RECAST DUAL USE: PROSEGUONO GLI APPROFONDIMENTI DEGLI ESPERTI DELLO STUDIO LEGALE PADOVAN

LA NUOVA RILEVANZA DEI PROGRAMMI INTERNI DI CONFORMITÀ (ICP)

Nel precedente post (link) abbiamo accennato al (nuovo) ruolo attribuito dal regolamento dual use recast agli operatori nella (auto) determinazione dei rischi che il commercio di prodotti e tecnologie a duplice uso comportano per la sicurezza internazionale. Corollario di questo principio è l’obbligo di adozione di un apposito Internal Compliance Program da parte di quegli operatori che vogliano usufruire di alcune delle più interessanti agevolazioni autorizzative. Il nuovo art. 10 in materia autorizzativa, infatti, chiarisce che “Gli esportatori che si avvalgono di autorizzazioni globali devono adottare un apposito ICP”, salvo poi specificare che le autorità nazionali competenti potranno non ritenerlo necessario, a seguito della valutazione degli elementi presentati nell’istanza.

Più rigida, invece, appare la formulazione prevista in materia di AGEU007 (di nuova introduzione) relativa ai trasferimenti infragruppo di tecnologia e software, dove viene specificato che ogni esportatore che intenda avvalersi di questa tipologia di autorizzazione dovrà adottare un apposito programma di conformità interno, senza alcuna ulteriore “deroga”.

Tali novità devono essere lette alla luce del nuovo quadro generale in cui vengono ad inserirsi. Il Considerando 4a del regolamento recast sottolinea, infatti, l’essenzialità del contributo degli operatori stessi (siano essi esportatori, intermediari o fornitori di assistenza tecnica) nel perseguimento dell’obiettivo generale di sicurezza dei controlli commerciali. Affinché essi possano agire in conformità al regolamento, prosegue il considerando, la valutazione dei rischi sottesi alle operazioni commerciali di beni e tecnologie sensibili deve essere condotta mediante l’effettuazione, nell’ambito del proprio Internal Compliance Program, di apposite misure di screening delle operazioni, cd. Due Diligence, comprensive, tra le altre, della valutazione dei rischi connessi all’esportazione di tali prodotti e/o tecnologie verso determinati utilizzatori/ usi finali.

Concetti, questi ultimi, richiamati nella definizione contenuta nel novellato art. 2, secondo cui per programma interno di conformità (ICP), deve intendersi l’adozione, da parte degli operatori, di policy e procedure efficaci, appropriate e proporzionate alle dimensioni/ struttura organizzativa dell’azienda, al fine di facilitare il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del regolamento nonché dei termini e delle condizioni delle autorizzazioni concesse ai sensi dello stesso.

Infine, nel Considerando 14,  il legislatore europeo ricorda l’adozione di apposite linee guida relative ai “programmi interni di conformità” (ICP) – che dovrebbero sostituire/ aggiornare quelle attuali (link, link) – al fine di contribuire alla parità di condizioni tra gli esportatori e di migliorare l’effettiva applicazione dei controlli. Tali linee guida dovranno tener conto delle differenze di dimensioni, risorse, ambiti di attività e altre caratteristiche e condizioni degli operatori e delle società controllate, evitando così l’adozione di un “modello unico” valido per tutti, bensì aiutando ogni operatore a trovare soluzioni adatte alla propria realtà, così da favorirne compliance e competitività.