Il 18 settembre scorso, la Repubblica Popolare Cinese ha adottato il Regulations on Export Control of Dual-Use Items (“Regolamento”), ossia la nuova normativa sul controllo delle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso che integra le disposizioni contenute nella Export Control Law (“ECL”) del 2020. Successivamente, il 15 novembre, il Ministero del Commercio cinese (“MOFCOM”) ha pubblicato l’elenco dei prodotti a duplice uso che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (“Elenco”), strutturato su voci di controllo basate sul modello degli Export Control Classification Number (“ECCN”) previsti dall’Export Administration Regulations (“EAR”), ossia la normativa statunitense di controllo delle esportazioni. Sia il Regolamento sia l’Elenco si applicheranno a partire dal 1° dicembre 2024, con potenziali risvolti anche per gli operatori economici di Paesi terzi.
Innanzitutto, va osservato che, sebbene il titolo del Regolamento si riferisca solamente ai beni a duplice uso, ai sensi dell’articolo 12 esso si applica anche ai prodotti soggetti alle norme di “catch-all” previste dalla ECL. Precisamente, l’attivazione di tali clausole limita l’esportazione di prodotti non elencati nelle liste di export control ma destinati a determinati usi finali vietati, compresi quelli che potrebbero minacciare la “sicurezza nazionale e gli interessi” della Cina, nozione interpretata in modo ampio ad includere l’uso in attività militari che potrebbero minacciare la sovranità e gli interessi della Cina.
Inoltre, il MOFCOM, previa approvazione del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare, potrà imporre controlli temporanei su prodotti a duplice uso non inclusi nell’Elenco. In ogni caso, la durata di tali controlli non potrà superare i due anni (con un massimo di due proroghe, se necessario, ciascuna di massimo due anni).
Il Regolamento parrebbe inoltre essere suscettibile di applicazione extraterritoriale, comportando dunque potenziali limiti alla riesportazione di beni controllati di origine cinese da parte di soggetti o entità stabiliti in Paesi terzi. Segnatamente, l’articolo 49 prevede che il MOFCOM può decidere che determinati prodotti venduti o trasferiti da entità o individui stranieri al di fuori della Cina a determinati Paesi, entità e/o individui, siano soggetti in tutto o in parte alle restrizioni previste dal Regolamento. Nello specifico, tali restrizioni potranno essere applicate: i) ai beni a duplice uso originari della Cina, ii) ai beni a duplice uso fabbricati all’estero che contengono o incorporano beni a duplice uso originari della Cina, e iii) ai beni a duplice uso fabbricati all’estero utilizzando tecnologia controllata originaria della Cina.
Sul punto, va tuttavia osservato che la nozione di ri-esportazione non è ancora stata definita. Inoltre, il Regolamento non prevede attualmente soglie di de-minimis – come invece presenti EAR statunitense a cui il Regolamento chiaramente si ispira – al di sopra delle quali si applicheranno i citati controlli alla riesportazione. L’assenza di definizioni precise rendono dunque tali aspetti ancora in fase di definizione.
Gli articoli 28-30 del Regolamento prevedono poi la creazione di una “List of Parties of Concern” – simile alla Unverified Entity List del Dipartimento del Commercio USA – in cui verranno inseriti gli importatori e gli utilizzatori finali di Paesi terzi che non collaborino ai processi di verifica, rendendo dunque impossibile per le autorità cinesi accertare l’utilizzatore o l’uso finale dei beni controllati esportati dalla Cina, nonché di una List of Controlled Persons che includerà entità e individui soggetti a ulteriori restrizioni o divieti di esportazione dalla Cina.
Per quanto riguarda le autorizzazioni previste per l’esportazione dalla Repubblica Popolare di beni a duali, l’articolo 15 del Regolamento prevede tre tipologie di licenze, ossia:
- autorizzazione singola per singole esportazioni, con validità di un anno;
- autorizzazione generale per esportazioni multiple, con validità fino a tre anni, accessibile solo alle società che abbiano adottato procedure interne di conformità in materia di controllo delle esportazioni;
- certificato di esportazione, applicabile a casi particolari quali la riesportazione per riparazione o per la partecipazione a fiere.
In ultima analisi, nonostante l’approssimarsi della data di entrata in vigore del Regolamento, molti aspetti cruciali restano ancora da definire, in particolare per quanto riguarda le soglie di de-minimis e la possibile portata extraterritoriale della normativa in parola. Gli operatori economici di Paesi terzi dovranno dunque prestare particolare attenzione ai futuri sviluppi, poiché potrebbero trovarsi soggetti a vincoli anche per la riesportazione di beni controllati di origine cinese.
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