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International litigation pill – Novembre 2025, n. 1: Imparzialità e arbitrato internazionale

Studio Legale Padovan

Imparzialità e arbitrato internazionale

Corte Suprema di Norvegia, 19 maggio 2025, Mo Industrial Park

Con la decisione Mo Industrial Park del 19 maggio 2025, la Corte Suprema norvegese ha affrontato il tema della rinuncia al diritto di un soggetto di ricusare un membro del tribunale arbitrale in quanto non indipendente e imparziale ai sensi dell’art. 6(1) CEDU.

In particolare, alla Suprema Corte veniva chiesto se si dovesse ritenere che una delle parti nel procedimento avesse rinunciato al diritto di ricusare i membri del collegio solo perché non lo aveva esercitato durante il procedimento arbitrale. Nel caso esaminato, infatti, la contestazione nei confronti dell’arbitro era stata presentata tre mesi dopo la conclusione del procedimento dalla parte risultata soccombente nel lodo. In tale contesto, la parte vittoriosa sosteneva che, con la conclusione del procedimento, controparte avesse rinunciato in modo inequivocabile ai propri diritti.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte EDU sulla base della quale le parti possono rinunciare ai diritti sanciti dall’art. 6(1) CEDU solo se tale rinuncia è libera, lecita e inequivocabile. A tale riguardo, il Giudice di Strasburgo ha precisato che siffatta rinuncia è da intendersi inequivocabile quando la parte, pur conoscendo i motivi che fondano la ricusazione di un arbitro, sceglie consapevolmente di non agire a tal fine. Non sono invece sufficienti né il mero silenzio né la mancata contestazione dell’indipendenza dell’arbitro durante l’intero procedimento.

Parallelamente, la Corte Suprema ha altresì ritenuto opportuno richiamare il caso BEG S.p.A. v. Italy, per affermare che i diritti previsti dall’art. 6(1) CEDU continuano ad applicarsi anche in assenza di contestazioni sollevate nel corso dell’arbitrato. Secondo la Corte norvegese, infatti, la rinuncia al diritto di ricusare l’arbitro non coincide automaticamente con la durata del procedimento, quanto piuttosto con il momento in cui la parte acquisisce conoscenza delle circostanze che avrebbero giustificato la ricusazione: solo un ritardo significativo e ingiustificato successivo alla conoscenza di tanto può far ritenere che la parte abbia inequivocabilmente rinunciato al proprio diritto a un giudice imparziale.

I diritti che garantiscono un equo processo, anche arbitrale, continuano ad applicarsi finché la parte non manifesti, in modo consapevole e informato, la volontà di rinunciarvi.

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