EUDR: SEMPLIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI E RINVIO DELL’APPLICAZIONE, LE PROPOSTE DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO UE
Il 26 novembre 2025 il Parlamento europeo ha adottato il testo (link) contenente gli emendamenti approvati alla proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 in materia di specifici obblighi a carico degli operatori e dei commercianti.
Questa iniziativa segue la proposta di regolamento di semplificazione presentata dalla Commissione nel mese di ottobre di quest’anno, di cui avevamo discusso in un precedente post, e la successiva adozione, il 19 novembre, del mandato negoziale (link) da parte del Consiglio dell’UE, che ha dato avvio alla fase di negoziazione tra Parlamento europeo e Consiglio.
Nel corso dei lavori del Consiglio, i rappresentanti degli Stati membri hanno introdotto alcune modifiche alla proposta iniziale della Commissione, concentrandosi in particolare sulla riduzione degli oneri amministrativi e sulla data di applicazione del regolamento.
Con l’adozione degli emendamenti, il Parlamento europeo ha sostanzialmente confermato le modifiche proposte dal Consiglio, inserendo soltanto ulteriori interventi di carattere marginale.
Tra le modifiche più significative rispetto alla bozza iniziale si segnalano:
Tempistiche e fasi di applicazione
La proposta iniziale della Commissione prevedeva una proroga della data di applicazione dell’EUDR al 30 dicembre 2026 per i micro e piccoli operatori.
Il Consiglio ha deciso di orientarsi verso una proroga di un anno della data di applicazione per tutti gli operatori, indipendentemente dalle loro dimensioni, con un ulteriore periodo aggiuntivo riservato ai piccoli e micro operatori. Qualora queste modifiche venissero adottate, le disposizioni dell’EUDR si applicherebbero a partire dal 30 dicembre 2026 per gli operatori di medie e grandi dimensioni e dal 30 giugno 2027 per i micro e piccoli operatori.
Dichiarazione di due diligence
Il mandato presentato dal Consiglio semplificherebbe ulteriormente gli obblighi e la responsabilità di operatori a valle e i commercianti (PMI e non PMI) per quanto concerne la dichiarazione di due diligence.
Ricordiamo che la bozza presentata dalla Commissione aveva introdotto la categoria degli operatori a valle intesi come la persona fisica o giuridica che, nel corso di un’attività commerciale, immette sul mercato o esporta prodotti interessati fabbricati usando prodotti interessati, tutti oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza o di una dichiarazione semplificata.
A tal riguardo, il testo proposto dal Consiglio prevede, in particolare, che solo gli operatori a valle e i commercianti (PMI e non PMI), che acquistano la materia prima o il prodotto interessato direttamente dagli operatori, siano tenuti a raccogliere e conservare i numeri di riferimento delle dichiarazioni di due diligence e gli identificativi delle dichiarazioni assegnati ai micro e piccoli produttori. I successivi operatori a valle nella catena di approvvigionamento sarebbero quindi esclusi da questo obbligo.
Rimarrebbe invece per gli operatori a valle e per i commercianti non PMI l’obbligo di registrazione nella piattaforma.
Dichiarazione semplificata per micro e piccole imprese
Per i micro e piccoli operatori primari, cioè persone fisiche, microimprese o piccole imprese con sede in un Paese classificato a basso rischio ai sensi dell’articolo 29 del regolamento e che immettono sul mercato o esportano prodotti da loro stessi coltivati, raccolti, ottenuti o allevati nei propri terreni o, nel caso dei bovini, nei propri stabilimenti, è prevista un’ulteriore semplificazione.
Infatti, ai fini dell’obbligo di raccolta delle informazioni previsto dall’articolo 9 dell’EUDR, tali operatori possono scegliere se inserire, all’interno della dichiarazione semplificata, la geolocalizzazione dei terreni oppure l’indirizzo postale dei terreni o dello stabilimento da cui provengono le materie prime contenute nel prodotto o utilizzate per la sua produzione.
Istituzione di un gruppo permanente portatori di interessi
Tra gli emendamenti adottati vi è uno che prevede che la Commissione UE istituisca un gruppo permanente di stakeholder e garantisca un continuo scambio tra esperti, operatori e portatori d’interesse. L’obiettivo è sviluppare best practices e raccogliere feedback tecnici dopo l’entrata in applicazione dell’accordo.
Gestione delle criticità del sistema informativo e impatto sulle sanzioni
Tra le modifiche previste, viene rafforzata la gestione delle criticità legate ai sistemi di informazione dell’Unione. Le autorità competenti devono segnalare alla Commissione eventuali difficoltà, errori o malfunzionamenti dei sistemi IT, così da evitare che operatori e commercianti in periodo di tolleranza siano penalizzati per problemi tecnici non imputabili a loro. Inoltre, per il periodo precedente alle date previste dall’articolo 38, le autorità tengono conto delle informazioni e delle comunicazioni della Commissione relative a tali criticità, al fine di evitare sanzioni amministrative, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25.
Revisione
Sempre nell’ambito del mandato negoziale, e in vista della revisione generale del Regolamento (UE) 2023/1115 prevista entro il 30 giugno 2030, il Consiglio ha stabilito che la Commissione dovrà effettuare una revisione di semplificazione entro il 30 aprile 2026. La relazione dovrà valutare l’onere amministrativo e l’impatto del Regolamento, con particolare attenzione ai micro e piccoli operatori, al fine di semplificare le procedure per operatori e commercianti.
Modifiche all’allegato I
Infine, è stata proposta la soppressione all’interno dell’Allegato I della voce Ex 49: “Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani, di carta”
Resta ora da osservare come progrediranno, nelle prossime settimane, i negoziati tra il Consiglio e il Parlamento europeo. L’adozione in prima lettura degli emendamenti da parte del Parlamento, che ha concordato tutte le modifiche proposte dal Consiglio, lascia presumere che si possa giungere presto a un accordo definitivo, con una proroga di un anno erga omnes dell’applicazione dell’accordo, che appare ormai quasi certa. Tuttavia, non si può escludere che l’esito finale possa discostarsi almeno in parte da quanto raggiunto finora nei negoziati.
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