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UCRAINA FUORI DALLA CONVENZIONE DI OTTAWA: RITIRO EFFETTIVO ENTRO IL 28 DICEMBRE 2025

Studio Legale Padovan

UCRAINA FUORI DALLA CONVENZIONE DI OTTAWA: RITIRO EFFETTIVO ENTRO IL 28 DICEMBRE 2025


Il 28 giugno 2025, il governo ucraino ha notificato formalmente al Segretariato Generale delle Nazioni Unite la propria decisione di recedere dalla Convenzione di Ottawa che vieta l’uso, lo stoccaggio e la produzione di mine antiuomo, imponendo la loro distruzione nonché l’assistenza alle vittime del loro impiego. La denuncia della Convenzione, resa pubblica tramite una nota del Ministero degli Affari Esteri ucraino, dovrà essere ratificata dal parlamento ucraino ed entrerà in vigore dopo i sei mesi previsti dall’art. 20 della Convenzione, segnando un ulteriore arretramento nella cornice multilaterale di protezione umanitaria nei conflitti armati.

Adottata il 18 settembre 1997 ed entrata in vigore il 1° marzo 1999, la Convenzione internazionale per la proibizione dell’uso, stoccaggio, produzione, vendita di mine antiuomo e relativa distruzione rappresenta uno degli strumenti più significativi del diritto internazionale umanitario. Il trattato prevede, tra gli obblighi principali per gli Stati Parte, la distruzione di tutte le scorte entro quattro anni dall’entrata in vigore della Convenzione per ciascun Paese, la bonifica dei territori minati entro dieci anni nonché l’assistenza alle vittime attraverso cure mediche, riabilitazione fisica e reinserimento socioeconomico.

L’articolo 2 della Convenzione fornisce la definizione di mina antipersona, ovvero una mina progettata per esplodere in presenza, prossimità o contatto con una persona e che ha lo scopo di incapacitarla, ferirla o ucciderla.  Si tratta di armi letali dagli effetti non solo gravissimi sui civili ma anche perduranti nel tempo le quali rendono insicuro per l’insediamento umano il territorio dove questi ordigni vengono utilizzati.

Al 2025, la Convenzione conta 164 Stati Parte. Tuttavia, alcuni Paesi di rilevanza strategica non vi hanno mai aderito, tra cui Stati Uniti, Russia, Cina, India, Pakistan e Israele. Oggi, la scelta dell’Ucraina segue quella di altri Paesi come Polonia, Finlandia, Lituania, Lettonia ed Estonia— ed è motivata da ragioni di sicurezza nazionale legate alla prosecuzione del conflitto in corso con la Federazione Russa. In particolare, tale decisione mira a contrastare il presunto vantaggio bellico derivante dall’uso di tali armamenti da parte russa, che detiene di gran lunga la più grande riserva di mine antiuomo al mondo, molte delle quali dispiegate in Ucraina.

Questa evoluzione richiama l’attenzione, in Italia, sul divieto di finanziare in modo diretto o indiretto le aziende che producono, vendono, trasportano mine antiuomo o bombe a grappolo previsto dall’art. 1 co. 1 della legge 220 del 9 dicembre 2021, che espande, a livello nazionale, gli obblighi di cui alle due più importanti convenzioni internazionali sulla messa al bando delle armi controverse, quelle di Ottawa e di Oslo. La legge 220/2021, in particolare, impone ai cosiddetti ‘intermediari abilitati’ italiani, quali le società di intermediazione mobiliare, le banche, i gestori e gli istituti di pagamento, il divieto di procedere, direttamente o indirettamente, al finanziamento di società coinvolte nella filiera di produzione, commercializzazione o utilizzo delle armi controverse, nonché di adottare idonei presidi procedurali volti a mitigare il rischio di violazione del divieto e a consultare, prima dell’instaurazione del rapporto, almeno gli elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo.

L’applicazione della normativa aveva già sollevato importanti interrogativi tra gli intermediari, soprattutto a causa della mancanza di liste ufficiali aggiornate delle aziende che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo e delle difficoltà nell’individuazione del perimetro delle operazioni soggette al divieto di finanziamento. Va da sé che l’uscita dell’Ucraina dalla Convenzione di Ottawa e la possibilità che, nel prossimo futuro, entità ucraine producano e trasferiscano mine antiuomo comporteranno, per gli intermediari soggetti agli obblighi di cui alla legge 220/2021, la necessità di specifici controlli sui finanziamenti all’Ucraina, così come nei confronti degli altri Stati che o non aderiscono o sono receduti dalle Convenzioni di Oslo e di Ottawa, considerando che l’erogazione di tali finanziamenti sarà vietata se destinata a società che svolgono – direttamente o indirettamente – una delle attività vietate dalla 220/2021. Andrebbe anche considerato il contrasto normativo che potrebbe porsi tra pacchetti di aiuti anche finanziari all’Ucraina e il divieto di finanziamento di cui alla legge 220/2021 qualora tra i beneficiari ci fossero aziende ucraine attive nella filiera delle mine antipersona.

I professionisti dello Studio Legale Padovan, con un’esperienza consolidata nel diritto internazionale e bancario export control e sanzioni, sono a disposizione delle banche e delle imprese nell’analisi delle conseguenze giuridiche derivanti da cambiamenti negli impegni internazionali in materia di armamenti. Lo Studio offre inoltre assistenza specialistica nella gestione della compliance rispetto agli obblighi nazionali e internazionali, con particolare attenzione alle complessità operative e ai rischi emergenti nel settore, nonché nella pianificazione strategica di operazioni in aree ad alto rischio.

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