In data 9 ottobre 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2024/2642 (“Reg. 2024/2642”) contenente il nuovo regime sanzionatorio in risposta alle azioni cosiddette “destabilizzanti” poste in essere dalla Russia al di fuori del suo territorio nazionale.
Tale nuovo regime sanzionatorio consentirà all’Unione europea di designare tutti quei soggetti – persone fisiche e giuridiche, entità e organismi – coinvolti in azioni attuate dal Governo russo e mirate ad attaccare i valori fondamentali dell’Unione europea, nonché la sicurezza e l’indipendenza dell’Unione e degli altri operatori internazionali.
Attraverso l’adozione di tale nuovo framework normativo, l’Unione sarà in grado di rispondere ai molteplici “hybrid threats” (cosiddetti attacchi ibridi), tra i quali figurano, a titolo esemplificativo: azioni che colpiscono il funzionamento del sistema elettorale e democratico; attacchi ad attività economiche, anche di pubblico interesse o a infrastrutture critiche; messa in atto di campagne di disinformazione e manipolazione mediatica; attività informatiche malevoli e, da ultimo, la strumentalizzazione dei flussi migratori a fini di destabilizzazione.
Il Regolamento in esame, similmente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 269/2014 (“Reg. 269/2014”), prevede all’articolo 2 il congelamento di tutti “i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati all’allegato I”. Tale obbligo è coadiuvato dal divieto di mettere, fondi o risorse economiche direttamente o indirettamente a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi designati ai sensi del Regolamento in esame, o destinarli a loro vantaggio.
Lo stesso articolo 2, inoltre, specifica quali sono i criteri sulla base dei quali le persone fisiche o giuridiche, gli organismi o le entità potranno essere designati ai fini del nuovo regime sanzionatorio.
In particolare, la disposizione prevede che siano inclusi nell’Allegato I quei soggetti ritenuti “responsabili di atti o politiche del governo della Federazione russa che compromettono o minacciano la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza dell’Unione, di uno o più dei suoi Stati membri, di un’organizzazione internazionale o di un paese terzo, o che compromettono o minacciano la sovranità o l’indipendenza di uno o più Stati membri o di un paese terzo, ovvero che compiono o sostengono tali atti o politiche o ne traggono vantaggio”.
Il regolamento individua, al fine di specificare quali siano le attività qualificabili come “destabilizzanti”, un elenco di condotte specifiche che ricomprende:
- la pianificazione o la direzione di azioni che ostacolano o compromettono il processo politico democratico, anche ostacolando o compromettendo lo svolgimento di elezioni o tentando di destabilizzare o sovvertire l’ordine costituzionale, anche attraverso il coinvolgimento indiretto in esse o la loro agevolazione (articolo 2 p. 3 a) i));
- la pianificazione o la direzione di manifestazioni violente anche attraverso il coinvolgimento indiretto in esse o la loro agevolazione (articolo 2 p. 3 a) ii));
- la pianificazione o la direzione di atti di violenza, l’implicazione diretta o indiretta negli stessi, il sostegno o l’agevolazione in altro modo degli stessi, comprese le attività volte a mettere a tacere, intimidire, sottoporre a coercizioni e rappresaglie le persone critiche nei confronti delle azioni o delle politiche della Federazione russa (articolo 2 p. 3 a) iii));
- la pianificazione o la direzione dell’uso della manipolazione delle informazioni e delle ingerenze coordinate, anche attraverso il coinvolgimento indiretto in esse o la loro agevolazione (articolo 2 p. 3 a) iv));
- la pianificazione o la direzione di azioni che prendono di mira il funzionamento delle istituzioni democratiche, le attività economiche o i servizi di interesse pubblico, anche mediante l’ingresso non autorizzato nel territorio di uno Stato membro, compreso lo spazio aereo, o volte a interferire con, danneggiare o distruggere, anche mediante sabotaggio o attività informatiche malevole nell’ambito di attività ibride, le infrastrutture critiche, comprese le infrastrutture sottomarine, anche attraverso il coinvolgimento indiretto in esse o la loro agevolazione (articolo 2 p. 3 a) v));
- la pianificazione o la direzione della strumentalizzazione dei migranti di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1359 (concernente le situazioni crisi nel settore dell’immigrazione), anche attraverso il coinvolgimento indiretto in esse o la loro agevolazione (articolo 2 p. 3 a) vi));
- lo sfruttamento di un conflitto armato, dell’instabilità o dell’insicurezza, anche attraverso lo sfruttamento o il commercio illeciti di risorse naturali e di fauna selvatica in un paese terzo (articolo 2 p. 3 a) vii));
- l’istigazione o l’agevolazione di un conflitto armato in un paese terzo (articolo 2 p. 3 a) viii)).
L’articolo 2 prevede anche la possibilità di designare ai sensi dell’Allegato I chiunque sia associato alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi responsabili di o coinvolti in una delle condotte sopra elencate o fornisca sostegno ad essi.
Il Reg. 2024/2642 prevede alcune deroghe ai divieti imposti dall’articolo 2. A titolo esemplificativo, l’articolo 3 prevede la possibilità per le autorità competenti di procedere allo svincolo dei fondi o risorse economiche congelate o la loro messa a disposizione dopo aver accertato che ciò è necessario per soddisfare bisogni fondamentali delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche.
Coerentemente con quanto previsto all’interno del c.d. “quattordicesimo pacchetto” di misure restrittive contro la Russia, anche il Reg. 2024/2642 in esame prevede esplicitamente il divieto di partecipare ad attività che abbiano l’obiettivo o l’effetto di eludere consapevolmente e deliberatamente le misure restrittive di cui al medesimo Regolamento, specificando altresì che si ha elusione anche nel caso in cui un soggetto partecipi ad attività elusive senza perseguire deliberatamente tale obiettivo o risultato, ma sapendo che la sua partecipazione può avere tale obiettivo o risultato e accettando tale possibilità. La disposizione si pone dunque in aperta continuità con la volontà dell’Unione, già espressa nei precedenti Regolamenti, di contrastare le operazioni elusive delle sanzioni economiche. Assume quindi sempre maggiore importanza dotarsi di tutti gli strumenti necessari per evitare di vedersi coinvolti in operazioni di aggiramento delle sanzioni UE, anche tenendo conto delle più recenti linee guida sul punto, di cui avevamo parlato in questo post.
Da ultimo, il Reg. 2024/2642 prevede, in armonia con il principio del conferimento caratterizzante la competenza unionale, che gli Stati Membri si adoperino al fine di stabilire le sanzioni applicabili alla violazione dei divieti imposti dal Regolamento, sincerandosi che tali sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. Sul punto, al netto dell’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 a quanti dovessero violare i divieti di cui al Reg. 2024/2642, sarà necessario monitorare il recepimento, da parte dell’Italia, della Direttiva UE in tema di reato europeo, di cui avevamo parlato in questo post, che potrebbe comportare sanzioni di carattere penale.
I professionisti dello Studio Legale Padovan, che vantano un’esperienza pluridecennale nel campo delle sanzioni economiche internazionali, sono a disposizione degli operatori italiani e unionali per assisterli in qualsiasi problematica connessa con i regimi sanzionatori adottati dall’Unione europea.