È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 2 marzo 2020 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0302(01)&from=IT) l’ultima Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziale paneuromeditterranee. Il consueto strumento di verifica delle possibilità di cumulo diagonale è ora aggiornato al 1° dicembre 2019. Tra le principali novità, si segnala la nuova applicazione della Convenzione Paneuromed tra Turchia e Paesi EFTA.
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee è un accordo quadro al quale si riferiscono i singoli Accordi di Libero Scambio, in modo che gli stessi non necessitino di un proprio protocollo d’origine. Tra le regole di origine previste, è inclusa la possibilità di cumulo diagonale, il quale prevede, ove tutte le parti applichino le medesime regole d’origine, che i prodotti originari in un paese accordista possano essere utilizzati con beni originari anche di altri paesi accordisti:
o senza pregiudizio dello status preferenziale del prodotto finito; e
o senza che sia necessaria una “lavorazione o trasformazione sufficiente” (sempreché le lavorazioni o le trasformazioni effettuate vadano oltre le operazioni minime indicate dalla convenzione stessa). Si ricorda altresì che dal prossimo 21 aprile 2020, gli operatori economici dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni in tema di rilascio dei certificati di circolazione Eur 1, Eur Med e ATR – prove di origine necessarie per poter usufruire delle agevolazioni/esenzioni daziarie stabilite dagli accordi.
Nella nota prot. n. 200901 del 3 dicembre 2019 (https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4658375/20191203-Azioni+correttive+procedure+certificati+di+circolazione.pdf/37295e8a-60be-4607-aa58-0ba6e146f2a2), infatti, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha previsto che a partire dal 22 aprile 2020 gli operatori economici non potranno più godere della ‘semplificazione procedurale’ della previdimazione dei certificati Eur1, Eur Med e ATR; in particolare, nelle suddette note è stato evidenziato che “la scelta del legislatore unionale si è indirizzata verso un sistema di prove dell’origine fondato sull’autodichiarazione resa dall’esportatore (…) che può essere compilata, a seconda delle disposizioni contenute negli Accordi (…), dall’esportatore autorizzato, dall’esportatore registrato al Sistema REX e da qualsiasi esportatore non autorizzato/registrato per ogni spedizione il cui valore non superi Euro 6.000”.
Per evitare futuri ritardi nelle spedizioni, dunque, sarà opportuno ottenere lo status di esportatore autorizzato, in modo tale da poter dichiarare l’origine preferenziale direttamente in fattura indipendentemente dal valore della merce, così evitando la richiesta di emissione dell’Eur 1, Eur Med secondo la nuova procedura che supera la semplificazione della previdimazione e prevede lo svolgimento di un’apposita istruttoria in cui verrà data priorità ai soli operatori AEO.