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SANZIONI IRAN: TRASFERIMENTI DI FONDI E OPERAZIONI FRAZIONATE

Studio Legale Padovan

Come noto, il 29 settembre 2025, con l’adozione del Regolamento (UE) 2025/1975 e dei Regolamenti di esecuzione (UE) 2025/1980 e 2025/1982, che modificano il Regolamento (UE) 267/2012, l’Unione europea ha reintrodotto le sanzioni contro l’Iran connesse alle attività di proliferazione nucleare, sospese o revocate nel 2016 in seguito all’attuazione dell’accordo noto come Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA. La decisione fa seguito all’attivazione, il 28 agosto u.s., del meccanismo di “snapback” da parte di Francia, Germania e Regno Unito, a causa della constatazione di gravi violazioni iraniane dell’accordo.

Tra le novità (per una panoramica generale si veda il nostro precedente post sul tema), il nuovo articolo 30 del Reg. 267/2012 vieta i trasferimenti di fondi tra, da un lato, enti finanziari e creditizi dell’UE (di cui all’art. 49 del Reg. 267) e, dall’altro, enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran (ovvero succursali e controllate di questi), nonché enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute non aventi sede in Iran ma controllati da persone, entità o organismi con sede in Iran, salvo preventiva notifica o specifica autorizzazione da parte dell’autorità competente nazionale (per l’Italia, il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) presso il Ministero dell’economia e delle finanze) per determinati trasferimenti, quali quelli destinati a scopi umanitari, sanitari o agricoli, o relativi a rimesse personali e specifici contratti commerciali aventi ad oggetto operazioni non vietate ai sensi delle sanzioni UE contro l’Iran. Per tali trasferimenti, il regolamento stabilisce diverse soglie di valore, al raggiungimento delle quali si applicano obblighi differenziati: al di sotto di una certa soglia i trasferimenti sono liberi, oltre tale limite possono essere soggetti a preventiva notifica o richiedere un’autorizzazione espressa da parte dell’autorità competente nazionale. Il nuovo articolo 30 bis estende tali obblighi anche ai trasferimenti da e verso persone, entità o organismi iraniani che non rientrino nell’ambito di applicazione dell’art. 30, applicando criteri analoghi in termini di importi e adempimenti.

È necessario precisare che la disciplina in questione riguarda non solo le operazioni che, singolarmente considerate, superano le soglie indicate supra, ma anche i trasferimenti frazionati o collegati, poiché, ai sensi dell’art.  30 ter del Reg. 267/2012, come modificato dal Reg. 2025/1975, le prescrizioni di cui agli articoli 30 e 30 bis si applicano anche quando il trasferimento di fondi è effettuato in più operazioni “apparentemente collegate”, che nel loro complesso superano la soglia di valore rilevante.

In particolare, tali operazioni “apparentemente collegate” ricomprendono:

a) una serie di trasferimenti consecutivi dagli o agli stessi enti finanziari o creditizi rientranti nell’ambito dell’articolo 30 o dalla o alla stessa persona, entità o organismo iraniana/o effettuati in relazione a un unico obbligo di trasferimento di fondi, in cui ogni singolo trasferimento è inferiore alle predette soglie ma che, complessivamente considerati, soddisfano i criteri di notifica o di autorizzazione; o

b) una catena di trasferimenti operati da diversi prestatori di servizi di pagamento o persone fisiche o giuridiche che adempiono un unico obbligo di effettuare un trasferimento di fondi.

È quindi necessario per gli operatori unionali dotarsi di adeguati meccanismi per tenere traccia di eventuali transazioni frazionate riconducibili a un’unica operazione soggetta agli obblighi di notifica/autorizzazione ai sensi del Reg. 267/2012. I professionisti dello Studio Legale Padovan, forti dell’esperienza ultraventennale in materia di sanzioni economiche internazionali e controllo delle esportazioni, sono a disposizione delle imprese e delle banche, per fornire qualsiasi approfondimento e supporto necessario.   

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