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Aggiornamento dazi USA: aliquote “differenziate” dal 7 agosto 2025 (15% per i prodotti UE) – nuovi dazi sui prodotti in rame – dazi al Brasile – aumento del dazio “fentanyl” al Canada

Studio Legale Padovan

Nelle ultime ore, l’Amministrazione Trump ha adottato alcuni atti normativi volti a modificare il complesso delle misure tariffarie ad oggi in vigore sull’importazione di prodotti originari di paesi terzi.

Cerchiamo di chiarire quanto contenuto negli atti normativi

I. Entrata in vigore delle aliquote differenziate ai sensi dell’E.O. 14257

Il 31 luglio 2025, è stato pubblicato l’Executive Order “Further Modifying The Reciprocal Tariff Rates”, attraverso il quale sono state modificate le aliquote differenziate per paese introdotte dall’E.O. 14257 (si veda il nostro post precedente) per l’importazione negli USA di prodotti originari di paesi terzi.

Le nuove aliquote daziarie, contenute oggi nell’Allegato I dell’E.O., andranno a sostituire l’aliquota del 10% in vigore fino al primo agosto e si applicheranno ai beni immessi in libera pratica nel territorio statunitense a partire dal 7 agosto 2025 (7 giorni dopo la pubblicazione dell’E.O.).

l’EO stabilisce tuttavia un’esenzione per le merci che sono state caricate nel porto di partenza e che sono in transito verso gli Stati Uniti prima delle 12:01 a.m. (eastern daylight time) del 7 agosto 2025. Tali merci, tuttavia, per beneficiare dell’esenzione devono essere immesse in libera pratica nel territorio statunitense prima delle 12:01 a.m. (eastern daylight time) del 5 ottobre 2025. Per le merci che rispettano tali condizioni, è prevista l’applicazione dell’aliquota del 10%.

Le aliquote differenziate.

Tra le nuove aliquote differenziate elencate nell’Allegato I, e che si applicheranno a tutti i beni ad eccezione di quelli elencati nell’allegato II all’EO 14257 e ai beni soggetti a misure ex Sect. 232 (es. acciaio, alluminio, autoveicoli e rame), frutto delle negoziazioni intercorse nelle ultime settimane, si rilevano:

  • Brasile: 10% (ma vedi infra)
  • Unione europea: 15%
  • India: 25%
  • Giappone: 15%
  • Vietnam: 20%
  • Corea del Sud: 15%

In termini generali, le nuove aliquote differenziate si cumuleranno al dazio MFN già applicabile all’importazione dei prodotti. Tuttavia, per quanto concerne nello specifico l’applicazione del dazio “reciproco” sui prodotti originari dell’Unione europea, l’E.O. dispone che:

  • Per i prodotti per i quali è previsto un dazio MFN (indicato nella Colonna 1 dell’HTSUS) inferiore al 15%, si applicherà un dazio complessivo del 15% che comprende sia il dazio MFN sia il “reciproco”.
  • Per i prodotti che già oggi scontano un dazio MFN (indicato nella Colonna 1 dell’HTSUS) eguale o superiore al 15%, l’aliquota del dazio “reciproco” sarà pari a zero, di conseguenza continuerà ad applicarsi il maggiore dazio già in vigore.

Da ultimo, l’E.O. specifica che i beni originari di paesi terzi che non sono elencati nell’Allegato I saranno soggetti ad un dazio “reciproco” generale del 10%, così come disciplinato dall’E.O. 14257. Tale aliquota si applicherà ai beni immessi in libera circolazione nel territorio statunitense a partire dalle 12:01 (eastern daylight time) del 7 agosto 2025.

Dazio “punitivo” al 40% in caso di “transshipment”.

Al fine di contrastare possibili triangolazioni elusive, l’E.O. prevede che se lo U.S. Customs Border Protection (“CBP”) determina che un prodotto è stato oggetto di triangolazione al fine di eludere i dazi “reciproci”, esso sarà sottoposto ad un dazio ad valorem del 40%, che si applicherà in luogo dell’aliquota differenziata prevista dall’Allegato I, oltre a ogni altra sanzione (incluse quelle relative a “fraud, gross negligence, and negligence ai sensi del 19 U.S.C. 1592), dazio o tariffa applicabile.

Da ultimo, si rileva che nella giornata del 31 luglio 2025 si è tenuta l’udienza avanti alla U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit in relazione alla legittimità dell’uso dell’International Economic Emergency Act (IEEPA) quale base giuridica dei dazi “reciproci” da parte dell’Amministrazione Trump e per i dazi “fentanyl”.  Si attendono dunque ulteriori sviluppi anche sul fronte giudiziario della vicenda.

II. Dazi all’importazione su determinati prodotti in rame.

Inoltre, Il 30 luglio 2025, l’amministrazione Trump ha adottato la ProclamationAdjusting imports of copper into the United States”, attraverso la quale è stata dichiarata l’introduzione di un dazio ad valorem del 50% sull’importazione negli USA di prodotti semi-lavorati in rame e prodotti derivati ad alto contenuto di rame (c.d. semi-finished copper products and intensive copper derivative products) originari di paesi terzi.

Il dazio si applicherà ai beni “entered for consumption, or withdrawn from warehouse for consumption” a partire dalle 12:01 a.m. (EDT) di oggi 1° agosto 2025.

La misura, adottata ai sensi della Section 232 del Trade Expansion Act of 1962, mirerebbe a rafforzare l’industria statunitense (con particolare riferimento al settore della difesa), oggi dipendente da paesi terzi per l’approvvigionamento di rame.

