Sanzioni, prove di disallineamento fra Europa e Usa

La strada per esportare beni e servizi verso la Russia rimane tortuosa, ma sulle sanzioni Europa e Usa sembrano adesso viaggiare a velocità diverse. Ecco tutte le misure restrittive in vigore

Fonte: eurasiatx.com di Studio Legale Padovan | 16 marzo 2018

Nel 2017 le esportazioni italiane verso la Russia hanno raggiunto un importo di poco inferiore agli 8 miliardi di euro, con un aumento pari al 19,3% rispetto all’anno precedente. Questo andamento positivo viene però contrastato dal permanere di sanzioni, sia dal lato europeo sia statunitense, che colpiscono la Russia, rendendo così tortuosa la strada per i soggetti che intendono esportare i propri beni e servizi verso questo territorio. Il valore dell’export italiano verso la Russia, infatti, non è ancora tornato al livello pre-sanzioni, quando raggiungeva all’incirca i 10 miliardi di euro. A riprova di queste difficoltà, lo scorso 23 febbraio Steven Mnuchin, Segretario del Dipartimento del Tesoro statunitense, ha annunciato che nell’arco di qualche settimana verranno con tutta probabilità sanzionate nuove imprese e oligarchi russi.

La Federazione Russa è stata oggetto di sanzioni a partire dal marzo 2014, a seguito delle sue azioni intraprese in Crimea, e sin da allora si è sempre osservato un certo parallelismo tra le misure restrittive adottate dall’UE e dagli USA. Tuttavia, nel corso del 2017 si è osservato un lento ma costante disallineamento tra le politiche sanzionatorie delle due sponde dell’Atlantico.

Per quanto riguarda le sanzioni adottate dall’Unione europea si ricorda che, a seguito dell’aggiornamento al Consiglio dell’Unione europea del 14 dicembre 2017 sullo stato dell’attuazione degli accordi di Minsk, lo scorso 21 dicembre 2017 sono state prorogate sino al prossimo 2018 le sanzioni contro la Russia. Ad oggi, tali complesse misure restrittive (Regolamenti nn. 833/2014, n. 269/2014 e n. 208/2014) si sostanziano nei seguenti provvedimenti:

– congelamento dei beni e restrizioni di viaggio per certi soggetti
– divieto di importazione di beni provenienti dalla Crimea e da Sebastopoli
– restrizioni sugli scambi e gli investimenti relativi a taluni settori economici e progetti infrastrutturali
– divieto di prestazione di servizi turistici in Crimea o a Sebastopoli
– divieto di esportazione di certi beni e tecnologie
– limite all’accesso ai mercati dei capitali primari e secondari dell’UE da parte di certe banche e società russe
– divieto di esportazione e di importazione relativo al commercio di armi
– divieto di esportazione dei beni a duplice uso per scopi militari o utilizzatori finali militari in Russia
– limite l’accesso russo a determinati servizi e tecnologie sensibili che possono essere utilizzati per la produzione e la prospezione del petrolio.

In relazione alle politiche degli Stati Uniti, è nell’agosto 2017, con l’adozione del Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), che è stato rotto il sostanziale parallelismo con l’Unione europea in relazione alle sanzioni contro la Russia. Il CAATSA ha inasprito certe sanzioni contro la Russia sia per i soggetti che rientrano nella definizione di U.S. persons – cosiddette sanzioni ‘primarie’, sia per i soggetti non-U.S. persons come, ovviamente, gli europei – cosiddette sanzioni ‘secondarie’. Ad oggi, le principali misure adottate dagli Stati Uniti possono essere brevemente riassunte come segue:

Restrizioni di carattere finanziario- sanzioni primarie

Divieto per le U.S. persons di fornire finanziamenti o crediti superiori a certe durate ai soggetti elencati in apposite liste. Esempi più comuni di operazioni finanziarie alle quali prestare particolare attenzione sono le garanzie, le lettere di credito, i buyer’s credit, il cui beneficiario non può essere un soggetto inserito nelle liste (o da questi posseduto oltre il 50%).

