PUBBLICATE NUOVE LINEE GUIDA DEL G7 PER CONTRASTARE L’ELUSIONE DELLE SANZIONI E DELLE NORME DI EXPORT CONTROL

Martedì 24 settembre 2024, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti d’America, quali membri del c.d. “G7”, e Unione Europea, quale invitato permanente, hanno pubblicato delle linee guida sulla lotta all’elusione delle misure di controllo delle esportazioni e delle sanzioni economiche internazionali adottate da tali Paesi nei confronti della Federazione Russa, facendo altresì riferimento al supporto a tali misure restrittive adottato dai 39 Paesi facenti parte del c.d. “GECC” (“Global Export Control Coalition”). Tale guida contiene numerose indicazioni particolarmente impattanti per l’attività degli operatori italiani e unionali ed è stata pubblicata a esplicita firma dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (“ADM”), della Commissione Europea, dell’Ufficio Europeo Anti-Frode (“OLAF”), dalle autorità doganali francese, britannica e canadese, nonché dai Ministeri dell’Economia tedesco e giapponese.

Nello specifico, le linee guida sono il risultato del lavoro del “Sub-Working Group on Export Control Enforcement” creato nel contesto del “Enforcement Coordination Mechanism” (“ECM”) dai membri del G7 e sono organizzate nelle seguenti sezioni:

  • Un sunto degli strumenti attuati dalla Russia per aggirare le misure restrittive adottate contro la stessa.
  • Una lista di prodotti caratterizzati da un alto rischio di diversione in Russia.
  • Un elenco aggiornato delle “red flag” relative a potenziali rischi di elusione.
  • Una descrizione delle migliori pratiche da adottare per gestire tali indicatori di pericolo.
  • Un’indicazione sugli strumenti di verifica e varie risorse per assistere gli operatori nelle loro verifiche.
  • Contromisure russe

Come anticipato, le linee guida del G7 anzitutto riassumono le contromisure adottate dalla Federazione Russa per rispondere alle sanzioni internazionali imposte contro la stessa ricordando, in particolare, i seguenti punti:

  • Fin dal 2014, la Russia ha aggiunto tutte le “informazioni sull’esportazione o importazione di prodotti a duplice uso soggetti a misure di export control, la cui prematura pubblicazione potrebbe ledere la sicurezza nazionale” tra le informazioni soggette a segreto di Stato in tale Paese, in tal modo limitando la possibilità di dare esecuzione ai trattati multilaterali relativi al controllo dei commerci di tali prodotti.
  • Il 5 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto No 95 (poi riconfermato dal Decreto No 254 del 4 maggio 2022) che ha stabilito l’obbligo di pagare dividendi a persone stabilite in “Paesi Ostili” solo in rubli e in specifici conti “bloccati” in Russia (c.d. conti di tipo C).
  • Il 29 marzo 2022, la Russia ha pubblicato la Risoluzione No 506 e la Risoluzione No 1532, che hanno legalizzato la c.d. “importazione parallela”, vale a dire la possibilità di continuare ad avere legalmente accesso alla proprietà intellettuale relativa a certi beni critici senza bisogno del consenso del detentore del relativo marchio.
  • Il 1° maggio 2022, è stato adottato il Decreto No 250, che obbliga le entità attive nel settore dell’informazione in Russia a dare accesso ai propri dati (inclusi software criptati che possono essere soggetti a misure restrittive) all’Agenzia Federale Russa per la Sicurezza (“FSB”).
  • L’8 settembre 2022, è entrato in vigore il decreto No 618, ai sensi dei quali persone/entità stabilite in o connesse a Paesi Ostili devono ottenere una specifica autorizzazione da una Commissione Governativa per qualsiasi transazione che abbia ad oggetto quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata russa.
  • Il 25 aprile 2023, il governo russo ha adottato il Decreto No 302 che impone la c.d. “amministrazione temporanea” di società detenute da persone/entità di Paesi Ostili, di cui avevamo parlato in questo post.
  • Prodotti caratterizzati da un alto rischio di diversione in Russia.

