Pubblicata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la Circolare del 5 aprile 2024, n. 9/2024, riguardante lo status di Operatore Economico Autorizzato (AEO). Tale documento, che abroga e sostituisce la Circolare 36/D del 28 dicembre 2007 e le sue successive modifiche e integrazioni, fornisce una descrizione dettagliata delle procedure e delle modalità applicative previste dalla normativa doganale dell’Unione Europea relative alla gestione dell’autorizzazione AEO, nonché dei benefici concessi agli operatori. Allo stesso tempo, fornisce istruzioni agli Uffici per garantire uniformità procedurale e coerenza nel trattamento dei soggetti AEO.
Con la presente Circolare, le Dogane sottolineano il ruolo centrale riconosciuto dalla normativa doganale dell’Unione Europea all’AEO nell’ambito delle cosiddette “Customs Decisions” e delle semplificazioni doganali. E invero, nelle disposizioni generali viene specificato che il concetto di AEO si fonda sul “rapporto di partenariato” tra dogane e imprese con l’obiettivo comune della sicurezza della catena di approvvigionamento.
L’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione AEO può essere presentata volontariamente da tutti gli operatori economici, stabiliti sul territorio unionale, che svolgono attività disciplinate dalla normativa doganale e che intendono beneficiare delle agevolazioni collegate allo status di AEO. Esistono due tipologie di autorizzazione cumulabili tra loro: la AEOC (Semplificazioni doganali) e la AEOS. La prima consente al titolare di beneficiare di alcune semplificazioni nel settore doganale, La seconda, invece, consente di beneficiare di agevolazioni attinenti alla sicurezza.
I vantaggi derivanti dall’ottenimento dell’Autorizzazione AEO sono molteplici e consistono nell’accesso agevolato alle semplificazioni doganali, minori controlli fisici e documentali, notifica preventiva in caso di selezione per controlli fisici e in caso di selezione per controlli doganali, nonché un trattamento prioritario qualora selezionato per essere sottoposto a controllo, la possibilità di chiedere un luogo specifico per i controlli doganali e il riconoscimento reciproco con i Paesi terzi e diversi vantaggi indiretti (es. migliore pianificazione; migliore servizio ai clienti; riduzione dei costi di ispezione dei fornitori etc.).
Occorre considerare, in ultimo, che i requisiti per ottenere l’autorizzazione AEO spesso coincidono con quelli necessari per altre autorizzazioni e semplificazioni previste dalla normativa doganale. Di conseguenza, il possesso preventivo dell’autorizzazione AEO consente un rilascio semplificato e tempi più rapidi per le altre autorizzazioni e semplificazioni (es. esportatore autorizzato, luogo approvato e altri).
Al fine di procedere con l’istanza per ottenere lo status AEO è, tuttavia, opportuno che l’operatore economico conduca un self-assesment al fine di valutare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e la solidità del processo di compliance interna.
Lo Studio Legale Padovan, tramite il dipartimento di Customs & Supply Chain Management, offre da più di vent’anni assistenza agli operatori nella proceduralizzazione delle misure poste a presidio della normativa doganale e di trade compliance, nonché nella formazione del personale aziendale e nell’affrontare procedimenti autorizzativi, quale quello per l’ottenimento dell’AEO. I nostri professionisti sono quindi a disposizione per supportare le aziende italiane nell’ottenimento di questo importante status. Per ulteriori dettagli scrivere a info@studiopadovan.com .