Restrizioni di carattere merceologico per i progetti petroliferi speciali – sanzioni primarie

Divieto di fornire certi beni e servizi a beneficio dei principali operatori russi del settore dell’oil & gas o per l’utilizzo in progetti nei quali tali soggetti abbiano una partecipazione superiore al 33%. Le restrizioni descritte non si applicano a qualsivoglia progetto petrolifero, ma soltanto ai c.d. “progetti petroliferi speciali”, che il provvedimento così descrive: “exploration or production for deepwater, Arctic offshore, or shale projects: (1) that have the potential to produce oil in the Russian Federation, or in maritime area claimed by the Russian Federation and extending from its territory […] or (2) that are initiated on or after January 29, 2018, that have the potential to produce oil in any location, and in which any person determined to be subject to this Directive or any earlier version thereof, their property, or their interests in property has (a) a 33 percent or greater ownership interest, or (b) ownership of a majority of the voting interests.”

Si noti che i progetti petroliferi speciali rilevanti per la normativa possono trovarsi anche fuori dalla Russia.

Sanzioni su investimenti significativi in progetti petroliferi speciali – sanzioni secondarie

La Sezione 225 del CAATSA ha reso obbligatoria, e non più discrezionale, per il presidente USA, l’imposizione di sanzioni ai soggetti non statunitensi che effettuino sul territorio russo un investimento dopo il 1° settembre 2017 ritenuto significativo in progetti petroliferi speciali. Le autorità USA hanno recentemente chiarito che rientra nella nozione di ‘investimento’ la fornitura di beni o servizi in cambio dell’acquisizione di azioni di una società o di diritti ai profitti o ai ricavi.

Restrizioni su investimenti significativi e/o forniture relative a oleodotti/gasdotti russi – sanzioni secondarie
La sezione 232 del CAATSA ha introdotto la possibilità di sanzioni nei confronti di soggetti, statunitensi e non statunitensi, che effettuino investimenti o forniture di beni o servizi, al di sopra di determinate soglie, a beneficio della costruzione o del funzionamento di infrastrutture per l’esportazione di energia russe. Le soglie oltre le quali non è possibile effettuare tali forniture di beni o servizi sono: $1,000,000 (fair market value) per singola fornitura o $5,000,000 (fair market value) in un arco di 12 mesi. Gli oleodotti/gasdotti rilevanti sono soltanto quelli che hanno origine in Russia, e non anche quelli che vi transitano e le operazioni rilevanti sono soltanto quelle nell’ambito di contratti firmati successivamente al 2 agosto 2017. Si tratta di sanzioni soltanto eventuali e che, in termini pratici, richiedono una complessa e ancora non del tutto chiara procedura di consultazione con i partner europei prima di essere comminate.

Restrizioni per operazioni significative con soggetti appartenenti ai settori russi della difesa o dell’intelligence – sanzioni secondarie

La sezione 231 del CAATSA ha introdotto sanzioni obbligatorie nei confronti di soggetti, statunitensi e non statunitensi, che effettuino transazioni significative con soggetti inseriti in un’apposita lista redatta dal Segretario di Stato in quanto ritenuti appartenenti ai settori russi della difesa o dell’intelligence.

In conclusione, confidando nella piena ripresa delle esportazioni italiane verso il mercato russo, è opportuno che le imprese italiane si pongano la domanda della conformità o meno delle proprie operazioni commerciali alle complesse misure restrittive imposte sia dall’Unione europea, sia dagli Stati Uniti d’America. Porsi tale domanda è sempre più necessario per tutelare la propria azienda e i suoi amministratori dalle eventuali sanzioni imposte dalle autorità italiane, anche alla luce del recente inasprimento delle stesse fino a 6 anni di reclusione, deciso con Decreto Legislativo n. 221/2017.