Con la determinazione direttoriale n. 160474 del 28 maggio u.s., l’ADM, ai fini del rilascio delle:
- decisioni di deposito doganale e di speditore e destinatario autorizzato del transito;
- autorizzazioni all’utilizzo dei luoghi approvati per la presentazione delle merci in esportazione (già procedura domiciliata),
ha previsto che gli uffici territoriali possano procedere – qualora l’operatore lo richieda presentando planimetria e relazione tecnica riferite al luogo da autorizzare – alla verifica d’ufficio su base documentale (senza svolgimento di sopralluogo fisico) dell’idoneità del luogo ai previsti requisiti di sicurezza fiscale.
A tal fine, tra gli altri, il richiedente, tramite apposita autocertificazione, oltre a motivare l’urgenza al rilascio della stessa per la ripresa economica dell’azienda, dovrà attestare di essere in possesso di autorizzazione AEO C/ FULL.
Si ricorda che, a seguito dell’introduzione del sistema delle Customs Decisions, le istanze relative all’ottenimento della maggior parte delle autorizzazioni/ semplificazioni/ decisioni doganali possono ormai essere presentate solo telematicamente (tramite cd. Trader Portal).