QUINTO PACCHETTO DI SANZIONI CONTRO LA BIELORUSSIA

Il 16 novembre 2021 l’Unione europea ha adottato ulteriori misure restrittive nei confronti della Bielorussia. Il cosiddetto ‘quinto pacchetto’ risponde alla strumentalizzazione dell’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione da parte del regime di Lukashenko, per scopi politici. Di conseguenza, l’UE ha adottato i Regolamenti (UE) 2021/1985 e 2021/1986, che modificano il Regolamento (CE) 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia.
Il Regolamento (CE) 765/2006 stabilisce il quadro normativo sanzionatorio concernente le misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia, il quale è stato ampliato nel corso del 2020 e 2021, alla luce delle elezioni presidenziali fraudolente dell’agosto 2020 e del dirottamento forzato di un volo Ryanair intra-UE a Minsk, Bielorussia, il 23 maggio 2021. Le misure restrittive previste dal Regolamento includono limitazioni di carattere merceologico, tra cui il divieto di esportazione di armi e attrezzature utilizzate per la repressione interna, oltre che divieti settoriali che colpiscono i settori del tabacco, dei prodotti petroliferi e dei prodotti di cloruro di potassio. Sono previste, inoltre, misure restrittive di carattere soggettivo, tra cui il congelamento dei beni e il divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti ed entità listati. Infine, il Regolamento (CE) 765/2006 prevede anche restrizioni di natura finanziaria, tra cui divieti di finanziamento e il divieto di acquisto, vendita, prestazione di servizi d’investimento e assistenza all’emissione di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario oltre certe scadenze, nonché il divieto di qualsiasi attività di assicurazione e riassicurazione a favore di enti pubblici bielorussi.

Nel contesto delle nuove misure, il Regolamento (UE) 2021/1985 modifica l’articolo 2 del Regolamento (CE) 765/2006, introducendo nuovi criteri di designazione nei confronti di individui o entità che agevolano l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione o il trasferimento illegale di merci nel territorio dell’Unione, oltre che nei confronti delle persone giuridiche, entità od organismi partecipati o controllati dalle sopra citate persone, entità od organismi.

La seconda novità è introdotta dal Regolamento (UE) 2021/1986, che prevede ulteriori restrizioni alla fornitura di servizi di assicurazione e riassicurazione al governo bielorusso e ai suoi enti, così come eccezioni a tale riguardo. Detto Regolamento aggiunge ai divieti previsti dall’articolo 1 terdecies due ipotesi di esenzione, ossia (i) la possibilità di fornire assicurazioni obbligatorie o assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi a persone, entità od organismi bielorussi in cui il rischio assicurato è situato nell’Unione o di fornire assicurazioni per le missioni diplomatiche o consolari bielorusse nell’Unione e (ii) l’esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2021 o dei contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.