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1° INSIGHT RECAST DUAL USE: INIZIA LA SERIE DI APPROFONDIMENTI DELLO STUDIO LEGALE PADOVAN SULLE PRINCIPALI NOVITÀ DEL NUOVO REGOLAMENTO UE SUL DUPLICE USO

Studio Legale Padovan

A seguito della entrata in vigore del nuovo Regolamento UE sul duplice uso, inizia oggi la serie di approfondimenti da parte degli esperti export control dello Studio Legale Padovan sulle novità di maggior rilevanza per le imprese, il primo dei quali dedicato all’assistenza tecnica.

La fornitura di assistenza tecnica

In ottemperanza a quanto chiarito dal Trattato di Lisbona in punto di competenza dell’Unione europea circa la fornitura di servizi di assistenza tecnica che comportino movimenti transfrontalieri, il nuovo Regolamento ha previsto una definizione e una disciplina autonome per l’assistenza tecnica (nel precedente Regolamento solo ricompresa nella definizione di “tecnologia” e priva di normativa specifica).

La definizione ricomprende nell’assistenza tecnica qualsiasi supporto o servizio tecnico volto alla riparazione, sviluppo, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione e che può assumere la forma di istruzioni (e.g. manuale), consulenza, formazione/training, trasmissione delle conoscenze o competenze di funzionamento o altri servizi di consulenza, prestati anche per via elettronica nonché per telefono o qualsiasi altra forma di assistenza verbale.

È altresì stata definita la categoria dei fornitori di assistenza tecnica, che ricomprende ora qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi consorzio, che forniscano servizi di intermediazione dal territorio doganale dell’Unione europea verso il territorio di un paese terzo, o quelli residenti o stabiliti in uno Stato membro che forniscano assistenza tecnica entro il territorio di un paese terzo o a un residente di un paese terzo temporaneamente presente nel territorio doganale dell’Unione.

L’art. 8 del Regolamento Recast, con una struttura analoga alla c.d. catch-all clause, sottopone ad autorizzazione la fornitura di assistenza tecnica collegata ai beni duali di cui all’allegato I solo se il fornitore di assistenza tecnica è stato informato dall’autorità competente (ovvero è a conoscenza) che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1 (relativo alla menzionata catch-all clause), che fa riferimento agli utilizzi collegati (i) allo sviluppo, alla produzione, ovvero alla diffusione di armi di distruzioni di massa (i.e. chimiche, biologiche o nucleari), (ii) a scopi militari, se il paese acquirente o di destinazione è sottoposto a embargo sugli armamenti e (iii) ad un uso come parti o componenti di prodotti militari, esportati dal territorio di uno Stato membro senza autorizzazione o in violazione di essa.

Peraltro, anche laddove si rientri in una delle ipotesi soggette ad obbligo di autorizzazione, la nuova normativa prevede numerose ipotesi di esenzione dall’obbligo autorizzativo, quali, ad esempio, quelle relative alla fornitura di assistenza verso un Paese compreso nell’AGEU001 (e.g. USA, Australia e, dal 2021, il Regno Unito), ovvero quando si tratti di informazioni di pubblico dominio, di ricerca scientifica di base o, ancora, ove si rientri nella definizione di quantità minima di tecnologia (che non cambia rispetto alla versione precedentemente in vigore).

Viene d’altro canto prevista la possibilità, per ciascuno Stato membro, di subordinare ad autorizzazione l’assistenza tecnica relativa ai prodotti a duplice uso non elencati nell’allegato 1, qualora un fornitore di assistenza tecnica abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1 sopra richiamati (ossia ad uno degli usi relativi alla richiamata catch-all clause, quali sviluppo/ produzione di armi di distruzioni di massa).

Infine, si segnala l’elaborazione di un modello ad hoc di istanza relativa all’assistenza tecnica, nonché la possibilità, ove si soddisfino determinate condizioni (quali l’adozione di un apposito Internal Compliance Program), di ricorrere all’agevolazione dell’Autorizzazione Generale dell’UE (AGEU) 007, prevista per i trasferimenti infragruppo di tecnologia – definizione in cui rientra anche il concetto di assistenza tecnica – e di software, che sarà oggetto di approfondimento nel prossimo post dedicato alle novità autorizzative.

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