L’IMPATTO DELLA BREXIT SUGLI OBBLIGHI DI DUE DILIGENCE NELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO DEI MINERALI DA CONFLITTO DI CUI AL REGOLAMENTO (EU) 2017/821

Come noto, a partire dal 1° gennaio 2021 sono entrati in vigore gli obblighi di due diligence previsti dal Regolamento (EU) 2017/821 (il “Regolamento”) che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell’Unione Europea di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, (anche noti come “3TG”), originari di zone di conflitto o ad alto rischio.

A partire da quella data, gli importatori dell’Unione dei minerali o dei metalli 3TG devono dotarsi di regimi di gestione delle loro catene di approvvigionamento dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio basati sui principi di cui alle Linee guida dell’OCSE, come ripresi e resi obbligatori ai sensi del Regolamento.

In sintesi, ad oggi gli importatori dell’Unione devono: (i) stabilire solidi sistemi di gestione aziendale; (ii) individuare e valutare i rischi nella loro catena di approvvigionamento; (iii) progettare e attuare una strategia volta ad affrontare i rischi individuati; (iv) eseguire audit indipendenti sul dovere di diligenza, e (v) elaborare una relazione annuale sul dovere di diligenza nella loro catena di approvvigionamento.

Il 1° gennaio 2021 è però altresì la data che ha segnato la fine del c.d. periodo transitorio seguito all’accordo sul recesso del Regno Unito dell’Unione Europea (il “Withdrawal Agreement”) – recesso formalmente occorso il 31 gennaio 2020 – e dunque della fase in cui sebbene il Regno Unito non fosse più membro dell’Unione, continuava ad essere soggetto (in parte) alla normativa UE, in attesa della definizione dell’accordo sulle future relazioni, poi concluso il 24 dicembre 2020 (il “Trade and Cooperation Agreement” – TCA).

La questione circa l’applicabilità del Regolamento al Regno Unito è particolarmente articolata per due ordini di motivi:
(I) se è vero che la normativa UE già applicabile direttamente al Regno Unito fino a tutto il periodo di transizione, come un regolamento, (c.d. “legislazione diretta dell’UE”) è considerata ai sensi del European Union (Withdrawal) Act 2018 come “retained EU law” e dunque a tutti gli effetti diritto interno del Regno Unito, tuttavia il Regolamento è entrato in vigore il 9 luglio 2017 per quanto riguarda i suoi principi generali ma non per le parti ‘operative’ relative all’obbligo di due diligence da parte degli importatori di minerali e metalli 3TG, che sono invece diventate vincolanti solo a partire dal 1 gennaio 2021, e dunque a seguito del periodo transitorio;

(II) inoltre, il Withdrawal Agreement prevede un Protocollo ad hoc sull’Irlanda del Nord che dispone che specifiche normative del diritto dell’Unione continuino ad applicarsi nella e all’Irlanda del Nord, così da mantenere le condizioni necessarie al proseguimento della cooperazione con la Repubblica d’Irlanda, evitare una frontiera fisica tra le due entità e tutelare l’accordo di pace del ‘Venerdì Santo’ del 1998, salvaguardando l’integrità del mercato unico.

Alla luce di tanto, ad oggi gli importatori di minerali e metalli 3TG con sede in Gran Bretagna (ovvero: Inghilterra, Scozia e Galles) non possono dirsi soggetti all’obbligo di cui al Regolamento di predisporre un regime di gestione della propria catena di approvvigionamento di tali beni originari di zone di conflitto o ad alto rischio che rispetti l’obbligo di due diligence ispirato ai principi OCSE.

Diversa la questione relativa gli importati tori di minerali e metalli 3TG con sede in Irlanda del Nord: il Regolamento è infatti espressamente elencato nel Protocollo sull’Irlanda del Nord (all’Allegato 2, para. 4) tra le disposizioni che continuano ad applicarti in e a quel territorio. Di tal che, le imprese con sede in Irlanda del Nord restano soggette agli obblighi di due diligence previsti dal Regolamento. Per tale ragione, considerata la necessità di provvedere, ai sensi del Regolamento stesso, alla definizione di norme nazionali integrative di detta normativa unionale, il governo britannico ha emanato un apposito provvedimento (il Conflict Minerals (Compliance) (Northern Ireland) (EU Exit) Regulations 2020) che ha regolamentato i controlli e le sanzioni in caso di violazione del Regolamento in relazione agli importatori dell’Irlanda del Nord a partire dal 1° gennaio 2021.

Infine, si rileva che sebbene il Regolamento non sia applicabile agli importatori della Gran Bretagna, il TCA concluso tra UE e UK nel 2020 richiama espressamente “l’importanza di una gestione responsabile delle catene di approvvigionamento attraverso pratiche responsabili di condotta degli affari e la responsabilità sociale delle imprese”, impegnandosi le parti ad attuare “misure volte a promuovere l’uso della guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio”.

L’espresso richiamo alle linee guida OCSE in materia, sostanzialmente riprese dalla disciplina UE, sembra indicare la possibilità che anche il Regno Unito possa dotarsi di uno strumento nazionale che positivizzi tali principi in una normativa vincolante per molti versi analoga a quella di cui al Regolamento, così di fatto assoggettando in prospettiva le aziende britanniche a simili (se non medesimi) obblighi di due diligence ad oggi vigenti per gli importatori dell’Unione.

Sul sito del governo britannico si legge che, sebbene la normativa unionale sia applicabile solo all’Irlanda del Nord, “il governo si aspetta che tutte le imprese intraprendano la dovuta diligenza delle loro catene di approvvigionamento, come stabilito nelle linee guida dell’OCSE. Questa due diligence aiuta a garantire che le importazioni siano state estratte e lavorate in modo responsabile, e previene le violazioni dei diritti umani e l’alimentazione dei conflitti”.