CORONAVIRUS: DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLA FRANCHIGIA DAI DAZI ALL’IMPORTAZIONE E SULL’ESENZIONE DALL’IVA ALL’IMPORTAZIONE PER LE MERCI INTRODOTTE NEL CORSO DEL 2020 PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA

Con decisione dello scorso 3 aprile (https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/03-04-2020-import-duties-vat-exemptions-on-importation-covid-19.pdf) avente portata generale e diretta applicabilità, la Commissione Ue ha stabilito che le importazioni, effettuate dal 30 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, di merci introdotte per fronteggiare l’emergenza beneficeranno della franchigia dei dazi doganali (Reg. CE 1186/2009) nonché dell’esenzione sull’IVA all’importazione (Dir. CE 132/2009) ove sussistano le seguenti condizioni:

  1. i beni siano distribuiti ovvero messi a disposizione gratuitamente alle persone colpite (ovvero esposte a rischio) da contagio COVID-19 o coinvolte nella gestione dell’emergenza da parte o per conto dei seguenti organismi/ organizzazioni:
    1. organizzazioni statali, compresi gli enti statali, gli enti pubblici e altri organismi di diritto pubblico ovvero organizzazioni che siano state autorizzate dalle competenti autorità degli Stati membri;
  2. le merci soddisfino i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del Reg. CE 1186/2009 (per quanto riguarda i dazi) e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della Dir. CE 132/2009 (per quanto riguarda l’IVA);
  3. detti beni siano importati da o per conto di organismi di soccorso per le catastrofi (e.g. unità di pronto soccorso, protezione civile ecc.) per far fronte alle proprie necessità nel periodo in cui forniscano la propria assistenza.

Inoltre, entro il 30 novembre p.v., gli Stati membri devono comunicare:

  • l’elenco degli organismi/ organizzazioni che siano autorizzati per i fini di cui sopra dalle autorità competenti degli Stati membri;
  • informazioni relative alla natura e alle quantità delle merci ammesse in franchigia dai dazi e dall’IVA all’importazione;
  • le misure adottate per garantire il rispetto degli articoli 78, 79 e 80 (Reg. CE 1186/2009) nonché degli articoli 55, 56 e 57 (Dir. CE 132/2009) summenzionati.

LE MISURE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Si segnala che con determinazioni direttoriali n. 107042 e 107046/RU del 3 aprile 2020 (https://www.adm.gov.it/portale/determinazioni-direttoriali), l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha confermato quanto previsto dalla decisione di cui sopra nonché:

  • pubblicato la versione aggiornata dei modelli per lo svincolo diretto di DPI e beni non DPI (link, link);
  • chiarito che, al fine di beneficiare della franchigia dei dazi e dell’esenzione IVA, all’atto dello sdoganamento deve essere prodotta:
    • una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il destinatario finale della merce attesti di appartenere alle categorie di soggetti sopra menzionati e che la merce per la quale si chiede il beneficio sia a lui destinata per le finalità sopra indicate;
    • una autocertificazione, secondo il modello pubblicato nella menzionata determinazione 107046, ove l’importatore sia soggetto diverso dal destinatario finale della merce avente diritto all’esenzione (link).