CORTE DI GIUSTIZIA UE: L’INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO DI BLOCCO NELLE CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE (CAUSA BANK MELLI IRAN CONTRO TELECOM DEUTSCHLAND)

Nel marzo 2020, un tribunale tedesco aveva posto in via pregiudiziale alla Corte di giustizia europea dei quesiti sull’interpretazione dell’articolo 5 del Regolamento di Blocco. Bank Melli Iran aveva citato in giudizio Telekom Deutschland per aver risolto certi contratti di fornitura di servizi di telecomunicazioni. Secondo Bank Melli Iran, Telekom Deutschland avrebbe violato il Regolamento di blocco poiché ha motivato la risoluzione dei contratti unicamente in base alla volontà di conformarsi alla normativa statunitense che prevede sanzioni secondarie nei confronti di imprese non statunitensi che intrattengano rapporti commerciali con imprese iraniane sottoposte a sanzioni statunitensi.

Il Regolamento (CE) 2271/1996 (c.d. Regolamento di Blocco) prevede l’illiceità internazionale (e quindi la reazione da parte dell’Unione europea) della normativa USA extraterritoriale specificatamente individuata nel medesimo regolamento e commina sanzioni ai soggetti europei che vi diano applicazione così come consente, sempre ai soggetti europei, di ottenere il risarcimento del danno ad essi derivante dall’applicazione delle sanzioni extraterritoriali USA in questione. Lo stesso Regolamento non sanziona tuttavia le scelte autonome commerciali dei soggetti europei, che, se decidono di interrompere o limitare le proprie attività commerciali con l’Iran, sono liberi di farlo, purché questo sia in applicazione di una politica commerciale autonoma dagli USA e coerentemente applicata.
L’Avvocato generale, nelle sue conclusioni, osserva che:

1. Il divieto generale posto in capo agli operatori dell’Unione dal Regolamento di Blocco, inteso a vietare il rispetto di determinate normative di paesi terzi recanti sanzioni extraterritoriali, trova applicazione anche nel caso in cui un’impresa si conformi a siffatta normativa senza esservi stata previamente sollecitata da un organo amministrativo o giudiziario straniero.

2. Un operatore UE che intenda risolvere un contratto altrimenti valido con un’entità iraniana sottoposta a sanzioni statunitensi deve adeguatamente dimostrare dinanzi al giudice nazionale di non averlo fatto per conformarsi a dette sanzioni. L’onere della prova è a carico della parte che pone fine al contratto; se non può assolvere a quest’onere, il Regolamento di Blocco dell’Unione conferisce alle parti lese, come Bank Melli Iran, un diritto di azione.

3. In caso di inosservanza da parte di un operatore UE del divieto di rispettare la legislazione statunitense recante sanzioni extraterritoriali, contenuto nel Regolamento di Blocco, il giudice nazionale adito dalla controparte contrattuale sottoposta a sanzioni statunitensi è tenuto a ordinare all’operatore UE il mantenimento del rapporto contrattuale di cui trattasi.

4. Il Regolamento di Blocco è una restrizione giustificata e proporzionata alla libertà di impresa quale garantita nell’articolo 16 dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare poiché gli operatori economici possono chiedere alla Commissione l’autorizzazione a derogarvi.

Le Conclusioni dell’Avvocato generale confermano che le regole UE in materia di blocco delle regole extraterritoriali USA determinano per gli operatori europei attivi con soggetti iraniani designati dagli USA innegabili problemi di coordinamento tra regole confliggenti. Mettono altresì in evidenza che è opportuna estrema cautela, sia qualora si intenda proseguire nelle relazioni contrattuali con controparti iraniane sottoposte a sanzioni extraterritoriali USA, sia qualora si intenda sospenderle o risolverle.