COMUNICATO UIF SU CONGELAMENTO FONDI: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E COOPERAZIONE CON L’AUTORITÀ

Martedì 18 agosto, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato un comunicato in relazione alle modifiche del Regolamento (UE) n. 269/2014 apportate dal Regolamento (UE) n. 1273/2022 in data 21 luglio 2022.

All’interno delle modifiche apportate al Regolamento 269/2014, il comunicato dell’UIF pone l’attenzione sugli obblighi di comunicazione e misure di verifica sull’esistenza di beni e disponibilità economiche sottoposte a vincoli di congelamento.

Segnaliamo come, alla luce delle intervenute modifiche, l’Articolo 8 del Regolamento (UE) n. 269/2014 stabilisca l’obbligo, per tutte le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi soggetti alla giurisdizione UE di comunicare all’Autorità competente di ciascuno Stato membro dell’Unione qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del Regolamento stesso.

Le informazioni per le quali sorge l’obbligo di comunicazione includono:

  • informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 269/2014
  • informazioni concernenti i fondi e le risorse economiche nel territorio dell’Unione appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 269/2014 che non siano stati ancora trattati come congelati dalle persone fisiche e giuridiche

L’obbligo di comunicazione in esame vige in capo ai soggetti unionali nonostante le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale.

Ne consegue quindi che, nel caso in cui un soggetto sottoposto alla giurisdizione UE, sia esso una persona fisica, giuridica o un ente, congeli un conto o un importo in ragione delle disposizioni di cui all’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 269/2014, lo stesso sarà tenuto a darne comunicazione all’Autorità competente del proprio Stato membro, attraverso le modalità da quest’ultima definite.

Segnaliamo inoltre come l’Articolo 8, comma 1, lettera (a) del Regolamento (UE) n. 269/2014, come da ultimo modificato, preveda l’obbligo di trasmettere tali informazioni anche alla Commissione Europea, in modo autonomo o per tramite del proprio Stato membro. L’Articolo 8, comma 1, lettera (b) del medesimo Regolamento, invece, prevede l’obbligo di collaborare con l’autorità compente alla verifica di tali informazioni, in aggiunta alla comunicazione delle stesse.

Un secondo profilo evidenziato dal comunicato dell’UIF richiama quanto disposto dall’Articolo 9, comma 2 del Regolamento (UE) n. 269/2014, secondo cui vige l’obbligo, per tutte le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell’allegato I del Regolamento stesso, di:

  • trasmettere prima del 1° settembre 2022 o, se posteriore, entro sei settimane dalla data dell’inserimento nell’elenco nell’allegato I, le informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche nella giurisdizione dello Stato membro appartenenti loro, o da loro posseduti, detenuti o controllati, all’autorità competente dello Stato membro in cui tali fondi o le risorse economiche sono situati
  • collaborare con l’autorità compente alla verifica di tali informazioni

Segnaliamo a tale proposito come, ai sensi dell’Articolo 9, comma 3 del Regolamento (UE) n. 269/2014, il mancato rispetto di questi obblighi di comunicazione e cooperazione in capo ai soggetti elencati nell’Allegato I sia equiparata ad attività elusive vietate dall’Articolo 9, comma 1, del medesimo Regolamento.

In data 11 agosto 2022, il Comitato di Sicurezza Finanziaria (“CSF”), Autorità nazionale competente in Italia ai sensi dell’applicazione delle misure restrittive previste dal Regolamento (UE) n. 269/2014, ha individuato, tramite propria delibera, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) quale soggetto incaricato, per conto del CSF stesso, alla ricezione e alla raccolta delle informazioni di cui agli Articoli 8 e 9 del Regolamento (UE) n. 269/2014 e alla definizione di contenuti e formati.

A tale riguardo, segnaliamo che:

  • l’UIF si incarica di trasmettere le informazioni rilevanti alla Commissione Europea, previa informativa al CSF, in ottemperanza dell’obbligo previsto dall’Articolo 8, comma 1, lettera (a) del Regolamento (UE) n. 26972014
  • l’UIF verifica che le informazioni relative ai fondi trovino coerente riscontro nelle comunicazioni trasmesse dai soggetti obbligati ai sensi del lgs. 109/2007, relative ai medesimi fondi
  • le informazioni fornite all’UIF vengono rese disponibili anche al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, al fine di svolgere le adeguate verifiche sul congelamento dei fondi

Per quanto concerne, invece, le modalità con cui la comunicazione di rilevanti informazioni nei confronti dell’Autorità debba avvenire, si evidenzia che:

  • le stesse devono essere inviate per tramite di poste elettronica all’indirizzo cin.congelamenti@bancaditalia.it
  • la comunicazione deve contenere:
  • le generalità complete del mittente
  • la descrizione dei fondi o delle risorse economiche cui la comunicazione si riferisce e della relativa collocazione, idonea a consentirne l’univoca individuazione
  • l’indicazione dei soggetti elencati nell’allegato I del Regolamento cui i fondi o risorse economiche sono riconducibili
  • le modalità con le quali i fondi o le risorse economiche sono riconducibili ai soggetti designati
  • un recapito email/pec per eventuali richieste di chiarimenti o ulteriori informazioni.
  • la comunicazione deve avvenire utilizzando il seguente modulo: http://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/dichiarazione-relativa-ai-fondi-e-alle-risorse-economiche-detenuti-in-italia-da-soggetti-designati.pdf
  • tutte le comunicazioni inviate prima del 18 agosto 2022 secondo le modalità precedentemente individuate dall’autorità stessa devono essere nuovamente inoltrate secondo quanto esposto

I professionisti dello Studio Legale Padovan, tramite l’apposita task force costituita per far fronte alle questioni legali connesse alla guerra in Ucraina (ucraina@studiopadovan.com), sono a disposizione delle imprese per fornire maggiori informazioni sui presenti obblighi di comunicazione e cooperazione, nonché a supportarle nello svolgimento delle verifiche soggettive e nell’invio delle comunicazioni all’Autorità competente.