News

Contromisure ue: adottato il nuovo regolamento 2025/1564 in risposta alle misure tariffarie dell’amministrazione Trump

Studio Legale Padovan

CONTROMISURE UE: ADOTTATO IL NUOVO REGOLAMENTO 2025/1564 IN RISPOSTA ALLE MISURE TARIFFARIE DELL’AMMINISTRAZIONE TRUMP

Il 24 aprile 2025, è stato pubblicato il Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/1564 (“Reg. 2025/1564” o “Regolamento”), attraverso il quale la Commissione europea ha riorganizzato le contromisure unionali già in vigore nei confronti degli Stati Uniti (sospese fino al 6 agosto 2025) e introdotto nuovi dazi all’importazione su molteplici beni originari degli Stati Uniti.

Il Regolamento in oggetto, volto a rispondere alle molteplici misure tariffarie adottate dall’Amministrazione Trump dall’inizio del suo insediamento, si fonda sul Regolamento (UE) 654/2014, il quale rappresenta lo strumento unionale volto a far valere il rispetto delle norme commerciali internazionali (WTO), attraverso l’adozione di specifiche contromisure.

  1. Misure tariffarie.

Il Reg. 2025/1564, abrogando I regolamenti di esecuzione (UE) 2018/724, (UE) 2018/886, (UE) 2020/502 e (UE) 2025/778, introduce dazi supplementari con aliquota differenziata (fino al 30%) su molteplici categorie di beni originari degli Stati Uniti, contenuti in 13 differenti allegati. Inoltre, l’art. 2 del Regolamento prevede l’entrata in vigore differenziata delle diverse misure, a seconda delle categorie merceologiche contenute negli allegati.

Di seguito una disamina delle principali misure introdotte dal Regolamento:

  • A decorrere dal 7 agosto 2025
  • Dazio supplementare ad valorem del 10% o del 25%, sui prodotti di cui all’Allegato I Tale allegato contiene, inter alia, molteplici beni di cui al Capitolo 72 (ghisa, ferro e acciaio) e Capitolo 73 (lavori di ghisa, ferro o acciaio) e di cui alle seguenti voci: 7606 (Lamiere e nastri di alluminio); 8704 (Autoveicoli per il trasporto di merci); 8711 (Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (“sidecar”)); 8901 (Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci); 8902 (Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca); 8903 (Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe).
  • Dazio supplementare ad valorem del 4,4%, del 7% o del 20%, sui prodotti di cui all’Allegato II. Tale allegato contiene, inter alia, i beni di cui ai codici 3926.30 00 (Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili) e 9613.80 (altri accendini ed accenditori).
  • Dazio supplementare ad valorem dello 0 % o del 25 %, sui prodotti di cui all’Allegato III. Tale allegato contiene, inter alia, molteplici beni di cui alle seguenti voci: 7301 (Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio); 7302 (Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie); 7304 (Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro (diverso dalla ghisa) o di acciaio); 7305 (Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare); 7306 (Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio); 7307 (Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio); 7616 (Altri lavori di alluminio) e 8302 (Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni).
  • Dazio supplementare ad valorem dello 0 % o del 25 %, sui prodotti di cui all’Allegato IV. Tale allegato contiene, inter alia, molteplici beni di cui alle seguenti voci: 0201 (Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate); 0207 (Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105); 0408 (Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti); 1512 (Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente); 2404 (Prodotti contenenti tabacco, tabacco ricostituito, nicotina o succedanei del tabacco o della nicotina, destinati all’inalazione senza combustione; altri prodotti contenenti nicotina destinati all’assunzione di nicotina nel corpo umano); 4407 (Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa); 6102 (Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza); 7013 (Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili).
  • A decorrere dal 7 settembre 2025
  • Dazio supplementare ad valorem del 25 % o del 30%, sui prodotti di cui all’Allegato VI. Tale allegato contiene, inter alia, molteplici beni di cui alle seguenti voci: 4009 (Tubi di gomma vulcanizzata non indurita); 4011 (Pneumatici nuovi, di gomma); 4012 (Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma); 4013 (Camere d’aria, di gomma); 7212 (Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600)mm, placcati o rivestiti); 8407 (Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)); 8413 (Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi); 8482 (Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)); 8483 (Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione); 8501 (Motori e generatori elettrici); 8541 (Dispositivi a semiconduttore); 8702 (Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più).
  • Dazio supplementare ad valorem dello 0 %, del 25 % o del 30 %, sui prodotti di cui all’Allegato VII. Tale allegato contiene, inter alia, molteplici beni di cui alle seguenti voci: 4016 (Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita); 7318 (Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio); 7320 (Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio); 8507 (Accumulatori elettrici).
  • Dazio supplementare ad valorem del 25 %, sui prodotti di cui all’Allegato VIII. Tale allegato contiene, inter alia, molteplici beni di cui alle seguenti voci: 7208 (Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati); 7209 (Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati); 7210 (Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati); 7217 (Fili di ferro o di acciai non legati); 7222 (Barre e profilati di acciai inossidabili); 7303 (Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa); 7317 (Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio); 7601 (Alluminio greggio); 7602 (Cascami ed avanzi di alluminio).
  • Dazio supplementare ad valorem dello 0 %, del 7,5 %, del 10 %, del 14,2 %, del 15 % o del 30 %, sui prodotti di cui all’Allegato IX. Tale allegato contiene, inter alia, molteplici beni di cui alle seguenti voci: 0101 (Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi); 0102 (Animali vivi della specie bovina); 4104 (Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati); 7019 (Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, filati accoppiati in parallelo senza torsione); 8207 (Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili).
  • Dazio supplementare ad valorem del 30 %, sui prodotti di cui all’Allegato X. Tale allegato contiene, inter alia, molteplici beni di cui alle seguenti voci: 1207 (Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati); 3208 (Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso); 4011.30 (Pneumatici dei tipi utilizzati per veicoli aerei); 8806 (Veicoli aerei senza pilota).
  • Dazio supplementare ad valorem del 30%, sui prodotti di cui all’Allegato XI. Tale allegato contiene, inter alia, molteplici beni di cui alla voce 8802 (Altri veicoli aerei (per esempio: elicotteri, aeroplani), ad eccezione dei veicoli aerei senza pilota della voce 8806 (per esempio: elicotteri, aeroplani); veicoli spaziali (compresi i satelliti) e veicoli di lancio suborbitali e spaziali).
  • A decorrere dal 1° dicembre 2025
  • Dazio supplementare ad valorem del 25 %, sui prodotti di cui all’Allegato V,. Tale allegato contiene, inter alia, molteplici beni di cui alle seguenti voci: 0208 (Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate); 1201 (Fave di soia, anche frantumate).
  • A decorrere dal 7 febbraio 2026
  • Dazio supplementare ad valorem dello 0 %, del 10 % o del 30 %, sui prodotti di cui all’Allegato XII,. Tale allegato contiene, inter alia, molteplici beni di cui alle seguenti voci: 2304 (Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, derivanti dall’estrazione dell’olio di soia); 3824 (Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati ne’ compresi altrove).
  • Dazio supplementare ad valorem del 10 % o del 30 %, sui prodotti di cui all’Allegato XIII. Tale allegato contiene i beni di cui ai codici 9013.90.80 (Parti ed accessori di laser, diversi dai diodi laser e altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo) e 9027.50 (altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR).