Per quanto concerne l’applicabilità della nuova misura tariffaria, la Proclamation ha specificato:

  • Il dazio si aggiunge a ogni altro dazio, tassa e misura applicabile all’importazione dei prodotti in oggetto ad eccezione dei dazi “reciproci”, a meno che non espressamente specificato all’interno della Proclamation. Inoltre, il dazio si applica solamente al “copper content” dei prodotti.
  • Il “non-copper content” dei prodotti colpiti dalla misura sarà soggetto al dazio “reciproco” (E.O. 14257) e a ogni altra misura, inclusi i dazi “fentanyl” (E.O. 14193, E.O. 14194 e E.O. 1415).
  • Se un prodotto è soggetto sia al dazio sul rame che al dazio “automotive” (Proclamation 10908), si applicherà solamente il dazio “automotive”.
  • Non sarà possibile avvalersi dell’istituto del “duty drawback”.

Inoltre, la stessa Proclamation dispone che i “copper input materials and high-quality copper scrap” soddisfano i criteri previsti dalla Section 101(b) of the DPA, 50 U.S.C. 4511(b). Tale disposizione dello United States Code autorizza il Presidente a prevedere che l’esecuzione di contratti o ordini ritenuti necessari per la tutela della difesa nazionale deve avere priorità sull’esecuzione di ogni altro contratto. Tale potere (come specificato dalla lettera (b) della Sezione 4511) non può essere utilizzato per controllare la distribuzione di materie prime nel mercato civile, a meno che il Presidente non rilevi che:

  • Il materiale è scarso ed essenziale per la difesa nazionale;
  • La domanda dell’industria della difesa nazionale non può essere soddisfatta in altra maniera senza alterare la normale distribuzione del prodotto nel mercato civile, al punto da creare “appreciable hardship”.

Con riconoscimento dei requisiti previsti della lettera (b) della sezione 4511 al rame grezzo e ai suoi scarti, il Presidente ha inteso tutelare l’industria statunitense del rame, mirando a stimolare la produzione interna di prodotti “copper intensive”, attraverso l’introduzione di misure volte a tutelare l’acquisto di tali prodotti.

Ad oggi, l’elenco ufficiale dei prodotti soggetti alla Proclamation non è ancora stato reso attraverso la pubblicazione dell’atto nel Federal Register statunitense. Tuttavia, attraverso la Guidance CSMS # 65794272 pubblicata il 31 luglio 2025, il CBP ha indicato come soggetti alla misura, tra gli altri, molteplici beni di cui alle seguenti voci: 7406 (Polveri e pagliette di rame), 7407 (Barre e profilati di rame), 7408 (Fili di rame), 7409 (Lamiere e nastri di rame) 7410 (Fogli e nastri sottili di rame), 7411 (Tubi e condotti di rame), 7412 (Accessori per tubi o condotti (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di rame), 7413 (Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame), 7415 (Punte, chiodi, puntine, rampini ed articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di rame), 7418 (Oggetti per uso domestico, di igiene o da toeletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame), 7419 (Altri lavori di rame) e 8544 (Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione).

III. Nuove misure tariffarie sull’importazione di prodotti originari del Brasile.

Il 30 luglio 2025, è stato pubblicato l’Executive Order Addressing Threats To The United States By The Government of Brazil”, attraverso il quale è stato introdotto un dazio ad valorem del 40% sull’importazione negli USA della maggior parte dei beni originari del Brasile.  

Il dazio si applicherà alle merci immesse in libera pratica negli Stati Uniti a partire dalle 12:01 a.m. (eastern daylight time) del 6 agosto 2025. L’E.O. prevede tuttavia un’esenzione per le merci che sono state caricate nel porto di partenza e che sono in transito verso gli Stati Uniti prima delle 12:01 a.m. (eastern daylight time) del 6 agosto 2025 (vedi primo punto). Tali merci per beneficiare dell’esenzione devono essere immesse in libera pratica nel territorio statunitense prima delle 12:01 a.m. (eastern daylight time) del 5 ottobre 2025.

Per quanto concerne le regole di cumulo applicabili al dazio in oggetto, l’E.O. dispone che:

  • la nuova misura si cumula ai dazi reciproci previsti dall’EO 14257 del 2 aprile 2025 (oggi al 10% per il Brasile) ove applicabili, portando così i dazi sulla maggiore parte dei prodotti brasiliani al 50%.
  • La nuova misura non si cumula ai dazi previsti sul settore automotive dalla Proclamation 10908 del 6 marzo 2025.

Da ultimo, l’E.O. in oggetto specifica che il dazio non si applicherà:

  • Alle merci soggette alle misure di cui alla Section 50 U.S.C. 1702(b);
  • ai prodotti elencati nell’Allegato I, tra i quali figurano, inter alia: silicio metallico, ghisa, aeromobili civili e parti e componenti degli stessi, allumina di grado metallurgico, minerale di stagno, pasta di legno, metalli preziosi, prodotti energetici e fertilizzanti.

IV. Modifica dell’aliquota tariffaria relativa ai prodotti originari del Canada.

Per completezza, si rileva che, attraverso l’Executive Order “Amendment To Duties To Address The Flow of Illicit Drugs Across Our Northern Border” del31 luglio 2025, è stata modificata l’aliquota daziaria relativa ai dazi “fentanyl” nei confronti del Canada (E.O. 14193). Nello specifico, l’E.O. dispone che i beni che erano sottoposti al dazio ad valorem del 25%, saranno oggetto di un dazio ad valorem del 35% a partire dalle 12:01 (eastern daylight time) del 1° agosto 2025.

Inoltre, l’E.O. dispone (come già previsto in relazione alle nuove aliquote “differenziate”), l’applicazione di un dazio “punitivo” del 40% nel caso in cui il CBP riscontrasse delle triangolazioni volte a eludere le misure tariffarie in oggetto.

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