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MODELLI INTRASTAT 2022 E ORIGINE NON PREFERENZIALE

Studio Legale Padovan

Dal 1°  gennaio  2022 sono entrate in vigore le nuove regole per la compilazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT, comunicate con la Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica, del 23 dicembre 2021 (prot. N. 493869/RU).

Tra le varie novità introdotte dalla Determinazione sopracitata, si segnala l’abrogazione dei modelli INTRA 2bis trimestrali, nonché l’aggiornamento dei modelli e delle istruzioni alla luce delle novità legislative introdotte in tema di IVA (es. quick fixes). Di particolare rilievo appare, tuttavia, l’introduzione per la prima volta dell’obbligo di indicare – ai fini statistici – il Paese di origine dei beni ceduti all’interno della colonna 15 del modello INTRA 1bis.

Al riguardo, giova evidenziare come il concetto di origine si differenzi da quello di provenienza, in quanto identifica non tanto il Paese da cui le merci sono state spedite, bensì il Paese in cui le merci sono state realizzate (rectius hanno subito una “trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata”) o interamente ottenute. 

In tal senso, come espressamente chiarito nelle istruzioni allegate alla Determinazione oggetto di esame, tale informazione dovrà obbligatoriamente essere determinata facendo applicazione delle regole previste in materia di origine non preferenziale dal Codice Doganale dell’Unione (CDU, Regolamento (UE) 952/2013) e dai relativi regolamenti di attuazione (i.e. il Regolamento delegato (UE) 2015/2446 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447).

A questo proposito, si sottolinea per completezza come la disciplina unionale sulla determinazione dell’origine non preferenziale sia stata recentemente innovata dall’entrata in vigore del Regolamento delegato (UE) 2021/1934, che ha modificato alcune regole previste a riguardo dal Regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Alla luce di tali novità, è evidente come gli operatori dovranno porre molta attenzione al fine di garantire una corretta indicazione dell’origine dei propri prodotti. Ricordiamo, infatti, come una falsa indicazione dell’origine sia una condotta punita molto severamente dal legislatore italiano, con sanzioni di carattere penale.

Il Trade Compliance Team dello Studio Legale Padovan vanta un’esperienza consolidata in materia di diritto doganale e del commercio internazionale. Su richiesta dei propri clienti, lo Studio è pertanto a disposizione per assisterli in tutte le tematiche connesse alla gestione dell’origine – preferenziale e non preferenziale – delle merci, conducendo specifiche analisi volte a determinare il carattere originario dei beni e predisponendo apposite procedure aziendali.

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NUOVI REATI E RESPONSABILITÀ 231 PER LE AZIENDE CHE VIOLANO LE SANZIONI UE

Il 24 gennaio 2026 entra in vigore il Decreto Legislativo 211/2025 che introduce:
  • nuovi reati per violazioni delle sanzioni UE;
  • reato colposo per beni dual use e militari;
  • responsabilità 231 con sanzioni fino al 5% del fatturato e interdittive fino a 6 anni;
  • pene anche per cittadini italiani all'estero.
Aggiornare il Modello 231 è essenziale. Un buon Programma Interno di Conformità (ICP) può rafforzare la protezione dell’azienda. Dal 2009 lo Studio Legale Padovan assiste le aziende esportatrici e importatrici italiane nella predisposizione di ICP.