DOGANE: DAL 4 OTTOBRE È VIGORE LA NUOVA DISCIPLINA DOGANALE
Il 3 ottobre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto legislativo, 26 settembre 2024, n. 141 (link) contente le “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”, di cui avevamo già parlato in questi precedenti post (link) (link), evidenziando l’impatto significativo che avrebbe avuto sulla normativa doganale italiana.
Con l’adozione di questo nuovo decreto, che entra in vigore dal 4 ottobre 2024, viene abrogato il Testo Unico, 23 gennaio 1973, n. 43, ossia il “Testo unico delle disposizioni in materia doganale” (TULD), che aveva rappresentato fino a oggi il quadro normativo di riferimento in materia doganale. Il TULD è ora sostituito da una normativa più moderna, allineata alle disposizioni unionali, che si distingue per la sua maggiore semplicità e chiarezza, essendo composta da soli 122 articoli rispetto ai 352 previsti dal TULD.
Di seguito analizziamo alcuni degli aspetti della riforma, non oggetto dei precedenti post.
- Potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli (SUDOCO)
In materia di controlli, tra le novità introdotte dal decreto in commento, appare interessante soffermare la nostra attenzione sull’articolo 39 che attribuisce un ruolo ancora più centrale al Portale SUDOCO che è una piattaforma unica per l’interazione tra gli operatori economici e tutte le Amministrazioni coinvolte nel processo di sdoganamento e controllo delle merci.
In particolare, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avrà il compito di coordinare dal punto di vista operativo tutte le Amministrazioni coinvolte nelle verifiche delle merci in entrata e uscita dal territorio dell’unionale a esclusione dei controlli disposi dall’Autorità Giudiziaria e degli organi competenti per la sicurezza dello Stato e delle forze di polizia.
L’adozione del Portale SUDOCO dovrebbe permettere di armonizzare i controlli, garantendo che il rilascio delle autorizzazioni, dei nulla osta o degli altri documenti analoghi comunque denominati, possa avvenire contemporaneamente e presso il medesimo luogo in cui si effettuano i controlli doganali. Tale strumento, quindi, dovrebbe essere utile a migliorare l’efficienza del processo di controllo e ridurre i tempi di attesa per gli operatori economici.
Tuttavia, il comma 5 stabilisce che rimangono esclusi dall’ambito di applicazione del SUDOCO i controlli che, per comprovate ragioni logistiche o in virtù di specifiche disposizioni della normativa unionale o nazionale, non possono essere effettuati nei luoghi abitualmente destinati allo svolgimento delle operazioni doganali.
- Sanzioni amministrative
Con la riforma in commento, oltre a mirare alla riorganizzazione e semplificazione del sistema sanzionatorio penale doganale (articoli 78-95), il legislatore ha cercato di razionalizzare anche il sistema delle sanzioni amministrative (articoli 96-103).
In particolare, è interessante notare come il comma 14 dell’articolo 96 abbia riformato il sistema sanzionatorio amministrativo introducendo una sanzione maggiormente in linea con il principio di proporzionalità della pena nei i casi in cui l’operatore presenti una dichiarazione infedele, al di fuori delle ipotesi di contrabbando.
Prima della riforma, ai sensi del comma 3, dell’articolo 303 del TULD, nel caso in cui i diritti di confine complessivamente dovuti a seguito di un accertamento erano maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza degli stessi superava il 5%, la sanzione amministrativa poteva essere quantificata fino a dieci volte l’importo dei diritti doganali non versati.
Con l’entrata in vigore della riforma, invece, l’operatore sarà punito con una sanzione amministrativa compresa tra l’80% e il 150% dei diritti di confine dovuti, ma comunque non inferiore a 500 €. Si è, quindi, evitata l’irrogazione di sanzioni che, a volte, potevano risultare sproporzionate rispetto al danno erariale causato dall’operatore.
- La Circolare n. 20/2024 dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM)
Nei giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione”, la Direzione dogane dell’ADM ha inoltre pubblicato la Circolare n. 20/2024 con l’obiettivo di illustrare le principali novità, rispetto al TULD, introdotte dal suddetto decreto legislativo.
Nelle premesse di tale Circolare, viene in primo luogo illustrata un’analisi sintetica delle modifiche più significative apportate al TULD nell’arco di oltre 52 anni, con particolare attenzione all’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 952/2013, che, secondo la Direzione, aveva reso tale testo obsoleto, segnando la transizione da un sistema fondato su procedure cartacee a uno completamente digitalizzato. Successivamente, viene riassunto l’iter di approvazione della riforma in commento, dalla Legge delega n. 111 del 9 agosto 2023, con cui il Governo veniva delegato a emanare una riforma doganale, fino alla pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2024.
Nel corpo della Circolare, invece, vengono esaminate le nuove disposizioni introdotte dalla riforma, seguendo la suddivisione per titoli delle Disposizioni nazionali, ossia:
- Titolo I – Disposizioni generali;
- Titolo II – Rapporto doganale;
- Titolo III – Movimento delle merci;
- Titolo IV – Procedure e regimi doganali;
- Titolo V – Trattamento delle merci;
- Titolo VI – Violazioni doganali.
Infine, appare interessante sottolineare che nell’ultimo paragrafo della Circolare vengono illustrate le modifiche alla disciplina dell’Iva all’importazione, prevista dall’articolo 67 del D.p.r. n. 633/1972. In particolare, con l’articolo 6 del D.lgs. 141/2024, è stato modificato il suddetto articolo 67, adeguando il comma 2 bis ai riferimenti alla normativa unionale attuale e introducendo il nuovo comma 2-quater. Quest’ultima disposizione mira a rendere i controlli sulla documentazione relativa all’effettiva consegna delle merci estere, entrate in Italia e poi destinate ad altri Stati membri dell’UE, più efficaci.
Secondo la nuova normativa, se il controllo è disposto nell’ambito dell’analisi dei rischi e vi sono elementi di rischio legati anche all’operatore (rischi soggettivi), l’Ufficio doganale può richiedere una cauzione pari all’importo dell’imposta sospesa, in attesa della verifica della documentazione. La cauzione può essere incamerata nel caso in cui la documentazione richiesta non arrivi entro 45 giorni, oppure se, pur pervenuta nei termini previsti, non dimostri l’effettivo trasferimento delle merci importate in un altro Stato membro dell’Unione.
Queste e molte altre novità sono state introdotte dalla riforma. Lo Studio Legale Padovan, consapevole della portata di questa riforma, seguirà con attenzione come l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, insieme alle altre Autorità competenti e alla giurisprudenza, interpreteranno e applicheranno le nuove disposizioni. La corretta interpretazione della riforma e la sua attuazione pratica saranno decisive per il successo della stessa.
Lo Studio, con la sua consolidata esperienza nell’assistenza alle imprese in materia doganale e nella predisposizione e attuazione dei Modelli 231, rimane a disposizione dei propri clienti per analizzare l’impatto di queste nuove normative. Siamo pronti a fornire supporto qualificato per adeguarsi tempestivamente alle novità introdotte dal decreto legislativo e per garantire una gestione ottimale degli adempimenti richiesti dalla nuova normativa doganale.