Il 15 maggio 2024, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2024/1338, che modifica il Regolamento (UE) 2023/1529 (“Reg. 2023/1529”) concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.
Come noto, il Reg. 2023/1529 è stato adottato dall’UE nel luglio del 2023, in risposta al supporto offerto dall’Iran alla Russia nel contesto del conflitto ucraino – in particolare attraverso la fornitura di velivoli senza pilota o “droni” (“UAV” secondo l’indicazione inglese “Unmanned Aerial Vehicles“) – andando quindi ad ampliare il programma sanzionatorio UE nei confronti dell’Iran come previsto dai Regolamenti (UE) 359/2011 e 267/2012.
Più precisamente, il Reg. 2023/1529 prevede sia misure restrittive di carattere merceologico, vietando di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, in Iran o per un uso in Iran, beni e tecnologie – elencati nell’Allegato II del medesimo Regolamento – che possano contribuire alla capacità dell’Iran di fabbricare UAV, sia misure restrittive di carattere soggettivo, determinando il divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione, direttamente o indirettamente, di entità e/o persone designate nell’allegato III del medesimo Regolamento, nonché il congelamento degli asset riferibili a tali soggetti/entità ivi listati, nonché da entità da questi possedute e/o controllate. Ad oggi, tuttavia, il citato Allegato III risulta essere ancora vuoto.
Con il Regolamento (UE) 2024/1338 l’UE ha dunque inteso estendere la portata del Reg. 2023/1529, prendendo in considerazione non solo il sostegno militare dell’Iran alla Russia, ma anche il sostegno iraniano ai gruppi armati che minano la pace e la sicurezza nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso, con chiaro riferimento all’attuale situazione di instabilità in tale quadrante geografico, attraverso la fornitura di UAV e missili.
La novità più significativa apportata al Reg. 2023/1529 con il citato Regolamento (UE) 2024/1338 risulta indubbiamente essere l’ampliamento dell’elenco di beni e tecnologie utilizzabili nello sviluppo e nella produzione di UAV – di seguito riportato – sottoposti alle misure restrittive di cui all’Allegato II del Reg. 2023/1529, ai sensi dell’articolo 2 del medesimo Regolamento.
Categoria 3 — Materiali elettronici |
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Descrizione |
Codice NC |
Circuiti integrati, come segue: rete di porte programmabili dall’utilizzatore (FPGA), microcontrollori, microprocessori, processori di segnale, analizzatori di segnale, converti- tori analogico-digitale (ADC), regolatori di tensione, codificatori video e convertitori CC/CC | ex 8542.31
ex 8542.39 |
Amplificatori e dispositivi a “circuiti integrati monolitici a microonde” (“MMIC”) | ex 8542.33
8543.70.02 |
Filtri RF o filtri per interferenza elettromagnetica (EMI) adatti per aeromobili | ex 8548.00 |
Condensatori al tantalio | 8532.21 |
Condensatori elettrolitici all’alluminio | 8532.22 |
Condensatori a dielettrico di ceramica, a più strati | 8532.24 |
Memorie a circuiti integrati, come segue:
1. memorie di sola lettura cancellabili e programmabili elettricamente (EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memories) con capacità di memoria: a) superiore a 16 Mbit per package per tipi a memoria flash; o b) superiore a uno dei seguenti limiti per tutti gli altri tipi di EEPROM: i) superiore a 1 Mbit per package; o ii) superiore a 256 kbit per package e con un tempo massimo di accesso inferiore a 80 ns; 2. memorie statiche ad accesso casuale (SRaM, Static Random access Memories) con capacità di memoria: a) superiore a 1 Mbit per package; o b) superiore a 256 kbit per package e con un tempo massimo di accesso inferiore a 25 ns |
ex 8542.32 |
