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DAZI USA: NUOVO DAZIO “232” SU LEGNAME GREZZO, LEGNAME LAVORATO E PRODOTTI DERIVATI”

Studio Legale Padovan

Il 29 settembre 2025, attraverso la Proclamation “Adjusting imports of timber, lumber, and their derivative products into the United States” è stato istituto dall’amministrazione Trump un dazio ad valorem sul legname grezzo, legname lavorato e prodotti derivati (“wood products”) importati negli Stati Uniti. Il dazio in oggetto si applicherà alle merci immesse in libera pratica nel territorio statunitense a partire dalle 12:01 a.m. (EDT) del 14 ottobre 2025.

Per quanto concerne le aliquote daziarie, la Proclamation dispone che:

  • Per quanto concerne l’importazione di “softwood timber and lumber, si applicherà un’aliquota del 10%. Il dazio in oggetto si applicherà, tra gli altri, a molteplici beni delle seguenti voci: 4403 (Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato), 4406 (Traversine di legno per strade ferrate o simili) e 4407 (Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm);
  • Per quanto concerne l’importazione di “upholstered wooden products, si applicherà un’aliquota del 25%. Il dazio in oggetto si applicherà, tra gli altri, a molteplici beni della sottovoce 9401.61 (Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti: – altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno: – – imbottiti);
  • Per quanto concerne l’importazione di “kitchen cabinets and vanities, si applicherà un’aliquota del 25%. Il dazio in oggetto si applicherà, tra gli altri, ad alcuni beni delle seguenti sottovoci: 9403.40 (Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine); 9403.60 (altri mobili di legno) e 9403.91 (Parti: – – di legno).

Inoltre, la stessa Proclamation specifica che, a partire dal 1° gennaio 2026, l’aliquota daziaria relativa agli “upholstered wooden productssarà aumentata al 30%, mentre quella relativaa“kitchen cabinets and vanities”sarà aumentata al 50%.

Per quanto concerne da ultimo le regole di cumulo previste per la nuova misura, la Proclamation dispone che:

  • I prodotti impattati dalla Proclamation non saranno soggetti in cumulo al dazio “reciproco” (E.O. 14257); al dazio sul Brasile (E.O. 14323) o alle misure previste nei confronti della Russia ai sensi dell’E.O. 14329;
  • Nel caso in cui un prodotto oggetto della presente Proclamation fosse soggetto anche al dazio “automotive” (Proclamation 10908), si applicherà unicamente il dazio “automotive;
  • Nel caso in cui un prodotto oggetto della presente Proclamation fosse soggetto anche al dazio “fentanyl” contro il Canada (E.O. 14193) o al dazio “fentanyl” contro il Messico (E.O. 14194), si applicherà solamente il dazio previsto dalla presente Proclamation.

Da ultimo, per quanto concerne il caso in cui i prodotti in oggetto fossero originari dell’Unione europea, è previsto che il dazio imposto con la presente Proclamation non potrà risultare in un’aliquota che, se cumulata a quella del dazio MFN (Most Favoured Nation) applicabile al prodotto, superi il 15%.

In attesa della pubblicazione del testo ufficiale della Proclamation sul Federal Register, è possibile consultare l’elenco dei codici soggetti alla misura al seguente link.

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