DIRITTO DOGANALE – RECENTI CHIARIMENTI E NOVITÀ PER GLI OPERATORI

Le modalità di rilascio delle prove di origine preferenziale, l’accordo UE – Singapore, la definizione di esportatore e il regime di uso finale nell’importazione dell’acciaio (per il settore automotive): sono molte le novità e i chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli intervenuti negli ultimi mesi del 2019 e che avranno importanti ripercussioni nel 2020. Riportiamo di seguito una breve rassegna e i principali contenuti.

  • Novità in tema di prove dell’origine a partire da gennaio 2020

Dal 22 gennaio 2020, gli operatori economici dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni in tema di rilascio dei certificati di circolazione Eur 1, Eur Med e ATR.

Nella nota prot. n. 91956 del 26 luglio 2019, infatti, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha previsto che dal prossimo 22 gennaio gli operatori economici non potranno più godere della ‘semplificazione procedurale’ della previdimazione dei certificati Eur1, Eur Med e ATR; in particolare, è stato evidenziato che “la scelta del legislatore unionale si è indirizzata verso un sistema di prove dell’origine fondato sull’autodichiarazione resa dall’esportatore (…) che può essere compilata, a seconda delle disposizioni contenute negli Accordi conclusi dall’Unione Europea, dall’esportatore autorizzato, dall’esportatore registrato al Sistema REX e da qualsiasi esportatore non autorizzato/registrato per ogni spedizione il cui valore non superi Euro 6.000”.

La nuova procedura per la richiesta di detti certificati supera la semplificazione della previdimazione e prevede, a seguito della presentazione in dogana del formulario di domanda del certificato, corredato di tutti gli elementi a comprova dell’origine preferenziale della merce che verrà esportata, lo svolgimento di un’apposita istruttoria. Si sottolinea che, nello svolgimento di detta istruttoria, verrà data priorità agli operatori autorizzati AEO.

Per evitare futuri ritardi nelle spedizioni, dunque, sarà possibile ottenere lo status di esportatore autorizzato, in modo tale da poter dichiarare l’origine preferenziale direttamente in fattura indipendentemente dal valore della merce, così evitando la richiesta di emissione dell’Eur 1, Eur Med secondo la nuova procedura.

  • Accordo commerciale UE – Singapore

Il “Trade & Investments Agreement” siglato tra l’Unione europea e Singapore ed entrato in vigore lo scorso 21 novembre è il primo accordo commerciale di “nuova generazione” negoziato dall’UE con uno dei paesi membri dell’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (cd. Asean) che, tra gli altri, comprende anche l’Indonesia, il Vietnam e la Thailandia.

Per quanto riguarda gli aspetti merceologici, detto accordo prevede importanti opportunità per gli operatori economici di entrambe le parti. È infatti prevista:

  • l’eliminazione dei dazi per circa l’84% delle esportazioni (di prodotti “originari”) da e verso l’UE al momento dell’entrata in vigore;
  • l’eliminazione dei dazi doganali sulle restanti esportazioni nell’arco di cinque anni.

Tra i settori che immediatamente beneficeranno dalle anzidette riduzioni/eliminazioni daziarie si distinguono:

– elettronica;

– prodotti farmaceutici;

– prodotti petrolchimici; e

– prodotti agricoli processati.

Altra importante novità è il riconoscimento della natura integrata delle “supply chains” del sud-est asiatico ed il recepimento, all’interno dell’accordo, del “cumulo ASEAN”. In virtù di detto cumulo i produttori locali possono incorporare materie prime e parti originarie di altri Stati membri dell’ASEAN ai fini della determinazione dell’origine preferenziale e beneficiare degli sconti daziari.

  • Chiarimenti sulla definizione di esportatore

La nota Prot. n. 181512 del 22 novembre 2019 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito ulteriori chiarimenti sulla definizione di esportatore come modificata alla luce del Regolamento Ue n. 2018/1063.

In particolare, l’Agenzia ha ribadito che nelle ipotesi in cui non sia possibile definire esportatore l’operatore secondo quanto previsto dall’art. 1 punto 19 let. b) -i (che richiede al soggetto unicamente di essere stabilito nel territorio doganale della UE e di avere la facoltà di decidere che le merci devono uscire da detto territorio), sarà applicabile la lettera b)-ii), che individua quale esportatore qualsiasi persona stabilita nella Ue che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio.

A tal riguardo, come indicato anche dalle linee guida Ue, soggetti quali il vettore o lo spedizioniere possono assumere la qualifica di esportatore, a condizione che siano stabiliti nell’Unione e accettino di assumere tale ruolo. Viene però precisato che “l’indicazione, nel campo 2 della dichiarazione doganale di esportazione, del numero EORI dello spedizioniere o del vettore che abbiano accettato di assumere il ruolo rilevante ai fini doganali di esportatore non ha tuttavia, per questi ultimi, implicazioni di natura fiscale”.

Ciò significa che restano in capo al soggetto cedente – che effettua la cessione all’esportazione non imponibile ai fini IVA ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/72 – gli adempimenti di natura fiscale previsti dalla normativa IVA, “non assumendo rilevanza a tale fine il soggetto, diverso, che è stato indicato come esportatore nella dichiarazione doganale, in applicazione dei criteri definiti dalla legislazione doganale”.

  • Novità in materia di uso finale e prodotti in acciaio

Con la nota prot. n. 187299 del 19 novembre u.s., l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, facendo seguito alla nota prot. n.164783/RU del 5 novembre u.s., commenta i documenti di lavoro della Commissione Ue che hanno fornito indicazioni in merito alle modalità di rilascio delle autorizzazioni all’uso finale per i prodotti di acciaio della categoria 4B, destinati alla produzione di parti di automobili, come previsto dal Reg.to Ue n. 2019/1590.

In particolare, in dette note vengono chiarite due diverse situazioni:

  • autorizzazione all’uso finale rilasciata al trasformatore: l’importatore dell’acciaio agisce quale rappresentante diretto della ditta titolare della decisione di uso finale (i.e. trasformatore) senza che sia necessario, per l’importatore, richiedere una propria autorizzazione all’uso finale;
  • autorizzazione all’uso finale rilasciata all’importatore: in tal caso, l’autorizzazione all’uso finale viene richiesta dall’importatore, pur non essendo detto importatore ad effettuare la trasformazione della merce. Nell’autorizzazione dovranno essere indicati i soggetti che effettueranno la trasformazione e dovrà essere rilasciata un’autorizzazione T.O.R.O., al fine di trasferire i diritti e gli obblighi sia al soggetto importatore (cedente) sia alla società di trasformazione (cessionario).

L’Agenzia, infine, ribadisce che le autorizzazioni all’uso finale e al T.O.R.O. dovranno essere rilasciate prima dello svolgimento delle operazioni doganali, considerato anche l’obbligo di verificare la capienza del relativo contingente.