L’ 11 aprile 2024 sono state pubblicate le conclusioni (“Conclusioni”) dell’Avvocato Generale Medina (“AG”) della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) nella Causa C‑109/23 [Jemerak].
Il caso vede come protagonisti due cittadini tedeschi che, intendendo acquistare un appartamento posseduto da una società registrata in Russia, si erano rivolti ad un notaio al fine di ottenere l’autenticazione e la successiva esecuzione del contratto di vendita. Il notaio, sostenendo che questa attività avrebbe potenzialmente comportato la violazione dell’Articolo 5 quindecies del Regolamento (UE) 833/2014 (“Reg. 833/2014”) – concernente misure restrittive adottate dall’Unione Europea in considerazione delle azioni commesse dalla Russia nei confronti dell’Ucraina – si era rifiutato di soddisfare la richiesta dei due cittadini tedeschi. Questi ultimi avevano dunque deciso di presentare reclamo contro il notaio, il quale si era quindi rivolto al Tribunale regionale di Berlino, che ha a sua volta richiesto l’intervento della CGUE tramite rinvio pregiudiziale al fine di garantire la corretta interpretazione e applicazione della normativa in questione.
La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda, nello specifico, l’interpretazione dell’Articolo 5 quindecies, para. 2, del Reg. 833/2014, che vieta di prestare, direttamente o indirettamente servizi di consulenza legale al Governo della Russia o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia. Segnatamente, il Tribunale regionale di Berlino ha ritenuto opportuno interpellare la CGUE in merito, tra le altre, a due questioni inerenti l’interpretazione della nozione di “servizi di consulenza legale”, con riferimento alle attività svolte dal notaio, ovvero autenticazione e successiva esecuzione del contratto di vendita.
In particolare, parte delle incertezze relative all’interpretazione di “servizi di consulenza” derivano dall’orientamento adottato dalla Commissione europea nelle FAQ sulle sanzioni UE contro la Russia, ormai ben note agli operatori di settore. Infatti, secondo la Commissione, il divieto di cui all’Articolo 5 quindecies, para. 2, del Reg. 833/2014 “si applica all’autenticazione di contratti e di altre dichiarazioni finalizzate all’esecuzione di negozi giuridici, nonché la certificazione di firme e l’accertamento di atti relativi a circostanze di fatto” (FAQ G.8.21). Tale interpretazione intende dunque ricomprendere all’interno del divieto in questione anche i compiti accessori normalmente svolti da notai ed interpreti per l’esecuzione del contratto di compravendita. L’AG ha tuttavia inteso discostarsi dall’orientamento della Commissione, in ogni caso non vincolante, come ribadito anche al paragrafo 69 delle medesime Conclusioni.
Con riferimento alla possibile violazione del para. 2 dell’Articolo 5 quindecies nel momento dell’autenticazione notarile del contratto, l’AG ha ritenuto doveroso analizzare il significato dei termini “servizi di consulenza legale”, a tal proposito facendo riferimento al considerando 19 del Regolamento (UE) 2022/1904, che ha introdotto il divieto in parola all’interno del Reg. 833/2014. Precisamente, secondo tale considerando, la nozione di “servizi di consulenza legale” “deve essere intesa come comprendente (i) la fornitura di consulenza legale ai clienti in questioni non contenziose … (ii) la partecipazione con o per conto dei clienti a transazioni commerciali, trattative e altri rapporti con terzi; e (iii) la preparazione, l’esecuzione e la verifica di documenti legali”. Ebbene, secondo l’AG l’attività svolta dal notaio durante la procedura di autenticazione del contratto non rientrerebbe nel perimetro del considerando 19, in quanto il notaio, non partecipando al processo decisionale inerente alla definizione dei termini e dei benefici del contratto, non fornisce alle parti un’opinione di tipo legale. Dunque la sua attività notarile non può considerarsi un servizio di consulenza legale.
Secondo l’AG, una simile conclusione deriva anche dall’analisi delle misure restrittive imposte alle persone giuridiche stabilite in Russia ai sensi del Regolamento (UE) n. 269/2014 (“Reg. 269/2014”), che, inter alia, stabilisce il congelamento degli asset posseduti, controllati o detenuti dalle persone fisiche o giuridiche inserite all’interno dell’Allegato I del medesimo Regolamento. Precisamente, se l’Articolo 5 quindecies, para. 2, del Reg. 833/2014 fosse interpretato nel senso che vieta l’autenticazione di un contratto di compravendita di una proprietà immobiliare effettuata da un notaio, qualora tale autenticazione costituisse un requisito essenziale per l’annotazione nei registri fondiari di uno Stato membro (il che, nel sistema tedesco equivale alla trascrizione immobiliare italiana), ciò priverebbe la parte interessata di qualsiasi possibilità di disporre del proprio patrimonio, ponendola in una situazione analoga a quella dei soggetti/entità listati nell’Allegato I del Reg. 269/2014. Questo comporterebbe, dunque, una limitazione del suo diritto fondamentale alla proprietà, tutelato dall’Articolo 17, para. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
L’AG è giunto alle medesime conclusioni anche per quanto attiene alla fase di esecuzione del contratto, temporalmente successiva all’autenticazione, ritenendo mancante l’elemento della consulenza legale nelle fasi automaticamente susseguenti l’autenticazione del contratto, quali la custodia e il pagamento delle somme di denaro.
A conclusione della sua valutazione, l’AG ha dunque stabilito la non assoggettabilità dei compiti svolti dal notaio, in fase di autenticazione ed esecuzione del contratto di compravendita immobiliare, al divieto di cui all’Articolo 5 quindecies, para. 2 del Reg. 833/2014.
Molto interessante il discrimine identificato dall’Ag tra divieto di prestazione dei servizi e tutela dei diritti fondamentali, che è principio fondamentale anche per dirimere altri dubbi interpretativi che la complessa materia dei divieti di cui all’Articolo 5 quindecies del Reg. 833/2014 sta ponendo agli operatori in questi mesi.
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