RECAST DUAL USE: INIZIA LA SERIE DI APPROFONDIMENTI DELLE MAGGIORI NOVITÀ DA PARTE DELLO STUDIO LEGALE PADOVAN

A seguito della pubblicazione della nuova bozza di regolamento UE sul duplice uso, concordato tra la Commissione e il Consiglio, e quindi ormai prossimo all’approvazione finale da parte del Parlamento europeo (link), inizia oggi la serie di approfondimenti da parte degli esperti export control dello Studio Legale Padovan sulle novità di maggior rilevanza per le imprese, il primo dei quali dedicato all’assistenza tecnica.

La fornitura di assistenza tecnica

La nuova definizione, di poco più ampia rispetto alla precedente, ricomprende nell’‘assistenza tecnica’ qualsiasi supporto o servizio tecnico volto alla riparazione, sviluppo, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione e che può assumere la forma di istruzioni (e.g. manuale), consulenza, formazione/ training, trasmissione delle conoscenze o competenze di funzionamento o altri servizi di consulenza, prestati anche per via elettronica nonché per telefono o qualsiasi altra forma di assistenza verbale.

Allargata è anche la nuova definizione di ‘fornitura di assistenza tecnica’ che, similmente a quanto già previsto dalla normativa statunitense EAR e ITAR, ricomprende ora anche le prestazioni rese nei confronti di soggetti residenti in Paesi terzi temporaneamente domiciliati o ubicati nel territorio dell’Unione europea, senza però chiarire i margini delle definizioni di residenza e di temporaneo domicilio/ ubicazione.

Nonostante l’allargamento del possibile campo di applicazione della prestazione di assistenza tecnica, il nuovo art. 7 del regolamento, con una struttura analoga alla c.d. catch-all clause, sottopone ad autorizzazione la fornitura di assistenza tecnica collegata ai beni duali di cui all’allegato I solo se il fornitore è stato informato dall’autorità competente (ovvero è a conoscenza) che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1 (relativo alla menzionata  catch-all clause”), che fa riferimento, ad esempio, ad utilizzi collegati allo sviluppo, alla produzione ovvero alla diffusione di armi di distruzioni di massa (i.e. chimiche, biologiche o nucleari).

Peraltro, anche laddove si rientri in una delle ipotesi soggette ad obbligo di autorizzazione, la nuova normativa prevede numerose ipotesi di ‘esenzione’ quali, ad esempio, quelle relative alla fornitura di assistenza verso un paese compreso nell’AGEU001 (e.g. USA, Australia e, dal 2021, il Regno Unito) ovvero quando si tratti di informazioni di pubblico dominio, di ricerca scientifica di base o ancora ove si rientri nella definizione di quantità minima di tecnologia (che non cambia rispetto alla versione attualmente in vigore).

Viene tuttavia prevista la possibilità, per ciascuno Stato membro, di estendere l’applicazione dell’autorizzazione relativa all’assistenza tecnica anche ai prodotti a duplice uso non elencati nell’allegato I, ovverosia ai prodotti soggetti alla richiamata catch-all clause.

Infine, si segnala l’elaborazione di un modello ad hoc di istanza relativa all’assistenza tecnica nonché la possibilità, ove si soddisfino determinate condizioni (quali l’adozione di un apposito Internal Compliance Program e si tratti di trasferimenti infragruppo), di ricorrere all’agevolazione dell’Autorizzazione Generale dell’UE (AGEU) 007, che sarà oggetto di approfondimento nel prossimo post dedicato alle novità autorizzative.