TERZO SETTORE E NUOVE RESPONSABILITÀ NELLA LOTTA AL RICICLAGGIO, ALLA PROLIFERAZIONE E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: LE NOVITÀ DEL D.LGS. 95/2025
Il 30 giugno 2025, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 95/2025 “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali” (“D. Lgs. 95/2025” o “Decreto”).
Tra le varie misure introdotte, l’articolo 11 contiene disposizioni integrative e correttive in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con un impatto significativo sul quadro normativo nazionale. In particolare, il Decreto modifica due pilastri della disciplina italiana in materia:
- Decreto n. 109/2007, che dispone sulle misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.
- Decreto n. 231/2007, che recepisce la medesima direttiva con riferimento alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché alla direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
Le principali novità introdotte:
Modifiche al D.Lgs. n. 109/2007
- Il Comitato di Sicurezza Finanziaria (“CSF”) viene individuato come punto di contatto centrale per le richieste provenienti da Stati esteri o organismi internazionali in materia di rischio di finanziamento del terrorismo degli enti del Terzo settore (ex art. 4 del D.Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore).
Questo rafforzamento normativo non avviene in modo isolato, ma si inserisce in un contesto internazionale caratterizzato da una crescente attenzione verso i rischi di abuso del settore non profit da parte di organizzazioni terroristiche. Un esempio significativo è rappresentato dalla recente iniziativa dell’OFAC (“Office of Foreign Assets Control”) statunitense che ha sanzionato cinque individui e cinque “organizzazioni di beneficenza fittizie” attive a livello internazionale, accusate di finanziare l’ala militare di Hamas sotto la copertura di attività umanitarie, anche nella Striscia di Gaza. Alcune di queste entità risultavano operative anche in Europa, inclusa l’Italia (si vedano il comunicato ufficiale disponibile qui).
Alla luce del contesto attuale, le organizzazioni non governative (ONG) e gli altri enti del Terzo Settore sono chiamati ad adottare misure concrete per adeguarsi al nuovo quadro normativo. In particolare, le recenti modifiche impongono la necessità di:
- Rafforzare le procedure interne: È essenziale rivedere e, se necessario, implementare nuove procedure per l’adeguata verifica della clientela (anche dei donatori e dei beneficiari), la conservazione dei dati e la segnalazione di operazioni sospette.
- Monitorare costantemente i flussi finanziari: Considerata la dimensione spesso transnazionale delle attività svolte, risulta prioritario un controllo approfondito dei movimenti di fondi, verificando attentamente provenienza e destinazione degli stessi.
- Collaborare attivamente con le autorità competenti: Gli enti del Terzo Settore devono essere pronti a collaborare attivamente con il CSF e con le altre autorità nazionali e internazionali, fornendo tempestivamente le informazioni richieste nell’ambito di eventuali accertamenti o indagini.
Allo stesso tempo, anche i soggetti obbligati dovranno rivedere le proprie policy di valutazione del rischio tenendo in considerazione l’aumentata attenzione al Terzo Settore come sopra descritta.
- Il CSF assume anche la funzione di promuovere attività di sensibilizzazione preventiva e di fornire comunicazioni tempestive sulle proprie decisioni, in particolare con riferimento ai rischi di abuso, a fini di finanziamento del terrorismo, degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del relativo Codice.
- È prevista una forma di collaborazione rafforzata: qualora l’Italia richieda a uno Stato terzo misure di congelamento ai sensi della Risoluzione ONU n. 1373/2001, il CSF dovrà fornire alle Autorità di tale Stato ogni informazione utile di supporto ai fini della designazione.
Queste novità evidenziano l’esigenza, in Italia, di rafforzare la cooperazione istituzionale e presidiare con maggiore efficacia i settori più esposti a rischi di violazione degli obblighi in materia di lotta al finanziamento del terrorismo, attraverso un approccio preventivo e informato.
Modifiche al D.Lgs. n. 231/2007
- Viene precisata la definizione di finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa, facendo riferimento a quanto disposto del D.Lgs. n. 109/2007, ossia, “fornitura o la raccolta di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata e strumentale, direttamente o indirettamente, a sostenere o favorire tutte quelle attività legate all’ideazione o alla realizzazione di programmi volti a sviluppare strumenti bellici di natura nucleare o chimica o batteriologica”.
- Particolare attenzione merita anche la modifica all’articolo 7, comma 1, lettera c), ove il legislatore ha sostituito il riferimento agli «intermediari» con quello, più ampio e sistematicamente coerente, ai «soggetti obbligati», includendo espressamente anche i professionisti tra i destinatari degli obblighi in materia di adeguata verifica, conservazione dei dati e segnalazione. Tale modifica conferma l’indirizzo del legislatore volto a rafforzare la responsabilità attiva dei soggetti obbligati nella prevenzione di fenomeni illeciti ad alto impatto sistemico.
- Viene aggiornata la disciplina relativa ai Paesi terzi ad alto rischio: il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previo parere del CSF, potrà ora individuare ulteriori Paesi ad alto rischio, oltre a quelli già designati dalla Commissione Europea, ai sensi dell’art. 4, co. 4 bis del D. Lgs. n. 231/2007.
- Il CSF rafforza inoltre il proprio ruolo nell’analisi nazionale del rischio legato al finanziamento della proliferazione “delle armi di distruzione di massa inteso come il rischio di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate”, con aggiornamenti triennali e straordinari, da mettere a disposizione dei soggetti obbligati per una gestione del rischio più efficace.
- Infine, per i prestatori di servizi relativi alle cripto-attività aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro e stabiliti nel territorio della Repubblica senza succursale, viene introdotto l’obbligo di istituire un punto di contatto centrale in Italia per assicurare la conformità agli obblighi normativi, con previsione di sanzioni in caso di inadempimento.
Complessivamente, le modifiche introdotte con il Decreto rafforzano la cooperazione istituzionale e delineano un approccio più strutturato e mirato alla prevenzione e al contrasto dei rischi connessi al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione di armi di distruzione di massa, in linea con le indicazioni emerse dall’ultima Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e dalla prima Analisi nazionale sul finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa, entrambe curate dal CSF (già oggetto di un nostro precedente post).
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