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CASO EUROCHEM – La High Court del Regno Unito nega il pagamento di oltre 280 milioni di euro a EuroChem North-West-2

Studio Legale Padovan

CASO EUROCHEM – La High Court del Regno Unito nega il pagamento di oltre 280 milioni di euro a EuroChem North-West-2

Con sentenza pubblicata il 31 luglio 2025, la High Court of Justice del Regno Unito ha rigettato integralmente le domande avanzate da EuroChem North-West-2 (“EuroChem NW2”) e EuroChem Group AG (“EuroChem”) (insieme, “Attori”) nei confronti delle banche Société Générale e ING Bank N.V. (“ING”) (insieme, “Banche garanti”), respingendo le pretese di pagamento fondate su sei garanzie (on-demand bonds) per un valore complessivo di oltre 280 milioni di euro, emesse dalle Banche garanti nel contesto della costruzione di un impianto fertilizzanti a Kingisepp, Russia.

I bond erano stati emessi tra il 2020 e il 2021 da Société Générale (anche tramite la sua filiale italiana) e da ING – Milan Branch, a favore della società russa EuroChem NW2, quale beneficiaria, nell’ambito dell’esecuzione di contratti EPC (engineering, procurement and construction) con la società italiana Tecnimont S.p.A. (“Tecnimont”).

A seguito della risoluzione dei contratti da parte di EuroChem NW2 per presunto inadempimento di Tecnimont, EuroChem NW2 aveva escusso le garanzie, presentando domande di pagamento per ciascuna di esse. Tuttavia, le Banche garanti si erano rifiutate di dare seguito a tali richieste, in quanto ciò avrebbe comportato, secondo loro, la violazione del Regolamento (UE) n. 269/2014 (“Reg. 269/2014”), che prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da soggetti ed entità sanzionati, nonché il divieto di mettere a disposizione o a vantaggio di questi, o di entità non sanzionate da essi possedute o controllate, tali fondi e risorse economiche. Nel dicembre del 2024, EuroChem NW2 aveva poi ceduto i diritti sui proventi delle garanzie a EuroChem attraverso un Deed of Assignment and Assumption.

Il giudice inglese è stato dunque chiamato a decidere i) se EuroChem NW2 o EuroChem siano da considerarsi direttamente o indirettamente detenute o controllate da Andrey o Aleksandra Melnichenko, sanzionati dall’UE rispettivamente in data 9 marzo e 3 giugno 2022; ii) se, di conseguenza, le garanzie siano soggette a congelamento ai sensi dell’art. 2(1) del Reg. 269/2014, in quanto fondi direttamente o indirettamente detenuti o controllati da tali individui; e iii) se l’eventuale pagamento delle somme garantite sia vietato ai sensi dell’art. 2(2) del Reg. 269/2014, in quanto idoneo a mettere fondi a disposizione di soggetti sanzionati.

Il gruppo EuroChem, tra i principali produttori mondiali di fertilizzanti, è stato fondato nel 2001 da Andrey Melnichenko, che intorno al 2006 ha conferito le azioni da lui possedute nella struttura fiduciaria Firstline Trust, di cui era beneficiario discrezionale. In prossimità della sua designazione, il sig. Melnichenko ha tuttavia rinunciato al ruolo di beneficiario: al suo posto è subentrata la moglie Aleksandra, che contestualmente si è dimessa dalla carica di protector del trust, posizione in cui è stato nominato lo storico manager dell’ufficio di famiglia di Melnichenko, Andrei Fokin. Successivamente, il 10 marzo 2022, Andrey Melnichenko si è dimesso dalla carica di amministratore delegato di EuroChem. Inoltre, al fine di schermare il gruppo dalle conseguenze della designazione dei coniugi Melnichenko, a partire dal 2023 EuroChem ha introdotto un sistema di c.d. “firewall”. Sulla base di questi elementi, gli Attori affermavano che EuroChem non è né detenuta né controllata da soggetti o entità sezionati, e che dunque non trovano applicazione i divieti posti dall’art. 2 del Reg. 269/2014.

