BREXIT: COSA ACCADE NELLA MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI D’ARMAMENTO (LEGGE 185/1990)

Nella circolare del 10 febbraio 2020 dell’Ufficio UAMA – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sono stati forniti alcuni chiarimenti sulla movimentazione dei materiali d’armamento da e verso il Regno Unito.
Nonostante l’uscita dall’UE sia stata formalizzata lo scorso 31 gennaio, a partire dal 1° febbraio e sino al prossimo 31 dicembre, è previsto un periodo transitorio durante il quale, ai fini della normativa nazionale per la movimentazione del materiale d’armamento, il Regno Unito continuerà ad essere assimilato ad uno Stato membro dell’UE.
In particolare, durante il periodo transitorio:
– continueranno a trovare applicazione le norme relative alle autorizzazioni generali e globali di trasferimento. Laddove tali autorizzazioni riguardassero operazioni nell’ambito di un programma intergovernativo NATO/UE, le stesse potranno essere commutate in licenze globali di progetto che non risentono degli effetti dell’uscita del Regno Unito dall’UE;
– resteranno valide sino a scadenza dei termini le autorizzazioni individuali già rilasciate. Tuttavia, a partire da 1° gennaio 2021, le relative forniture saranno assoggettate agli obblighi previsti per le operazioni al di fuori dell’UE, con particolare riferimento agli obblighi di acquisizione della documentazione di arrivo a destino ex art. 20 della Legge 185/90. A tale proposito, si rimanda alla recente nota prot. n. 25832 del 24/10/2019 (https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2019/10/maeuama010p025832_del_24_ottobre_2019.pdf), in cui vengono chiariti alcuni dubbi interpretativi, nonché riportata tutta la modulistica aggiornata per le diverse tipologie di comunicazioni.
Inoltre, al termine del periodo di transizione si segnala che:
– necessiteranno di preventivo nulla osta/autorizzazione del Ministero della Difesa ovvero del MAECI, a seconda dei casi, anche le trattative contrattuali. A tal riguardo, nella circolare viene chiarito che, al fine di consentire la firma dei relativi contratti a partire dal gennaio 2021, le trattative contrattuali verso il Regno Unito potranno essere autorizzate a partire dal prossimo 1° settembre. Per i contratti firmati nel corso 2020 – ma le cui licenze saranno richieste a partire dal 2021 – non sarà necessario richiedere alcuna autorizzazione alle trattative contrattuali;
– verranno assimilati alle importazioni da paesi NATO i trasferimenti dal Regno Unito.
Dal 1° gennaio 2021, dunque, salvo diverso nuovo accordo ovvero un’estensione dei termini, anche con riferimento alla normativa legata alla movimentazione del materiale di armamento, il Regno Unito non sarà più considerato alla stregua uno Stato membro dell’UE; la relativa disciplina, dunque, verrà assimilata a quella dei Paesi terzi non UE facenti parte della NATO.