DOGANE: IN ARRIVO LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA NAZIONALE DI SETTORE

Il 7 agosto 2024, a un anno dall’emanazione della Delega al Governo per la riforma fiscale, avvenuta con la legge 9 agosto 2023, n. 111 (link), il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva le “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione europea e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”, di cui avevamo già parlato in questo precedente post.

L’approvazione è avvenuta a seguito dell’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, un organo che include la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Il decreto ha, anche, tenuto conto del parere espresso dalle Commissioni parlamentari competenti. Per la sua entrata in vigore della riforma, dunque, si attende la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Abbiamo sintetizzato di seguito alcuni degli aspetti più rilevanti della riforma.

  • L’abrogazione del TULD

Il cuore della riforma è rappresentato dall’Allegato I dello schema di decreto legislativo intitolato “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione” (c.d. Nuovo Decreto). Tale Allegato è composto da 122 articoli che modificano, aggiornano e armonizzano con la normativa europea il sistema doganale nazionale. Il Nuovo Decreto sostituirà il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale – TULD), che in base all’articolo 8 del suddetto schema di decreto verrà abrogato, unitamente ad altre disposizioni e strumenti normativi obsoleti (es. il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374).

Il Nuovo Decreto è suddiviso nei seguenti Titoli:

  • Titolo I: disposizioni generali.
  • Titolo II: rapporto doganale;
  • Titolo III: movimento delle merci;
  • Titolo IV: procedure e regimi doganali particolari;
  • Titolo V: trattamento delle merci;
  • Titolo VI: violazioni doganali;
  • Titolo VII: disposizioni finali.
  • L’IVA come diritto di confine

Tra le novità più rilevanti introdotte dal legislatore con il Nuovo Decreto, spicca all’articolo 27 l’inclusione formale dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) tra i diritti doganali e i diritti di confine.

Si porrà così fine a un acceso dibattito che, specie in sede giurisprudenziale, finora ha visto il contrapporsi di posizioni divergenti su tale tema. Infatti, nonostante l’interpretazione di una parte della giurisprudenza, che considerano l’IVA all’importazione come un’imposta di confine (cfr. inter alia Cass. pen., Sez. III, Sent., 11/02/2022, n. 4978), un diverso orientamento della Cassazione sosteneva che l’IVA all’importazione fosse estranea all’obbligazione doganale, pur condividendo con i dazi la caratteristica di derivare dall’importazione di beni nell’Unione Europea e dalla loro successiva introduzione nel mercato interno unionale (cfr. inter alia Cass. Sez. Trib., 29 luglio 2021, n.21659).

Con l’adozione del Nuovo Decreto, dunque, il legislatore ha inteso fare chiarezza sul punto, eliminando ogni possibile incertezza interpretativa.

  • Riorganizzazione dell’apparato sanzionatorio e dei reati di contrabbando

Ulteriore aspetto rilevante della riforma è la riorganizzazione sistematica del regime sanzionatorio degli illeciti in ambito doganale. Il legislatore ha distinto le sanzioni in due categorie principali: sanzioni di natura penale (articoli 78-95) e sanzioni di natura amministrativa (articoli 96-103).

Per quanto riguarda le sanzioni penali, la riforma semplifica e riordina le fattispecie dei reati di contrabbando, che il Nuovo Decreto declina nel seguente modo:

  • Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78);
  • Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79);
  • Contrabbando nel movimento delle merci via mare, aria e nei laghi di confine (art. 80);
  • Contrabbando per uso indebito di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81);
  • Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82);
  • Contrabbando nell’esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83);
  • Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84).

Per quanto riguarda le sanzioni di natura amministrativa, è importante sottolineare che, ai sensi dell’articolo 96, viene disposto che, qualora non siano indicati in maniera esatta e completa tutti gli elementi prescritti per il compimento dei controlli, e l’ammontare dei diritti di confine complessivamente dichiarati sia pari o superiore a quello complessivamente accertato, la sanzione si applichi una sola volta, anche nel caso in cui la dichiarazione comprenda più articoli.

Inoltre, in base al Nuovo Decreto, nei casi in cui l’autorità giudiziaria non rilevi una condotta dolosa nelle fattispecie di contrabbando per dichiarazione infedele, l’autore potrà essere punito – a titolo di colpa – con una sanzione amministrativa compresa tra l’80% e il 150% dei diritti di confine dovuti, comunque non inferiore a 500,00 euro. In tal senso, si evidenzia che coerentemente con gli obiettivi di razionalizzazione del sistema sanzionatorio della riforma, tale disposizione appare migliorativa rispetto a quanto previsto dal TULD, specie dal comma 3, lett. e), dell’articolo 303 del TULD, che impone sanzioni che possono arrivare a dieci volte l’importo dei diritti accertati.

  • Esportazioni temporanee

Altro aspetto rilevante introdotto dalla riforma riguarda il riordino delle disposizioni nazionali relative alle operazioni l’esportazione temporanea, precedentemente contenute nel TULD, con il dichiarato intento di allinearle alla normativa unionale e internazionale.

In base all’art. 72 del Nuovo Decreto, infatti, l’Agenzia delle Dogane potrà autorizzare l’esportazione temporanea di merce unionale destinata a essere reimportata entro un massimo di trentasei mesi, prorogabili. Tale esportazione potrà avvenire per vari scopi, tra cui l’uso come campioni, per studio, per visionatura, per esperimenti, per collaudo, per tentare la vendita, per manifestazioni culturali, fieristiche, artistiche, sportive, tecniche, scientifiche, per turismo, per spettacoli, esclusi quelli cinematografici, per pascolo, per riproduzione, nonché per altre esigenze similari.

A differenza dell’attuale articolo 214 del TULD, il quale disciplina il traffico internazionale in regime sia di temporanea importazione che di temporanea esportazione, l’art. 72 del Nuovo Decreto si limita dunque a regolare unicamente l’esportazione temporanea delle merci unionali destinate a essere reimportate tal quali nell’ambito di operazioni rientranti in precise casistiche. Dal testo del Nuovo Decreto, inoltre, risultano espunte tutte le altre disposizioni che, all’interno del TULD, regolano l’importazione e l’esportazione temporanea di beni, così eliminando le ambiguità sorte con la progressiva istituzione dei regimi speciali nell’ambito della normativa doganale unionale.

Queste sono solo alcune delle novità che saranno introdotte dal Nuovo Decreto una volta pubblicato il decreto in Gazzetta Ufficiale. Lo Studio, che possiede un’esperienza consolidata nell’assistenza alle imprese nella gestione accurata delle questioni doganali, continuerà a monitorare le evoluzioni normative in materia e ad aggiornarvi sulle novità di maggiore interesse.