Cristalli piezoelettrici montati | 8541.60 |
Categoria 6 — Sensori e laser |
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Descrizione |
Codice NC |
Apparecchi da ripresa per rilevazione aerea | ex 9006.30 |
Sensori termici per apparecchi da ripresa | ex 8529.90
ex 8542.39 ex 9006.91 ex 9013.80 ex 9025.80 ex 9025.90 ex 9026.80 ex 9026.90 ex 9027.50 ex 9032.10 |
Apparecchi da ripresa per la visione notturna | 8525.83 |
Apparecchi da ripresa che soddisfano i criteri della nota 3 di 6A003.b.4. | ex 8525.89
ex 9006.30 |
Telemetri laser avionici | ex 9015.10
ex 9015.80 ex 9015.90 ex 9013.2000 ex 9013.80.00 ex 9013.90.80 ex 9031.80.20 ex 9031.80.80 ex 9031.90.00 ex 9033.00.90 |
“Celle primarie” o batterie aventi una densità di energia di 150 Wh/kg o più alla temperatura di 293 K (20 oC) | ex 8506 |
Categoria 7 — Materiale avionico e di navigazione
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Descrizione |
Codice NC |
Sistemi di navigazione inerziale, unità di misura inerziali (IMU), accelerometri o giroscopi | ex 9014.20 |
Antenne e riflettori di antenne per “aeromobili” | ex 8517.71
ex 8529.10 |
Attrezzature del “sistema di navigazione via satellite”, comprese le antenne adatte alla ricezione di segnali GNSS | ex 8526.91
ex 8529.90 ex 8526.10 ex 8526.92 ex 8517.71 ex 8529.10 |
Registratori digitali di dati di volo | 8543.70.04 |
Radar per “veicoli aerei senza equipaggio” e loro componenti appositamente concepiti
Nota: l’autorizzazione per l’esportazione comprende fra gli altri i sistemi radar seguenti: a rivelazione e misura della distanza a mezzo della luce (LIDAR), avioportato da intercettazione (AI), di inseguimento del bersaglio (TT), di artiglieria contraerea (AAA), di acquisizione del bersaglio (TA), avioportato di allarme tempestivo (AEW). |
ex 8526.10
ex 8529.90 |
Apparecchi di radionavigazione per “aeromobili” e loro componenti appositamente concepiti | ex 8526.91
ex 8529.90 |
Apparecchiature, dispositivi o macchinari di telecomunicazione per “aeromobili” | ex 8517.62
ex 8517.69 |
Unità di controllo di volo per “veicoli aerei senza equipaggio” (“UAV”) | ex 8537.10
ex 8807.30 |
Unità di controllo a distanza per “veicoli aerei senza equipaggio” (“UAV”) | ex 8517.61
ex 8526.92 ex 8537.10 ex 8543.70.90 ex 8807.30 |
Categoria 9 — Materiale avionico e di navigazione |
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Descrizione |
Codice NC |
“Veicoli aerei senza equipaggio” (“UAV”) diversi da quelli destinati al trasporto di passeggeri | 8806.91
8806.92 8806.93 8806.94 8806.99 |
Motori aeronautici a turbina a gas (turboelica, turbogetto e turboventola) per “aeromobili”, e loro componenti appositamente concepiti | ex 8411.11
ex 8411.12 ex 8411.21 ex 8411.22 ex 8411.91 |
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) per “aeromobili” | 8407.10 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone a combustione interna per “aeromobili” | 8409.10 |
Motori a pistone, con accensione per compressione per “aeromobili” | ex 8408.90 |
Servomotori per “veicoli aerei senza pilota” (“UAV”) | ex 8501
ex 8807.30 |
Sistemi di lancio per “UAV” | ex 8805.10
ex 8807.30 |
Apparecchiature e assiemi di supporto a terra per “UAV” | ex 8807 30 |
Categoria 10 — Tecnologie |
Tecnologie concepite o specificamente adattate per testare, sviluppare o produrre le attrezzature di cui sopra DEFINIZIONI |
Lo Studio Legale Padovan, che vanta un’esperienza ultradecennale in materia di dual use e misure restrittive UE verso Paesi terzi, è a disposizione sia per qualsiasi chiarimento e approfondimento in relazione ai nuovi obblighi, sia per supportare gli operatori commerciali e finanziari nella conduzione di analisi tecniche e nella definizione degli idonei presidi aziendali di controllo.