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International litigation pill – Luglio 2025, n.4: Giudice competente in materia di Climate Change Litigation

Studio Legale Padovan

Giudice competente in materia di Climate Change Litigation

Cass. civ., SS. UU., 21 luglio 2025, 20381 ord.

La Corte di Cassazione riconosce la giurisdizione del giudice italiano nelle azioni civili per danni da cambiamento climatico.Il danno si localizza nel luogo in cui risiedono i danneggiati: è lì che si compie l’effetto ultimo della crisi climatica.

Con sentenza pubblicata in data 21 luglio, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha sancito la competenza giurisdizionale del giudice italiano in materia di contenzioso climatico, nell’ambito di una causa promossa da Greenpeace e ReCommon contro ENI S.p.A., CDP S.p.A. e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La decisione è rilevante sotto diversi profili, ma centrale è l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario in materia di responsabilità da cambiamento climatico, e più in generale di climate change litigation.

In via generale, la Suprema Corte ha stabilito che è possibile proporre un’azione civile volta al risarcimento dei pregiudizi causati dalle emissioni di gas climalteranti da parte di soggetti inquinanti. Tale possibilità risulta coerente con le disposizioni in materia di responsabilità extracontrattuale, in particolare con gli artt. 2043 e 2058 c.c.

Sul punto, la Cassazione osserva come norme analoghe di altri ordinamenti siano state valorizzate anche in precedenti pronunce in materia di climate change litigation, come ad esempio la sentenza della Corte EDU Verein KlimaSeniorinnen c. Svizzera del 9 aprile 2024.

I profili più innovativi della pronuncia riguardano tuttavia la determinazione della giurisdizione ai sensi dell’art. 7, n. 2, del Reg. (UE) 1215/2012 (cd. Bruxelles I-bis), in base al quale è competente il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire.

Secondo la Cassazione, il danno consiste nell’effetto ultimo della sequenza causale innescata dal cambiamento climatico, e il pregiudizio si verifica nel luogo in cui risiedono i danneggiati (nel caso di specie, l’Italia).

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