In data 23 febbraio 2024, è stato adottato il c.d. 13° pacchetto di sanzioni contro la Russia, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del Regolamento (UE) 2024/745 (“Reg. 2024/745”), che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 (“Reg. 833/2014”) entrato in vigore il 24 febbraio 2024, e del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/753 (“Reg. 2024/753”), che modifica il Regolamento (UE) 269/2014 (“Reg. 269/2014”) entrato in vigore il 23 febbraio 2024.
Restrizioni soggettive
Ai sensi del Reg. 2024/753, sono state inserite 106 nuove persone fisiche e 88 nuove entità nell’allegato I del Reg. 269/2014, con ciò assoggettandole alle misure di congelamento di cui all’art. 2 del medesimo Regolamento.
In particolare, sono state assoggettate a tale misura entità e soggetti connessi al settore militare russo, nonché politici, membri dell’ordinamento giudiziario e altre persone responsabili per la deportazione e la rieducazione forzata di bambini ucraini.
Come già fatto in occasione dei “pacchetti” sanzionatori precedenti, l’Unione europea ha designato anche persone ed entità non russe in ragione del loro coinvolgimento con l’aggressione contro l’Ucraina; sul punto, segnaliamo che, con il Reg. 2024/753, sono state designate otto persone con cittadinanza ucraina e sei con cittadinanza bielorussa, oltre a quattro entità bielorusse. Spiccano infine le designazioni del Ministro della Difesa della Corea del Nord e dell’entità nordcoreana “Missile General Bureau”, per il loro ruolo attivo nel rifornimento di armi alla Russia.
Nel complesso, si contano ad oggi più di 2.000 tra persone fisiche ed entità direttamente designate ai sensi dell’allegato I del Reg. 269/2014. Tale ampio regime sanzionatorio deve inoltre essere letto di concerto con altri programmi adottati dall’UE che possono avere un impatto sui rapporti con la Russia, quale la recente modifica, attraverso il Regolamento (UE) 2024/739, del Regolamento (UE) 2023/888, che impone misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldavia, ai sensi dei quali sono state designate 1 nuova entità e 6 nuove persone fisiche, tra cui un cittadino russo.
Allo stesso tempo, ai sensi del Reg. 2024/745, sono state aggiunte 27 entità nuove all’elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi dell’allegato IV del Reg. 833/2014, ossia l’elenco delle persone, delle entità e degli organismi che sostengono direttamente il complesso militare e industriale russo, alle quali sono imposte restrizioni più severe all’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Preme segnalare che, tra le entità designate in tale allegato IV, sono comprese anche talune entità di paesi terzi diversi dalla Russia, quali India, Sri Lanka, Cina, Serbia, Kazakistan, Tailandia e Turchia che, commerciando tali componenti, sostengono indirettamente il complesso militare e industriale russo. Si conferma dunque la volontà dell’UE di contrastare il fenomeno dell’elusione delle sanzioni contro la Russia attraverso la triangolazione con Paesi terzi.
Restrizioni merceologiche
Per quanto riguarda le restrizioni di carattere merceologico, all’interno dell’allegato VII del Reg. 833/2014, in cui sono elencati i beni che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia, e per i quali vige un divieto di esportazione vendita, fornitura e/o trasferimento in Russia, è stata aggiunta la voce 8532.22 (“Condensatori elettrici fissi elettrolitici all’alluminio (esclusi condensatori di potenza)”).
All’interno dell’allegato XXIII del Reg. 833/2014, in cui sono elencati i beni per i quali vige un divieto di esportazione vendita, fornitura e/o trasferimento in Russia ai sensi dell’articolo 3 duodecies del medesimo regolamento, è stata poi inserita la voce 8504 (“Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione”). Contestualmente, sono state soppresse nel medesimo allegato XXXIII le voci 8504.32, 8504.33 e 8504.34, in quanto ricomprese nella voce 8504.
Inoltre, è stata introdotta, al nuovo par. 3 bis quater dell’articolo 3 duodecies, una clausola di grandfathering relativa ai beni di cui codici NC 8504.10, 8504.21, 8504.22, 8504.23, 8504.31, 8504.40, 8504.50 e 8504.90, ai sensi della quale i divieti dei par. 1 e 2 del medesimo articolo non si applicano all’esecuzione, fino al 25 maggio 2024, di contratti conclusi prima del 24 febbraio 2024 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti. Segnaliamo tuttavia come i beni classificati nel codice 8504.40 risultano listati anche nell’allegato VII del Regolamento e dunque sono soggetti ai divieti previsti dall’art. 2 bis.
Per quanto riguarda, invece, le restrizioni relative ai prodotti siderurgici, segnaliamo che il Regno Unito è stato aggiunto all’elenco dei Paesi partner per l’importazione di prodotti siderurgici di cui all’articolo 3 octies, para. 1, del Reg. 833/2014.
Segnaliamo, inoltre, che in data 22 febbraio 2024 è stata pubblicata una versione aggiornata della lista dei prodotti comuni ad alta priorità, mentre, in data 19 febbraio 2024, la Commissione europea ha pubblicato delle linee guida aggiornate per gli operatori unionali, riguardanti la valutazione del rischio, le migliori pratiche per condurre la due diligence su partner commerciali, transazioni e merci, nonché un elenco di red flag sull’elusione, con particolare riferimento alle misure restrittive legate all’esportazione.
Nel complesso, rispetto ai pacchetti sanzionatori adottati in precedenza dall’Unione europea, il ” tredicesimo pacchetto” di sanzioni risulta di minor impatto per gli operatori commerciali e finanziari italiani ed europei, dal momento che non introduce nuove misure settoriali significative. Le nuove misure rendono tuttavia necessario, per tutti gli operatori ancora attivi in Russia, il pronto aggiornamento delle analisi soggettive e oggettive finora effettuate, proprio alla luce delle nuove designazioni e delle modifiche alle restrizioni merceologiche.
I professionisti dello Studio Legale Padovan, tramite l’apposita task force costituita per far fronte alla crisi ucraina (ucraina@studiopadovan.com), sono a disposizione delle imprese per fornire qualsiasi approfondimento e supporto necessario.