CINA: INTRODOTTO L’OBBLIGO PER GLI OPERATORI DI PAESI TERZI DI RICHIEDERE UNA LICENZA PER L’ESPORTAZIONE DI MERCI CONTENENTI BENI CONTROLLATI
Il 9 ottobre 2025, il Ministry of Commerce of the People’s Republic of China (“MOFCOM”), attraverso la pubblicazione del Ministry of Commerce Announcement n. 61 e del Ministry of Commerce Announcement n. 62 (gli “Annunci”) ha modificato il regime di export control cinese relativo ai prodotti a duplice uso, già oggetto di un nostro precedente post (qui il link).
Di seguito una breve disamina delle principali novità introdotte dai dueannunci.
- Announcement n. 61
Attraverso l’Announcement n. 61, è stato introdotto un obbligo per gli operatori di paesi terzi (dunque anche unionali) di ottenere una licenza di esportazione per i prodotti a duplice uso, che dovrà essere rilasciata dal MOFCOM, prima di esportare i seguenti prodotti in paesi e regioni al di fuori della Cina:
- prodotti elencati nella Parte II dell’Allegato 1 all’Annuncio (che contiene, ad esempio, materiali magnetici e loro parti e componenti) che sono fabbricati all’estero e contengono, incorporano o sono miscelati con prodotti elencati nella Parte I dell’Allegato 1 (che contiene, ad esempio: samario, gadolinio, terbio, leghe di samario-cobalto) originari della Cina, laddove la percentuale di valore dei prodotti elencati nella Parte I dell’Allegato 1 raggiunga lo 0,1% o più del valore dei prodotti elencati nella Parte II dell’Allegato 1;
- Articoli elencati nell’Allegato 1 prodotti all’estero utilizzando tecnologie originarie della Cina relative all’estrazione di terre rare, alla separazione per fusione, alla fusione di metalli, alla produzione di materiali magnetici o al riciclaggio e all’utilizzo di risorse secondarie di terre rare;
- Articoli originari della Cina elencati nell’allegato 1 all’Annuncio.
Inoltre, in termini generali, l’Annuncio specifica che le richieste di autorizzazione all’esportazione per beni destinati a utenti finali operanti nel settore militare in paesi terzi, nonché quelle destinate a importatori e utenti finali (comprese le loro controllate, filiali e altre affiliate che detengono il 50% o più del capitale) elencati nell’elenco delle restrizioni all’esportazione e nell’elenco di controllo, non saranno in linea di principio approvate.
Tutta la documentazione dovrà essere predisposta in lingua cinese e caricata all’interno della piattaforma predisposta dal MOFCOM (qui il link). Il nuovo obbligo autorizzativo entrerà in vigore a partire dal 1° dicembre 2025.
- Annonuncement n. 62.
Attraverso l’Announcement n. 62 è stato previsto il divieto per gli operatori stabiliti nella Repubblica popolare cinese di esportare, senza previa autorizzazione, i seguenti prodotti:
- tecnologie e relativi vettori relativi all’estrazione di terre rare, alla separazione mediante fusione, alla fusione di metalli, alla produzione di materiali magnetici e al riciclo di risorse secondarie di terre rare (Codice di controllo: 1E902.a);
- tecnologie per l’assemblaggio, la messa in servizio, la manutenzione, la riparazione e l’aggiornamento di linee di produzione relative all’estrazione di terre rare, alla separazione mediante fusione, alla fusione di metalli, alla produzione di materiali magnetici e al riciclo di risorse secondarie di terre rare (Codice di controllo: 1E902.b).
Gli operatori stabiliti nella Repubblica Popolare cinese dovranno dunque richiedere al MOFCOM una licenza di esportazione in conformità con l’articolo 16 del Regolamento Regulations on Export Control of Dual-Use Items.
L’obbligo autorizzativo in oggetto entrerà in vigore a partire dalla data di pubblicazione dell’Annuncio.
Trattasi quindi, nel suo complesso, di un’estensione normativa che avvicina la normativa cinese alle regole extraterritoriali di export control statunitensi di cui agli Export Administration Regulations (“EAR”), con un potenziale impatto non trascurabile sugli operatori italiani e unionali.
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