Tuttavia, l’art. 2, p. 2 del Reg. 2025/1564 prevede che i dazi di cui sopra sono totalmente sospesi in relazione alle importazioni di prodotti originari degli Stati Uniti:

  • se i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni di tali prodotti sono sospesi totalmente a norma del regolamento (UE) n. 150/2003, il quale prevede, a determinate condizioni, la sospensione dei dazi all’importazione relativi ad alcune armi e attrezzature militari importate dalle autorità incaricate della difesa militare degli Stati membri o per loro conto da paesi terzi, contenute negli Allegati I e II del regolamento (UE) n. 150/2003;
  • se i prodotti importati sono elencati negli allegati VII, X o XIII del presente regolamento e le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 150/2003 sono soddisfatte, cioè se tali beni sono utilizzati dalle forze militari di uno Stato membro o per conto di queste per fini militari.
  1. Divieto di esportazione

Inoltre, l’art. 3 del Reg. 2025/1564 prevede il divieto, a partire dal 7 settembre 2025, di esportare direttamente o indirettamente, se originari dell’Unione, i beni di cui alle voci 7204 (Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio) e 7602 (Cascami ed avanzi di alluminio), contenuti nell’Allegato XIV.

Tale divieto non si applica all’esportazione di merci destinate esclusivamente a usi umanitari, a emergenze sanitarie o alla prevenzione o mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente o in risposta a catastrofi naturali.

Al fine di avvalersi di tale esenzione, l’esportatore sarà tenuto a dichiarare nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente esenzione e dovrà notificare all’autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il primo uso della relativa esenzione per destinatario negli Stati Uniti.

I professionisti dello Studio Legale Padovan, forti dell’esperienza ultraventennale dello Studio in materia di compliance doganale sono a disposizione delle imprese per supportarle nell’attuare una pianificazione strategica dei flussi commerciali finalizzata a mitigare l’impatto delle recenti norme anche attraverso la nostra rete di professionisti statunitensi.  Per informazioni scrivere a daziusa@studiopadovan.com.

Servizi legali di qualità