RAVVEDIMENTO OPEROSO IN DOGANA: ULTIME NOVITA’

Il nuovo Decreto Fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 (D.l. n. 124/2019, convertito  in L. n. 157/2019) ha introdotto importanti novità in materia di ravvedimento operoso prevedendo l’esclusiva applicabilità della riduzione sanzionatoria ad 1/5 del minimo edittale, in presenza di un processo verbale di constatazione (cd. PVC), anche per i tributi doganali.

Disciplinato dall’13 del D. Lgs. n. 472 del 1997, il ravvedimento operoso è un istituto che consente la definizione agevolata delle violazioni/omissioni commesse dai contribuenti, attraverso il versamento delle imposte in misura integrale e delle sanzioni in misura ridotta e proporzionale alla tempestività della regolarizzazione. Come noto, detto strumento può essere utilizzato anche se l’Amministrazione ha già intrapreso accessi, ispezioni e verifiche, con la sola preclusione della notifica di un atto di accertamento.

Sino alle ultime modifiche, in virtù di quanto previsto dal comma 1 bis, ora abrogato, la riduzione delle sanzioni a un quinto del minimo prevista dal comma 1, lett. b quater per i casi di ravvedimento attivato dopo la notifica del PVC era espressamente esclusa per i tributi doganali; trovavano invece applicazione le altre forme di ravvedimento previste dalle lettere b-bis e b-ter (i.e. riduzioni delle sanzioni ad 1/7 e ad 1/6, a seconda del periodo di tempo trascorso dalla violazione).

Con l’abrogazione del comma 1 bis, invece, in presenza di un PVC notificato dopo il 25 dicembre 2019, sarà obbligatorio aderire alla lettera b quater (riduzione delle sanzioni ad 1/5 del minimo edittale) anche per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Si allega una breve sintesi delle ipotesi descritte dal citato art. 13:

art. 13  D. Lgs. n. 472 del 1997 Riduzione sanzione a Limiti temporali
Comma 1 lett. a) 1/10 del minimo Accesso entro 30 giorni dalla data della violazione
Comma 1 lett. a bis) 1/9 del minimo Accesso entro il 90 giorno   dall’omissione/ errore
Comma 1 lett. b) 1/8 del minimo Accesso entro un anno dall’omissione/ errore
Comma 1 lett. b bis) 1/7 del minimo Accesso entro entro due anni dall’omissione o dall’errore
Comma 1 lett. b ter) 1/6 del minimo Accesso oltre due anni dall’omissione o dall’errore
Comma 1 lett. b quater) 1/5 del minimo Accesso avviene dopo la constatazione della violazione (i.e. notifica)contenuta nel PVC