6° INSIGHT RECAST DUAL USE: CONTINUANO GLI APPROFONDIMENTI DEGLI ESPERTI DELLO STUDIO. LE CLAUSOLE CATCH ALL E LA SICUREZZA PUBBLICA

Prosegue il percorso di approfondimento delle novità di maggior rilevanza per le imprese introdotte dal Regolamento (UE) n. 2021/821 (Reg. UE 2021/821) in materia di clausole “catch-all” e sicurezza pubblica.

Come evidenziato nel post precedente (link), la cd. “catch-all clause” consente all’autorità, autonomamente o su indicazione dell’esportatore, di sottoporre ad autorizzazione preventiva l’esportazione ovvero il trasferimento di beni/ tecnologie non espressamente ricompresi nella lista di cui all’allegato I al regolamento, laddove questi siano collegati ad utilizzi vietati (usi proliferanti o in violazione del diritto umanitario internazionale o dei diritti umani, embarghi sugli armamenti, rischi per la sicurezza pubblica, scopi militari vietati). 

Le disposizioni del regolamento recast sul tema allargano considerevolmente il raggio di applicazione della clausola, andando ad intensificare gli obblighi posti in capo agli operatori nell’ottica di rafforzare da un lato la tutela dei diritti umani e, dall’altro, la sicurezza pubblica. 

Se in relazione al primo tema sono di particolare interesse le novità in precedenza affrontate circa le tecnologie di sorveglianza informatica, in tema di sicurezza pubblica e sicurezza internazionale si scorge nel regolamento, fin dai considerando, una rinnovata determinazione a costruire un sistema di controlli efficace a prevenire la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche e/o  di distruzione di massa, a recepire gli obblighi internazionali in tal senso assunti, e a sviluppare un dialogo e una cooperazione anche con i paesi terzi al fine di favorire al contempo condizioni di parità a livello globale.

Più nello specifico, l’articolo 9 del Reg. (UE) 2021/821, riformulando e integrando l’art. 8 del Reg. (CE) 428/2009, disciplina la facoltà, in capo agli Stati membri, di vietare ovvero di assoggettare ad autorizzazione l’esportazione di beni non ricompresi nell’allegato I per motivi di sicurezza pubblica, ivi comprendendo anche la prevenzione di atti di terrorismo o di rispetto dei diritti umani.

La novità, oltre alla esplicita previsione delle due esigenze preventive appena menzionate, consta nella modalità attraverso cui tale facoltà potrà essere messa in pratica dagli Stati membri. Il Regolamento prevede, infatti, la possibilità di istituire elenchi nazionali di controllo, che dovranno essere notificati senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri (come anche loro eventuali modifiche) e che saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie C.   

Particolarmente interessante appare la conseguente e nuova previsione di cui all’articolo 10, in base al quale l’esportazione di beni non compresi nell’allegato I è obbligatoriamente subordinata ad autorizzazione, se si tratti di prodotti o tecnologie sottoposti ad autorizzazione da un altro Stato membro sulla base di un elenco nazionale di controllo adottato dallo stesso a norma dell’articolo 9, e l’operatore sia stato informato da UAMA di un utilizzo dei beni che “desti preoccupazione” con riferimento alla sicurezza pubblica (inclusa la prevenzione di atti terroristici) e al rispetto dei diritti umani. 

Alla luce delle considerazioni appena esposte, dei tempi tecnici necessari al rilascio delle autorizzazioni e del connesso rischio di diniego (intrinseco ad ogni richiesta di autorizzazione, ma ancor più nei casi di cui sopra data l’aleatorietà delle tematiche trattate), diviene fondamentale predisporre opportune cautele contrattuali, per tutelarsi da eventuali ritardi o diversi profili di inadempimento contrattuale. 

Dalla prospettiva della pianificazione aziendale, inoltre, è importante monitorare la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (e la modifica) dei menzionati elenchi di controllo. Sarà altresì utile visionare le relazioni annuali sull’attuazione del Regolamento presentate dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, e rese pubbliche in aderenza al principio di trasparenza di cui all’articolo 26.2.

Per quanto poi concerne l’Autorità Nazionale italiana, ad oggi non esiste un elenco nazionale italiano e non riteniamo possa essere redatto a breve.