Come noto, l’Unione Europea, gli Stati Uniti, il Regno Unito e il Giappone hanno realizzato la lista dei prodotti comuni ad alta priorità (“CHPL” nel suo acronimo inglese), consultabile al seguente link, la quale ad oggi elenca più di 50 codici NC relativi a prodotti a forte rischio di diversione verso la Russia in quanto essenziali per il suo sforzo bellico.

Sul punto, le linee guida del G7 hanno riportato la seguente tabella riassuntiva che permette di individuare anche a un rapido sguardo la portata della CHPL:

  • Red flag

Le linee guida dal G7 includono poi una serie di indicatori o red flag che dovrebbero essere utilizzati dagli operatori al fine di individuare transazioni caratterizzate da un rischio di elusione delle misure restrittive e di controllo delle esportazioni connesse alla Russia, in particolare:

  • Improvvisi cambiamenti commerciali dopo febbraio 2024 (o dopo l’introduzione di nuove misure restrittive), tra cui:
    • Nuovi importatori di prodotti comuni ad alta priorità, soprattutto se aventi sede con medesimo indirizzo di altre entità designate.
    • Un importatore storico di prodotti comuni ad alta priorità improvvisamente inserisce ordini quantitativamente sproporzionati rispetto al passato.
    • Un esportatore di prodotti comuni ad alta priorità ha smesso di esportare in Russia dopo febbraio 2024, ma ha improvvisamente iniziato a esportare quantità simili dei medesimi prodotti in Paesi limitrofi.
  • Ricezione di documentazione falsa o lacunosa e mancanza totale di documentazione:
    • Dichiarazioni di esportazione fittizie.
    • Errata classificazione doganale dei prodotti, in modo da affibbiare un codice NC non incluso nella CHPL a un prodotto invece incluso in tale lista.
    • Sottostima del valore dei prodotti.
    • Utilizzo di un certo codice all’esportazione e di un diverso codice all’arrivo in un Paese terzo.
    • Documenti che attestino l’uso esclusivamente civile di prodotti da parte di entità notoriamente attive nel settore militare.
  • Informazioni opache sull’utilizzatore finale:
    • Spedizioni con finalità elusive attraverso Paesi terzi (anche tramite l’uso di intermediari, broker, shell company, ecc.).
    • Indicazione del trasportatore come utilizzatore finale.
    • Trasporto di un prodotto verso un Paese terzo attraverso la Russia.
    • Complesse macchinazioni per pagamenti e trasporti.
    • Il trasportatore riceve istruzioni discordanti dall’importatore rispetto a quelle ricevute dall’esportatore.
  • Elementi di incongruità nella transazione:
    • La rotta di trasporto è anormale per il prodotto/destinazione.
    • Il volume/valore dei prodotti non è coerente con quanto pagato.
    • La transazione riguarda un quantitativo anormale di prodotti.
    • Ci sono informazioni incoerenti nei documenti di trasporto e/o nei flussi finanziari relativi.
  • Divisione di una spedizione/ di una fattura in importi minori per non raggiungere le soglie di valore imposte dalle sanzioni:
    • Spesso usato per i beni di lusso.
    • Invio di singoli componenti separati in un Paese terzo dove vengono assemblati e spediti in un unicum.
  • Informazioni sospette su un cliente, come:
    • Indirizzo non coerente con l’attività svolta.
    • Ordine di prodotti non in linea con l’attività di business del cliente.
    • Il sito internet del cliente è datato e non contiene informazioni aggiornate, oppure è mutato dopo il 2022 per nascondere riferimenti alla Russia.
    • Dati relativi al cliente sono sospettosamente simili a quelli di entità designate.
  • Il cliente ha delle connessioni sospette, come:
    • Il cliente ha delle connessioni con la Russia (es. una sussidiaria in Russia, un socio russo, ecc.).
    • Il cliente ha il medesimo indirizzo di un’entità designata da un Paese membro del G7.
    • Il cliente ha un socio in comune con un’entità designata.
    • Il cliente ha avuto in passato e/o mantiene tutt’ora rapporti con entità designate.
    • Il cliente è associato a entità note per avere esportato prodotti ristretti in Russia.
  • Pratiche di business pericolose, quali:
    • Un proprio cliente è coinvolto nella catena di esportazione di prodotti di cui alla CHPL.
    • Un proprio cliente effettua un’unica esportazione e poi scompare / non si mostra più reperibile.
  • Modifiche all’ultimo momento nell’identità dell’acquirente, passando da una entità russa/bielorussa a una stabilita in un Paese terzo.
  • Triangolazioni di pagamento con terzi pagatori non coinvolti in alcun modo nella transazione sottostante, soprattutto se stabiliti in Paesi oggetto di misure restrittive.
  • Rifiuto, da parte del cliente, di sottoscrivere impegni a non riesportare prodotti in Russia o in Bielorussia.
  • Migliori pratiche

