Conflict Minerals

CONFLICT MINERALS

Lo Studio Legale Padovan, dal 2002 al fianco di aziende e banche nell’affrontare le sfide degli scenari internazionali, al fine di rafforzare il supporto agli operatori in materia di export control, ha aperto un’apposita sezione all’interno del proprio sito in cui vengono pubblicati i principali aggiornamenti relativi alla nuova normativa UE sui Conflict Minerals, in vigore dal prossimo 1° gennaio 2021.

Cosa sono i Conflict Minerals?

Il commercio mondiale di stagno, tungsteno, tantalio e oro (materiali utilizzati non solo nella fabbricazione di gioielli ma anche in quella di prodotti di uso quotidiano quali telefoni cellulari e televisori) da decenni alimenta conflitti armati e violenze in numerosi Paesi in via di sviluppo.

Nel 2017, anche l’UE, facendo seguito alla Section 1502 del Dodd Frank Act statunitense, si è dotata di un proprio Regolamento in materia di minerali di conflitto: l’obiettivo è di incentivare un approvvigionamento consapevole degli importatori di stagno, tantalio, tungsteno e oro originari di zone di conflitto o ad alto rischio, per evitare il finanziamento dei gruppi armati o la violazione dei diritti umani.

Entro la fine del 2020, il governo italiano dovrà adottare un D.lgs. che integri e dettagli la normativa UE circa gli aspetti amministrativi e sanzionatori, di competenza degli stati membri.

Cosa significa ‘dovere di diligenza’?

Il dovere di diligenza è un processo attraverso il quale gli operatori economici mettono in atto sistemi e procedure per accertarsi di essere in grado di individuare, gestire e comunicare i rischi reali e potenziali nella loro catena di approvvigionamento. Tale processo comporta l’individuazione, la prevenzione e l’attenuazione dei rischi per assicurarsi che i minerali e i metalli commercializzati non rappresentino una fonte di finanziamento di conflitti, di abusi di diritti umani né di altri rischi stabiliti nel Regolamento.

Lo scopo del Regolamento è, infatti, quello di istituire un sistema atto a ridurre le possibilità da parte di gruppi armati di praticare il commercio di tali materie, garantendo trasparenza nella catena di approvvigionamento e stabilendo precisi obblighi di diligenza per gli importatori, conformemente alle Linee guida dell’OCSE in materia.

Le Autorità competenti di ogni Stato membro svolgono controlli ex post che comprendono, tra l’altro, la verifica dell’esercizio da parte dell’importatore del dovere di diligenza, degli obblighi in materia di gestione del rischio, di esecuzione di audit ad opera di soggetti terzi nonché l’esame della documentazione che dimostri il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento, anche attraverso ispezioni in loco.

Qual è l’autorità competente in Italia e quali sono le sanzioni previste

L’Autorità competente designata dall’Italia è il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) che è responsabile per l’esecuzione dei controlli finalizzati a garantire che gli importatori adempiano agli obblighi previsti dal Regolamento, nonché favorire la cooperazione con la Commissione europea, con le autorità doganali e le altre Autorità competenti degli Stati Membri dell’Unione.

Qualora l’Autorità abbia verificato infrazioni al Regolamento, ne dà comunicazione all’importatore e prescrive misure correttive da applicare che, una volta implementate, dovranno essere comunicate affinché questa ne verifichi la corretta esecuzione.

L’Autorità svolge altresì attività di irrogazione delle sanzioni amministrative per l’importatore che non ottempera alle richieste di fornire le informazioni e la documentazione atte a dimostrare l’esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento o che non adotta le misure correttive richieste dall’Autorità, che vanno da un minimo di 2.000 a un massimo di 20.000 euro.

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