applicazione dei principi e giustifichi la mancata adozione degli stessi (“comply or explain”). Ricordiamo inoltre che i gestori sono già tenuti ad adottare una strategia per l’esercizio dei diritti di voto ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 231/2013 richiamato dall’art. 34 del Regolamento Congiunto di Consob e Banca d’Italia del 29 ottobre 2007.

La SRD II prevede in buona sostanza che le attività enunciate dai suddetti principi siano “codificate” nella policy di engagement, contemplando anche l’obbligo di pubblicazione delle suddette informazioni sul sito internet dell’investitore.

Il recepimento dell’art. 3 octies potrebbe dunque tradursi nell’obbligo di adottare una policy che rispecchi sostanzialmente, ma con le dovute integrazioni, i principi di stewardship di Assogestioni. Dal punto di vista della tecnica legislativa, si potrebbe conservare il medesimo approccio utilizzato per il recepimento della direttiva AIMFD in tema di strategia di esercizio dei diritti di voto, facendo leva sulla delega contemplata dall’art. 6 comma 2-bis del TUF, integrando pertanto il Titolo II della Parte 5 del Regolamento Congiunto.

Strategia di investimento degli investitori istituzionali (fondi pensione ed assicurazioni) ed accordi con gli asset managers (art. 3 nonies)

L’investimento degli investitori istituzionali in società quotate è notoriamente ancora residuale rispetto ad altre asset classes quali fondi di investimento, immobili ed obbligazioni. Inoltre, l’attuale regolamentazione italiana già prevede l’obbligo dei fondi pensione di produrre strategie di investimento coerenti con la struttura temporale delle passività detenute, strategie che vengono spontaneamente pubblicate dagli operatori sui loro siti internet.

Anche le novità in questione potrebbero dunque non incidere significativamente sull’operatività dei fondi pensione italiani e sulla relativa normativa.

Non consta invece alcuna previsione in merito alla trasparenza dei rapporti ed accordi tra asset manager ed investitore istituzionale. Pertanto, sarà necessario adeguare la regolamentazione al comma 2 dell’art. 3 nonies e dell’art. 3 decies della direttiva, prevedendo l’obbligo per gli investitori istituzionali di informare i clienti su alcuni aspetti del modus operandi dell’asset manager incaricato quali il modo in cui l’accordo con l’asset manager incentiva il gestore ad allineare la strategia e le decisioni di investimento al profilo e alla durata delle passività dell’investitore istituzionale ed a prendere decisioni di investimento basate sulle valutazioni relative ai risultati finanziari e non finanziari a lungo e medio termine della società partecipata e a impegnarsi con le società partecipate al fine di migliorarne i risultati a medio e lungo termine.

Da parte sua, l’asset manager sarà tenuto ad informare l’investitore istituzionale sul modo in cui la sua strategia d’investimento e la relativa attuazione rispettano gli accordi di gestione e contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli attivi dell’investitore istituzionale o del fondo.

Proxy advisors

Anche le previsioni sui proxy advisors si rivelano del tutto nuove nel nostro ordinamento e si risolveranno nell’esigenza di integrare la normativa. Tuttavia, l’effetto pratico di tale integrazione potrebbe rivelarsi modesto. Infatti, i (pochi) proxy advisors italiani da un lato sono già dotati di policies in larga parte coerenti con il dettato della SRD II e d’altra parte dichiarano sui loro siti internet i codici di condotta ai quali aderiscono.

“Say on pay” (art. 9 bis)

Come noto, la nostra regolamentazione prevede un unico documento denominato “relazione sulla remunerazione” composto fondamentalmente da due sezioni: la policy in materia di remunerazione (art. 123-ter comma 3 TUF) ed i livelli di remunerazione (art. 123-ter comma 4 TUF). La regolamentazione domestica prevede che l’assemblea esprima un voto non vincolante sulla prima sezione della relazione e non ricollega alcun effetto ad eventuali voti negativi. Si renderà quindi necessario modificare la regolamentazione in questione onde prevedere:

  • che, in presenza di un voto negativo sulla policy in materia di remunerazione (art. 123-ter comma 3 TUF), la società sia tenuta a sottoporre all’assemblea successiva una nuova policy che tenga conto del voto; e
  • un voto assembleare non vincolante anche sui livelli di remunerazione ed un obbligo di illustrazione di come la società ha tenuto conto di tale voto. Per le PMI è possibile, in alternativa al voto, prevedere che la relazione sia oggetto esclusivamente di discussione in assemblea.

Quanto ai contenuti delle due sezioni, la Direttiva non prevede sostanziali novità rispetto ai contenuti attualmente previsti dall’Allegato 3 sezione 7-bis del Regolamento Emittenti.

Verosimilmente modifiche meramente marginali si renderanno necessarie per recepire le novità inerenti le operazioni con parti correlate.

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Fonte: La voce degli indipendenti