REGNO UNITO: RIMOZIONE DEL CODICE EU PER L’INDICAZIONE DELL’ORIGINE

Le autorità doganali britanniche (HM Revenue & Customs) hanno comunicato che, dall’8 febbraio 2022, non è più possibile per gli operatori economici riportare il codice “EU” nei sistemi CHIEF (Customs Handling of Import and Export Freight) e CDS (Customs Declaration Services) per indicare i Paesi di origine, di spedizione ovvero l’origine preferenziale della merce (link).

In luogo di tale codice, sarà invece obbligatorio, per poter sdoganare le merci nel Regno Unito, indicare il codice del singolo Stato membro di provenienza e/o di origine delle stesse.

Tale novità ha un forte impatto soprattutto sugli operatori italiani e unionali che, finora, attenendosi al modello di statement of origin prescritto dal Trade and Cooperation Agreement (TCA) concluso da UE e Regno Unito, hanno dichiarato nelle fatture o in altri documenti commerciali l’origine preferenziale unionale dei propri prodotti, senza fare alcuna indicazione del singolo Stato membro in cui gli stessi erano stati realizzati. 

In considerazione della novità resa nota dalle Autorità britanniche, gli operatori unionali dovranno ora necessariamente comunicare alle loro controparti stabilite nel Regno Unito lo Stato membro in cui il prodotto è stato realizzato, ciò per consentire a queste ultime di poter sdoganare la merce nel Regno Unito.

Verosimilmente, molti dei clienti impattati da tale normativa chiederanno agli operatori unionali di indicare in fattura o in altra documentazione commerciale lo Stato membro di origine (non limitandosi a riportare l’origine preferenziale UE dei prodotti). 

Tale condotta, tuttavia, potrebbe porre qualche problematicità con riguardo al rispetto delle disposizioni contenute all’interno del TCA che regolano la prova dell’origine preferenziale nell’ambito rapporti commerciali tra Unione europea e Regno Unito, nella misura in cui esse prevedono che l’origine preferenziale debba essere dichiarata indicando, necessariamente, quali Paesi di origine “il Regno Unito o l’Unione”.

È evidente, quindi, come la novità in questione vada ad aggiungere un ulteriore elemento di complessità per le imprese nella gestione degli adempimenti connessi all’origine preferenziale delle merci. In questo senso, sarà infatti necessario valutare nel dettaglio le modalità più adeguate per poter venire incontro alle nuove esigenze dei clienti britannici, senza tuttavia mettere a rischio la corretta dichiarazione dell’origine preferenziale delle merci esportate.

Lo Studio Legale Padovan ha una decennale esperienza nelle tematiche connesse al commercio internazionale e, in particolare, al diritto doganale. I professionisti dello Studio sono quindi a completa disposizione delle imprese per approfondire l’argomento e supportarle nella scelta di condotte che siano conformi alle normative italiane e unionali vigenti.