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7° PACCHETTO SANZIONI UE: NUOVE RESTRIZIONI DI CARATTERE MERCEOLOGICO E SOGGETTIVO

Studio Legale Padovan

Giovedì 21 luglio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il settimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia. Le nuove restrizioni sono entrate in vigore venerdì 22 luglio. 

Il nuovo pacchetto, annunciato la settimana scorsa come un pacchetto di “manutenzione e allineamento”, prevede modifiche ai Regolamenti (UE) 269/2014 (misure soggettive) e 833/2014 (cosiddetto “Regolamento Russia”, contenente sia misure soggettive, sia restrizioni finanziarie, sia restrizioni di carattere merceologico).

Sanzioni di carattere merceologico

In aggiunta alle modifiche relative al Regolamento n. 269/2014, il Consiglio ha altresì adottato il Regolamento (UE) 2022/1269, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale L193, con il quale è intervenuto sul Regolamento (UE) 833/2014 con numerose modifiche e integrazioni.

In particolare, segnaliamo i divieti all’importazione di oro e gioielli in oro, che seguono quelli recentemente imposti dagli Stati Uniti, in relazione ai quali il nuovo Regolamento ha introdotto due appositi allegati (i.e. l’allegato XXVI e l’allegato XXVII). Sono dunque ora vietati l’acquisto, l’importazione e il trasferimento, diretto o indiretto: (i) dell’oro, così come elencato nell’allegato XXVI, se originario della Russia, nonché se esportato dalla Russia nell’UE o in qualsiasi paese terzo dopo il 22 luglio 2022; (ii) dei prodotti oro-derivati, elencati nel medesimo allegato, che siano sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporino prodotti vietati; (iii) dell’oro, così come elencato nell’allegato XXVII, se originario dalla Russia nonché se esportato dalla Russia nell’UE dopo il 22 luglio 2022. È inoltre vietata la prestazione di assistenza tecnica e finanziaria relativa alle operazioni e ai prodotti sopra descritti.

Rilevanti modifiche hanno interessato anche i beni e le tecnologie cosiddette quasi-duali elencate nell’allegato VII, tra cui, inter alia:

  • cannoni ad acqua antisommossa, manganelli in dotazione alle forze dell’ordine, caschi e scudi per forze di polizia, manette e altri strumenti atti a reprimere il dissenso;
  • apparecchiature, software e dati per la prospezione di petrolio e gas;
  • agenti chimici, polveri.

Si segnala l’inserimento nell’allegato VII di beni di utilizzo frequente in molti settori industriali come, tra gli altri:

  • cuscinetti a sfera;
  • pompe, valvole, serbatoi;
  • tubazioni e accessori per tubazioni in acciaio inox;
  • lastre in acciaio inox;
  • materiale PEEK;
  • schede controllo assi;
  • sistemi di rilevazione; sensori sub-millimetrici.

Preme evidenziare che tutti i beni inseriti nell’allegato VII sono sottoposti al divieto di vendita ed esportazione a soggetti russi o per uso in Russia, fatte salve alcune limitatissime eccezioni. 

L’integrazione dell’allegato VII con molti nuovi beni fa sorgere la necessità per tutti gli esportatori verso la Russia di aggiornare le analisi tecniche effettuate negli scorsi mesi per assicurarsi che la propria operatività sia ancora conforme alla normativa sanzionatoria unionale.

In aggiunta a quanto sopra evidenziato con riferimento all’allegato VII, segnaliamo inoltre la modifica sostanziale dei seguenti allegati al Regolamento (UE) n. 833/2014:

  • allegato IV: aggiunte quattro entità;
  • allegato IX (modelli per i formulari di istanza e notifica);
  • allegato X (beni e tecnologie idonei all’uso nella raffinazione del petrolio e nella liquefazione del gas naturale). L’allegato è stato interamente sostituito. Segnaliamo che il nuovo allegato X, nella sua versione italiana, riporta numerosi codici di nomenclatura combinata errati: consigliamo pertanto di fare riferimento, in questo caso, esclusivamente alla versione inglese del Reg. (UE) 2022/1269;

allegato XXIII (beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe), che è stato interamente sostituito.

Restrizioni di carattere soggettivo

L’allegato I del Regolamento (UE) n. 269/2014 contiene l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti alle misure restrittive previste dal Regolamento stesso, ovvero congelamento dei fondi e delle risorse economiche e divieto di messa a disposizione, direttamente o indirettamente, di fondi o risorse economiche.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1270 del Consiglio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale L193, ha aggiunto a tale elenco 48 individui e 9 entità. Tra queste, spicca la designazione di Sberbank, principale banca russa che rappresenta circa un quarto delle attività bancarie russe aggregate e un terzo del capitale bancario in Russia, il cui azionista principale è la Banca centrale russa e i cui amministratori sono strettamente legati al Governo e alla persona di Vladimir Putin.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1274 del Consiglio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale L194, invece, ha aggiunto all’elenco in parola sei cittadini e un’entità siriani coinvolti nel reclutamento di mercenari destinati a combattere in Ucraina al fianco della Russia.

In aggiunta alle integrazioni all’allegato I, il settimo pacchetto di sanzioni prevede anche alcune modifiche alle disposizioni del Regolamento stesso. Con il Regolamento (UE) 2022/1273, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale L 194, infatti, il Consiglio ha introdotto  diverse novità, tra le quali segnaliamo:

  • l’introduzione di due deroghe ai divieti relativi alle operazioni con Sberbank:
    • Sono permesse attività necessarie per porre termine, entro il 22 agosto 2023, a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con Sberbank prima del 21 luglio 2022 (cosiddetto grandfathering);
    • Sono altresì permesse attività necessarie per completare, entro il 31 ottobre 2022, la vendita o un trasferimento di diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da Sberbank a una persona giuridica, entità o organismo stabilito nell’Unione.
  • La possibilità per gli Stati membri di autorizzare lo svincolo di risorse economiche congelate se necessario per prevenire o mitigare un evento che potrebbe avere seri e significativi impatti su salute e sicurezza umana o sull’ambiente e se i proventi derivanti dallo svincolo di tali risorse economiche sono congelati (articolo 6 quinquies).
  • La possibilità di sbloccare fondi e risorse di Banca Rossiya, Promsvyazbank, VEB.RF, Otkritie FC Bank, Novikombank, Sovcombank, VTB Bank e Sberbank, se questi fondi e risorse sono necessari per l’acquisto, l’importazione e il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, inclusi grano e fertilizzanti (articolo 6 sexies).

I professionisti dello Studio Legale Padovan, tramite l’apposita task force costituita per far fronte all’emergenza (ucraina@studiopadovan.com), sono a disposizione delle imprese per fornire maggiori informazioni sul settimo pacchetto e supportarle, a fronte delle nuove restrizioni, anche nel pronto aggiornamento delle analisi soggettive e oggettive finora effettuate.

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