IVA: RIDOTTA DAL 10% AL 5% L’ALIQUOTA PER OGGETTI D’ARTE, ANTIQUARIATO E DA COLLEZIONE A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2025
Il 30 giugno 2025, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 (c.d. Decreto Omnibus), il quale ha modificato, a decorrere dal 1° luglio 2025, l’aliquota IVA applicabile agli oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione di cui alle lettere a), b) e c) della tabella allegata al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85.
Come specificato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell’Avviso pubblicato il 4 luglio 2025, attraverso l’inserimento nella parte II-bis della Tabella A allegata al DPR 633/72 del nuovo numero 1-novies), e attraverso l’abrogazione del punto 127-septiesdecies della Tabella III del DPR 633/1972, l’applicazione dell’aliquota del 5% è stata estesa a tutte le operazioni concernenti i beni di cui alla tabella menzionata (comprese le importazioni):
- “oggetti d’arte”: tra cui rientrano, tra gli altri, quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 4906 e gli oggetti manufatti dipinti o decorati a mano; “collages”, mosaici e formelle decorative simili, Incisioni, stampe e litografie, originali.
- “oggetti da collezione”: tra cui rientrano, tra gli altri, francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati, diversi dagli articoli della voce 4907.
- “oggetti di antiquariato”: tra i quali rientrano, tra gli altri, oggetti di antichità aventi più di cento anni di età.
L’accesso a tale regime, tuttavia, risulta essere subordinato alla condizione che non trovi applicazione il regime speciale IVA per i rivenditori di beni usati, previsto dallo stesso D.L. n. 41/1995.
La riforma introdotta dal Decreto Omnibus, volta ad agevolare gli scambi commerciali di opere d’arte attraverso la riduzione dell’imposta indiretta, ha inoltre esteso maggiormente l’ambito applicazione dell’agevolazione, rispetto alla normativa precedentemente in vigore. Infatti, il DPR 633/1972 disponeva l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% (rispetto al 22% per gli altri beni) solamente in relazione alle i) importazioni di oggetti d’arte, antiquariato e da collezione e alle ii) cessioni degli oggetti d’arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, se ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari.
Attraverso la riforma in oggetto, invece l’aliquota del 5% sarà applicabile a tutte le operazioni concernenti i beni previsti alle lettere a), b) e c) della tabella allegata al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, senza specifiche distinzioni.
I professionisti dello Studio Legale Padovan, forti dell’esperienza dello Studio in materia di compliance doganale e fiscalità indiretta sono a disposizione delle imprese per supportarle nell’attuare una pianificazione strategica dei flussi commerciali finalizzata a mitigare l’impatto dei diritti di confine, tra cui l’imposta sul valore aggiunto.