Il 9 dicembre 2025, il Ministero del Commercio (“MOFCOM”) e l’Amministrazione Generale delle Dogane della Cina hanno pubblicato congiuntamente l’Annuncio n. 79 del 2025, con il quale numerosi prodotti siderurgici tornano, dopo sedici anni, a essere inclusi nel Catalogo per l’Amministrazione delle Licenze di Esportazione. A decorrere dal 1° gennaio 2026, l’esportazione dei prodotti interessati dalla Cina sarà pertanto subordinata all’ottenimento preventivo di una specifica licenza di esportazione.
Prodotti interessati
L’Annuncio n. 79 riguarda circa 300 tipologie di prodotti in acciaio e relativi accessori, coprendo l’intera filiera industriale, dai materiali grezzi ai prodotti finiti. Tra i principali prodotti rientrano:
- Materie prime e prodotti primari: ghisa, ferro ottenuto dalla riduzione diretta del minerale di ferro, ferro spugnoso, rottami di acciaio e ferro conformi a standard nazionali cinesi, polvere di ferro, lingotti di ferro e acciaio non legato.
- Billette di acciaio: billette a sezione rettangolare, bramme di colata continua, billette tonde di colata continua per ruote, billette con contenuto di carbonio non inferiore allo 0,25%.
- Materiali laminati a caldo: bobine laminate a caldo con motivi, bobine laminate a caldo decapate, lamiere piatte in acciaio inossidabile laminato a caldo.
- Materiali laminati a freddo: bobine e non bobine laminate a freddo, lamiere e tubi in acciaio inossidabile laminati a freddo.
- Lamiere rivestite e placcate: lamiere in acciaio non legato stagnate o zincate.
- Altri prodotti e accessori in acciaio: travi a H, angolari a bulbo, tubi di acciaio legato senza saldatura per applicazioni ad alta temperatura e pressione.
Nello specifico, l’Allegato all’Annuncio n. 79 individua gli specifici codici doganali dei beni colpiti, tra i quali si rilevano: molteplici beni di cui alla voce 7201 (Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie); 7203 (Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94|%, in pezzi, palline o forme simili); 7208 (Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati ne’ rivestiti); 7209 (Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati ne’ rivestiti); 7214 (Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione); 7220 (Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600)mm); 7303 (Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa).
Entrata in vigore e procedure
L’Annuncio n. 79 entrerà in vigore il 1° gennaio 2026. Gli esportatori cinesi dovranno presentare al MOFCOM, prima dell’esportazione, documenti quali il contratto di esportazione del prodotto e il certificato di qualità del prodotto rilasciato dal produttore. In presenza di documentazione completa, il MOFCOM rilascerà la licenza di esportazione entro 3 giorni lavorativi.
Le licenze avranno una validità massima di 6 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre dello stesso anno. In base alla normativa cinese, esistono due tipi principali di licenze:
- “One License for One Batch”: utilizzabile per una sola spedizione entro il periodo di validità.
- “One License for Multiple Batches”: utilizzabile fino a un massimo di 12 spedizioni entro il periodo di validità.
L’Annuncio n. 79 non specifica quale tipo di licenza si applichi ai prodotti in acciaio che rientrano nel suo ambito di applicazione. Ci si aspetta pertanto che il MOFCOM decida caso per caso, sulla base di fattori quali la composizione dell’acciaio e l’uso finale dei prodotti. È comunque probabile che la maggior parte rientri nella “One License for One Batch”, come avveniva con la normativa del 2007.
Conseguenze in caso di violazione
L’esportazione di prodotti senza licenza può comportare il blocco della merce da parte delle dogane cinesi e l’applicazione di una sanzione amministrativa fino al 30% del valore dei prodotti. Inoltre, se il fatto costituisce reato di contrabbando, le competenti autorità cinesi possono avviare un’indagine per responsabilità penale.
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