Il 16 febbraio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 2 febbraio 2021 n. 13 denominato ‘Attuazione della delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell’Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad altro rischio’.
Viene portato a termine, dunque, il processo di adeguamento della normativa italiana alle disposizioni dell’Unione Europea che, con il predetto Regolamento, ha istituito un sistema dell’Unione che impone obblighi di diligenza agli importatori di detti minerali e metalli – anche noti come 3TG (tin, tungsten, tantalum and gold) – al fine di garantirne un approvvigionamento responsabile e trasparente.
La catena di rifornimento di detti beni è, infatti, spesso poco chiara e la loro estrazione può avvenire ricorrendo al lavoro forzato o ad altre violazioni dei diritti umani, favorendo altresì altri crimini come corruzione e riciclaggio di denaro. Inoltre, nelle regioni politicamente più instabili, il commercio di minerali e metalli 3TG può concorrere anche ad alimentare i conflitti in quanto gruppi armati utilizzano la compravendita di questi beni per finanziarsi.
Pertanto, il Regolamento (UE) 2017/821 ha imposto agli importatori dell’Unione un «dovere di diligenza» ovvero l’adozione di sistemi e procedure per accertarsi di essere in grado di individuare, gestire e comunicare i rischi reali e potenziali nella loro catena di approvvigionamento al fine di evitarne o attenuarne gli effetti negativi.
La normativa UE è entrata in vigore il 1° gennaio scorso e, in quanto contenuta in un Regolamento, essa è direttamente applicabile alle imprese che importano minerali e metalli 3TG nell’UE senza necessità di recepimento nelle legislazioni nazionali dei paesi membri. Tuttavia, lo stesso rendeva necessarie disposizioni di adeguamento della normativa italiana, con particolare riferimento al ruolo e alle attività svolte dell’Autorità nazionale designata ai sensi dell’art. 10 del Regolamento che ha il compito di assicurare l’applicazione effettiva e uniforme della normativa nonché svolgere i compiti ed esercitare le funzioni previste dal Regolamento.
Come ampiamente anticipato dall’esame preliminare della bozza del provvedimento, il D. Lgs. conferma la designazione del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) quale Autorità nazionale competente e, quindi, ne dettaglia i compiti e le attività.
In particolare, l’Autorità competente parteciperà, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), ai lavori presso la Commissione europea e le organizzazioni internazionali (tra cui l’OCSE), nonché promuoverà la diffusione dei contenuti del Regolamento attraverso iniziative e strumenti di comunicazione, informazione, orientamento e sensibilizzazione sull’adozione di meccanismi di dovuta diligenza da parte degli importatori e lungo tutta la catena di approvvigionamento, in particolare a favore delle PMI, anche attraverso l’implementazione di una piattaforma web quale strumento di promozione e supporto degli importatori e delle imprese.
Il MISE, inoltre, riceverà dagli importatori dell’Unione le informazioni, ove richieste, relative al regime da questi adottato per l’esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento dei minerali e metalli originari da zone di conflitto o ad alto rischio.
I controlli ex post
All’Autorità è assegnato, poi, il compito di definire il programma annuale dei controlli ex post previsti dal Regolamento, sulla base delle informazioni fornite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e seguendo un approccio basato sul rischio. Tutti gli importatori che rientrano nel campo di applicazione della normativa (il cui volume di importazione annuo, cioè, è pari o superiore al volume annuo di cui all’allegato I del medesimo Regolamento) sono soggetti ai controlli ex post che sono eseguiti con priorità nei confronti degli importatori con i più alti livelli di volumi di importazione annui e degli importatori le cui importazioni di minerali e metalli provengono direttamente da zone di conflitto o ad alto rischio (o le attraversano). L’Autorità dispone, comunque, i controlli ex post nei casi in cui sia in possesso di informazioni rilevanti relative all’osservanza del regolamento da parte di un importatore dell’Unione, anche sulla base di comprovate indicazioni fornite da terzi.
L’Autorità comunica, quindi, all’importatore l’avvio della procedura di controllo ex post contestualmente alla richiesta di fornire le informazioni e la documentazione atte a dimostrare l’esercizio del dovere di diligenza, la documentazione relativa ai rapporti di audit effettuati da un soggetto terzo indipendente nonché ogni altra informazione e documentazione ritenuta necessaria per accertare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento.
L’Autorità può richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Autorità stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, nonché disporre ispezioni presso i locali aziendali.
Gli importatori sono tenuti a fornire l’assistenza necessaria all’espletamento delle operazioni, a consentire l’accesso ai siti e a fornire le informazioni ed i documenti richiesti.
La procedura di controllo ex post è conclusa entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’avvio della stessa, dando notizia del suo esito all’interessato; detto termine può essere sospeso in caso di richiesta di integrazioni documentali oppure, per un periodo non superiore a trenta giorni, in caso di ispezioni.
Le misure correttive e le sanzioni
Qualora l’Autorità abbia verificato infrazioni al Regolamento, ne dà comunicazione all’importatore e contestualmente prescrive le relative misure correttive da applicare. L’importatore presenta, quindi, all’Autorità, entro un termine di trenta giorni, il piano di attuazione delle misure correttive e i relativi tempi di esecuzione.
Entro i successivi trenta giorni, l’Autorità approva il piano oppure, sentito l’interessato, prescrive le eventuali modifiche da apportare allo stesso. Il piano, aggiornato con le modifiche prescritte, è comunicato dall’importatore all’Autorità non oltre cinque giorni dalla ricezione delle prescrizioni.
Entro quindici giorni dalla data di ultimazione delle misure prevista dal piano, l’importatore comunica all’Autorità l’avvenuta esecuzione delle misure correttive. L’Autorità, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importatore, verifica la corretta esecuzione del piano.
L’Autorità svolge, infine, attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste in caso di violazione della normativa.
L’importatore che, entro i termini indicati dall’Autorità, non ottempera alle richieste di fornire le informazioni e la documentazione atte a dimostrare l’esercizio del dovere di diligenza, o le successive integrazioni documentali, oppure non consente le ispezioni e gli accertamenti disposti dall’Autorità, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro. L’importatore che, secondo le modalità e nei termini indicati nel piano approvato dall’Autorità, non adotta le misure correttive prescritte, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.
Il Comitato per il coordinamento delle attività
Allo scopo di fornire supporto all’Autorità nello svolgimento delle proprie funzioni è stato istituito presso il MISE il Comitato per il coordinamento delle attività, composto da un rappresentante ed un supplente designati da: a) MISE (che lo presiede); b) Presidenza del Consiglio dei Ministri; c) MAECI; d) Ministero dell’Economia e delle Finanze; e) Ministero della Giustizia; ove necessario, ai lavori del Comitato partecipa anche l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Il Comitato coordina le attività esercitate da ciascuna delle amministrazioni partecipanti per assicurare l’applicazione effettiva ed uniforme del Regolamento, esprimendo un parere sul programma annuale dei controlli ex post predisposto dall’Autorità.