Qualora gli operatori si trovino in una o più delle situazioni descritte sopra (i.e., incontrino una delle citate “red flag”), le linee guida del G7 consigliano fortemente di effettuare approfonditi controlli di due diligence per assicurarsi di non avere a che fare con operazioni di elusione delle sanzioni applicabili, prendendo in particolare quantomeno i seguenti accorgimenti:

  • Effettuare le dovute verifiche per sincerarsi che la propria controparte non sia designata ai sensi delle liste sanzionatorie applicabili.
    1. Nel caso in cui l’indirizzo della controparte sia lo stesso di una entità designata, ma la ragione sociale non coincida, è necessario svolgere controlli più approfonditi.
    2. È necessario prestare attenzione alle entità (spesso shell company) che “prestano” il proprio indirizzo a entità designate per sfuggire ai sistemi di controllo delle designazioni.
  • Approfondire ulteriormente, se del caso, i controlli di dovuta diligenza, ad esempio:
    1. Chiedere informazioni aggiuntive sull’uso finale, l’utilizzatore finale e il Paese di destinazione finale dei prodotti.
    2. Richiedere maggiori informazioni al cliente riguardo i propri rapporti passati con alcuni Paesi e/o le proprie pratiche commerciali.
    3. Effettuare ricerche sul proprio cliente attraverso fonti c.d. “open source” (es. articoli di giornale online).
    4. Far siglare alla controparte impegni contrattuali alla non riesportazione in Russia o in Bielorussia.
    5. Far siglare ai propri distributori impegni contrattuali all’implementazione di verifiche di due diligence.
  • Valutare nuovamente il rischio di elusione, considerando nuovamente l’impatto delle red flag alla luce dei controlli aggiuntivi effettuati, rispondendo alle seguenti domande:
    1. Sono in grado di spiegare il motivo della presenza della red flag?
    2. Posso dire con certezza che la mia controparte sta agendo in buona fede?
    3. Sono in grado di confermare che la transazione è legittima?
  • Strumenti utili

Da ultimo, le linee guida del G7 forniscono una serie di link a strumenti utili (benché non esaustivi) per effettuare le dovute verifiche a fronte del presentarsi delle red flag succitate, in particolare:

I professionisti dello Studio Legale Padovan, forti dell’esperienza ultraventennale dello Studio in materia di sanzioni economiche internazionali e di controllo delle esportazioni, nonché dell’ampia rete di collaboratori anche negli altri Paesi UE, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, tramite l’apposita task force costituita per far fronte alla crisi ucraina (ucraina@studiopadovan.com), sono a disposizione delle imprese per fornire maggiori informazioni sulle nuove designazioni USA, anche nel valutare l’eventuale rischio di essere coinvolti in una transazione elusiva delle misure restrittive applicabili.