Il 15 maggio 2020 il Bureau of Industry and Security (BIS) del Dipartimento del Commercio USA ha emanato un provvedimento (interim final rule) che, per ragioni di sicurezza nazionale, impone nuove restrizioni nei confronti di Huawei e delle sue controllate, con riferimento all’approvvigionamento di semiconduttori. www.federalregister.gov
Tale disposizione amplia ulteriormente la portata delle azioni contro il colosso cinese – già da un anno inserito nello Entity List dell’Export Administration Regulations (EAR) unitamente a 114 controllate nel mondo.
In particolare, l’interim final rule apporta modifiche al c.d. Foreign Direct Product Rule e allo Entity list stesso stabilendo (in aggiunta alle esistenti restrizioni che interessano una moltitudine di soggetti stabiliti particolarmente in Federazione Russa e Cina) che prodotti non U.S.-made che utilizzino specifica tecnologia o software statunitensi, e prodotti non U.S. made che siano stati assemblati (direct product) in stabilimenti locati al di fuori del territorio statunitense le cui componenti principali siano a loro volta il risultato di specifica tecnologia e software statunitensi (ad esempio, apparecchi per la produzione di semiconduttori), siano soggetti all’EAR nel caso in cui i summenzionati prodotti siano il risultato di tecnologia o software di Huawei e ci sia conoscenza (knowledge) del fatto che questi siano destinati all’azienda o alle sue affiliate.
Per illustrare il funzionamento dell’aggiuntivo meccanismo di controllo, veramente pervasivo, è utilizzato l’esempio di un chipset manufatto in base a specifiche di Huawei o sue affiliate in Entity list (come ad esempio HiSilicon) che, qualora sia costruito tramite apparecchi per la produzione di semiconduttori controllati dall’EAR e collocati al di fuori degli Stati Uniti, sarebbe comunque soggetto a licenza (con presunzione di diniego) se destinato a Huawei.
Gli articoli manufatti all’estero potenzialmente rientranti in questa estensione dell’ambito di applicazione dell’EAR non sono soggetti ai detti nuovi requisiti a condizione che fossero in produzione prima della data di entrata in vigore dell’interim final rule e che siano riesportati, esportati dall’estero o trasferiti alla “gallassia Huawei” prima del 14 settembre 2020, ovvero 120 giorni dopo l’entrata in vigore del provvedimento.
In aggiunta, il BIS ha esteso di 90 giorni il termine della licenza generale temporanea che consente alcune transazioni con Huawei e con le sue controllate – la cui scadenza è ora prevista per il 13 agosto 2020 – al termine del quale talune attività potrebbero essere ridotte o del tutto vietate.