DUAL USE: PUBBLICATA LA NOTA DELLA COMMISSIONE SULLE MISURE NAZIONALI DI CONTROLLO

In data 8 febbraio 2022 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione la Nota informativa 2022/C 66/04, recante informazioni in merito alle misure adottate dagli Stati membri in conformità agli articoli 4, 6, 7, 9, 11, 12, 22 e 23 del Regolamento (UE) 2021/821 (Regolamento dual use).

Tra le altre cose, con la Nota in questione la Commissione ha reso note le misure adottate dagli Stati membri in conformità al nuovo art. 9 del Regolamento dual use, laddove, al primo paragrafo, prevede che “per motivi di pubblica sicurezza, inclusa la prevenzione di atti di terrorismo, o di rispetto dei diritti umani, uno Stato membro può vietare l’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all’allegato I o imporre per gli stessi un obbligo di autorizzazione”.

In questo senso, si ricorda infatti come il medesimo articolo stabilisce che: “gli Stati membri notificano senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, indicandone con precisione i motivi. Se la misura consiste nell’istituzione di un elenco nazionale di controllo, gli Stati membri informano anche la Commissione e gli altri Stati membri in merito alla descrizione dei prodotti controllati” (cfr. art. 9, par. 2). Allo stesso modo, gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione e agli altri Stati membri ogni modifica riguardante le predette misure, incluse eventuali modifiche ai propri elenchi nazionali di controllo (cfr. art. 9, par. 3). L’art. 9, paragrafo 4, del Regolamento dual use obbliga poi la Commissione a pubblicare le misure adottate dagli Stati membri ai sensi di tale disposizione.

L’Italia non ha alcuna lista nazionale di controllo, in aggiunta alla lista di cui all’allegato I del Regolamento dual use e, ad oggi, non è prevista la pubblicazione di una tale lista. Per contro, undici Stati membri prevedono misure conformi all’art. 9 del Regolamento dual use e, tra questi, Francia, Germania, Lettonia e Paesi Bassi hanno pubblicato elenchi nazionali di controllo che istituiscono limitazioni alle esportazioni dei prodotti ivi compresi.

Di conseguenza, le imprese operanti negli Stati membri sopra citati dovranno tenere in debita considerazione non solo le restrizioni derivanti dalla legislazione unionale, ma anche le limitazioni connesse all’adozione degli elenchi nazionali di controllo.

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