NUOVE INDICAZIONI DI UAMA SULLE AUTORIZZAZIONI PER RUSSIA E BIELORUSSIA

NUOVE INDICAZIONI DI UAMA SULLE AUTORIZZAZIONI PER RUSSIA E BIELORUSSIA

In data 31 marzo 2022, l’Autorità nazionale – UAMA ha pubblicato un comunicato contenente nuove indicazioni in merito alle autorizzazioni rilasciate verso la Russia e la Bielorussia, nel quale ha specificato gli adempimenti da porre in essere al fine di consentire il riesame delle autorizzazioni attualmente sospese e della presentazione di nuove istanze.

Autorizzazioni sospese per effetto della comunicazione di UAMA n. 6830 del 7 marzo 2022.

Per quanto riguarda tali autorizzazioni, UAMA ha precisato che:

  1. il termine di sospensione è prorogato fino al 2 maggio 2022;
  2. gli operatori potranno presentare (a pena di revoca dell’autorizzazione sospesa) – entro e non oltre il 1° maggio 2022 – istanza di riesame, avvalendosi degli appositi modelli pubblicati da UAMA e indicando le ragioni di esclusione dal divieto generale di esportazione, allegando opportuna documentazione probatoria.

UAMA ha chiarito che laddove l’operazione rientri all’interno delle eccezioni previste dai regolamenti di riferimento, sarà ripristinata l’efficacia delle autorizzazioni sospese. Diversamente, le autorizzazioni saranno revocate, in applicazione delle misure restrittive vigenti.

Nuove istanze e operazioni concesse senza autorizzazione UAMA

UAMA ha annunciato che i criteri ed i termini previsti per il riesame delle autorizzazioni sospese valgono anche per le nuove istanze presentate in base alle deroghe previste dai regolamenti sanzionatori.

Anche in questo caso, quindi, gli operatori dovranno presentare un’istanza di autorizzazione, avvalendosi degli appositi formulari pubblicati da UAMA, indicando le ragioni di esclusione dai divieti previsti e fornendo opportuna documentazione di supporto.

UAMA ha poi fornito specifiche istruzioni per quanto riguarda i casi previsti dagli articoli 2 e 3, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 833/2014 (c.d. Regolamento Russia).

In particolare, con riferimento ai casi ex art. 2 del Regolamento Russia (restrizioni riguardanti prodotti dual-use e servizi connessi), UAMA ha ricordato che qualora l’esportatore si volesse avvalere delle eccezioni previste per alcune specifiche finalità previste dal paragrafo 3, lett. a)-e), del medesimo articolo (es. scopi umanitari, usi medici o farmaceutici, esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione, ecc. ), dovrà dichiarare nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati in base a una di tali eccezioni, notificando a UAMA il primo uso di tale eccezione entro 30 giorni dalla data della prima esportazione.

Nei casi previsti dall’art. 3, paragrafi 1 e 2, del Regolamento Russia (restrizioni riguardanti i prodotti per l’industria petrolifera di cui all’allegato II del Regolamento e i servizi connessi) UAMA ha chiarito che, qualora l’operatore volesse avvalersi del grandfathering previsto dal paragrafo 4 del medesimo articolo dovrà comunicare a UAMA con apposita PEC, con almeno cinque giorni di anticipo, che l’operazione è finalizzata all’esecuzione di un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 16 marzo 2022 (o di contratti accessori necessari all’esecuzione di tale contratto), allegando opportuna documentazione probatoria. In ogni caso, gli operatori potranno avvalersi di tale deroga fino al prossimo 17 settembre 2022.

Lo Studio Legale Padovan mantiene attiva la propria task force (ucraina@studiopadovan.com) dedicata alla crisi ucraina e resta a disposizione delle aziende per supportarle nel porre in essere i nuovi adempimenti.