In data 2 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 9 che dispone “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
A tal riguardo, si rende noto che l’art. 9 del suddetto decreto, intitolato “Procedimenti amministrativi di competenza delle Autorità di pubblica sicurezza”, prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto – 02 marzo 2020 – sono sospesi per trenta giorni i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni di competenza del Ministero dell’interno e delle Autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza in materia di armi, munizioni ed esplosivi.
Segnaliamo che la suddetta disposizione coinvolge anche i procedimenti amministrativi finalizzati all’ottenimento della licenza per la fabbricazione, l’assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita di materiale d’armamento ai sensi dell’art. 28 TULPS. Si ricorda che detta licenza, oltre ad essere necessaria per le operazioni nazionali connesse al materiale d’armamento, è un presupposto necessario per l’importazione, l’esportazione e il transito degli stessi ai sensi della L. 185/1990.
Sarà nostra premura tenervi aggiornati su ogni eventuale evoluzione.