La Riforma Cartabia al vaglio del giudice costituzionale
In data 3 giugno 2024, Corte Costituzionale (la “Corte”) con sentenza n. 96 del 2024 ha sancito la legittimità costituzionale dell’art. 171-bis c.p.c. (introdotto dal d. lgs. n. 149/2022 nell’ambito della c.d. Riforma Cartabia) con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, che sanciscono, rispettivamente, il principio di uguaglianza e il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
In particolare, l’art. 171-bis c.p.c. stabilisce che – nell’ambito del processo ordinario di cognizione – il giudice di prime cure emana un decreto di fissazione dell’udienza prima del deposito delle memorie integrative di cui all’art. 171-ter c.p.c. (che sostituiscono le memorie di cui all’art. 183 c.p.c. ‘pre-Riforma Cartabia’), nel quale decide in ordine alle “verifiche preliminari” (questioni concernenti, in via esemplificativa, la chiamata in causa di terzi, la ritualità della notifica) e indica alle parti le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione nel corso delle memorie integrative.
In tale contesto normativo, il giudice a quo, il Tribunale ordinario di Verona, interrogava la Corte circa la legittimità costituzionale della norma in esame in ordine a due principali profili, i.e., nella misura in cui l’art. 171-bis c.p.c. (a) realizzerebbe un’ingiustificata disciplina differenziata tra le questioni oggetto di verifiche preliminare e quelle di cui il giudice ritiene opportuna la trattazione attraverso le memorie integrative e (b) consentirebbe l’emanazione di provvedimenti di carattere interlocutorio senza alcun preventivo contraddittorio tra le parti.
Entrambe le questioni sono state ritenute dal giudice costituzionale prive di fondamento. Con riferimento alla prima, la Corte afferma che la distinzione tra le questioni oggetto di verifica preliminare e le questioni che il giudice si limita a stabilire siano trattate nelle memorie integrative risulta giustificata nella misura in cui le prime mirano ad evitare un differimento dell’udienza di trattazione (in quanto volte, ad esempio, alla corretta instaurazione del contradditorio ovvero alla sanatoria di vizi degli atti introduttivi) mentre le seconde risultano prive di tale finalità. Pertanto, tale differente trattamento non risulta ingiustificato ai sensi dell’art. 3 Cost.
Per quanto concerne invece la seconda questione, il giudice costituzionale afferma che il principio del contraddittorio (i) coinvolge non solo la dialettica tra le parti, ma anche la partecipazione attiva del giudice e (ii) non impedisce al legislatore “di differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare”. Ciò premesso, stante che ai sensi dell’art. 175 c.p.c. il giudice può fissare un’udienza affinché le parti interloquiscano in contraddittorio in ordine alle questioni oggetto di verifiche preliminari, nonché alla luce del fatto che i provvedimenti oggetto di verifiche preliminari possono essere modificati o revocati con ordinanza del giudice, la Corte Costituzionale si pronuncia in favore della costituzionalità dell’art. 171-bis c.p.c.
La pronuncia esaminata risulta dunque particolarmente rilevante in quanto conferma la legittimità dell’impianto normativo introdotto con la Riforma Cartabia. Lo Studio Legale Padovan vanta un’esperienza ultradecennale nel settore del diritto civile processuale e sostanziale ed è a disposizione delle imprese nel supportarle su tali questioni e sui loro sviluppi.