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AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI: ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI ORIGINE

Studio Legale Padovan

Novità in materia di ATR
L’A.TR. è un certificato di circolazione che, negli scambi tra UE e Turchia, viene rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione. Esso attesta la posizione di “libera pratica” delle merci a cui si riferisce e consente alle stesse di godere di un trattamento daziario preferenziale.
Con la nota 151838/RU dello scorso 22 maggio (www.adm.gov.it), l’Agenzia delle Dogane – dando riscontro delle difficoltà emerse durante il periodo emergenziale COVID-19, quale la difficoltà di procurarsi presso gli Uffici doganali i citati certificati di circolazione – ha confermato la possibilità di ricorrere alla procedura semplificata di rilascio prevista dall’art. 11 della Decisione n. 1/2006 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF).
Secondo il citato art. 11, “Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato «esportatore autorizzato», che effettua frequentemente spedizioni per le quali possono venire rilasciati certificati di circolazione delle merci A.TR. e che offre alle autorità competenti tutte le garanzie necessarie per il controllo del carattere delle merci, a non presentare all’ufficio doganale dello Stato di esportazione al momento dell’esportazione né le merci né la richiesta di un certificato di circolazione delle merci A.TR. relativo a tali merci (…)”.
Viene dunque ribadita la centralità della qualifica di esportatore autorizzato, in questo caso per beneficiare della procedura semplificata di rilascio dei certificati di circolazione A.TR. negli scambi con la Turchia.
Infine, la nota sottolinea che ove l’esportatore esporti frequentemente merci da uno stato membro dell’Unione diverso da quello in cui è stabilito, dovrà presentare domanda per l’ottenimento dello status di esportatore autorizzato alle autorità doganali competenti dello Stato membro in cui è stabilito e nel quale conserva le scritture contabili.

REX: novità negli scambi con i Paesi ESA
Nella Comunicazione dello scorso 26 maggio (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF), la Commissione UE, con riferimento agli scambi con i Paesi ESA (Eastern and Southern African States), ha chiarito che a decorrere dal prossimo 1° settembre 2020 gli Stati ESA concederanno un trattamento tariffario preferenziale ai prodotti originari dell’UE esclusivamente su presentazione di dichiarazioni su fattura emesse da esportatori registrati nel sistema REX dell’UE e che rechino indicazione dell’apposito numero di registrazione REX ovvero, per le spedizioni di merci avente carattere originario il cui valore non ecceda i 6000 euro, tramite dichiarazione su fattura “ordinaria”.
Un ulteriore motivo, dunque, per aderire al sistema degli esportatori registrati – REX, che – come dimostra la suddetta Comunicazione – sarà utilizzato sempre più in luogo dello status di esportatore autorizzato.

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