Le Banche garanti affermavano invece l’applicabilità dall’art. 2 del Reg. 269/2014, sostenendo che il pagamento delle garanzie sarebbe vietato secondo il diritto francese, olandese e italiano e che, di conseguenza, ciò renderebbe tali bond non esigibili secondo il diritto inglese.

La High Court – anche alla luce della posizione adottata dalle autorità nazionali competenti di Francia, Svizzera, Cipro e Olanda – ha valutato il firewall adottato da EuroChem come efficace al fine di escludere il controllo dei coniugi Melnichenko, ma solo con riferimento alle attività europee del gruppo. Infatti, nonostante la formale uscita di Melnichenko dalle posizioni di controllo e la ristrutturazione della catena societaria e fiduciaria, ad avviso del giudice inglese l’oligarca continua a esercitare il controllo quantomeno sulle società del gruppo EuroChem site al di fuori dell’Europa, inclusa dunque EuroChem NW2. Sul punto, ricordiamo che il Comitato di Sicurezza Finanziaria (“CSF”) presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – autorità italiana competente in tema sanzioni soggettive e finanziarie – ritiene che EuroChem sia ancora detenuta o controllata dai coniugi Melnichenko (come analizzato in questo nostro articolo).

Secondo la High Court, sussiste q1uindi una presunzione secondo cui qualsiasi fondo messo a disposizione di EuroChem NW2 possa essere trasferito al sig. Melnichenko, reputato proprietario di EuroChem NW2 ed EuroChem, nonché dei loro asset – comprese le garanzie – ai fini dell’art. 2 del Reg. 269/2014. Inoltre, il giudice inglese ha ritenuto che il sig. Melnichenko esercita un controllo di fatto su EuroChem NW2 e sui suoi beni – comprese le garanzie – e che gli Attori non hanno fornito alcun elemento probatorio utile a superare la presunzione di cui supra. Il giudice inglese ha tuttavia valutato con favore le prove circa l’esistenza del meccanismo di separazione (firewall) tra il perimetro europeo del gruppo EuroChem e Andrey Melnichenko, ritenendo quindi vinta la presunzione di controllo da parte di quest’ultimo. Di conseguenza, secondo il giudice, non trovano applicazione nei confronti delle società europee del gruppo EuroChem i divieti posti dall’art. 2 del Reg. 269/2014.

Secondo la corte britannica – fatti salvi gli effetti del Deed of Assignment and Assumption –  le garanzie costituiscono risorse economiche o fondi appartenenti a, ovvero detenuti o controllati da EuroChem NW2, controparte contrattuale delle Banche garanti, beneficiario designato e, in quanto tale, titolare esclusivo dell’insieme di diritti e obblighi derivanti dai bond, che solo essa è legittimata a esercitare. Pertanto, le garanzie sono soggette al congelamento dei beni previsto dall’art. 2(1) del Reg. 269/2014, con conseguente divieto per le Banche garanti di procedere al pagamento delle stesse.

La High Court ha inoltre accolto la tesi delle Banche garanti secondo cui, assumendo che i contratti EPC tra Tecnimont e EuroChem NW2 siano stati incisi dal Regolamento (UE) n. 833/2014 (“Reg. 833/2014”), il pagamento delle garanzie risulta vietato dall’articolo 11 dello stesso regolamento, ai sensi del quale “[n]on è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del [Reg. 833/2004], anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma”.

Alla luce di questi elementi, la High Court ha concluso che – in applicazione del principio stabilito nel caso Ralli Brothers v Companie Naviera Sota y Aznar – le garanzie sono inesigibili ai sensi del diritto inglese, poiché l’adempimento da parte delle Banche garanti sarebbe vietato dalla legge dei Paesi nei quali dovrebbero essere eseguiti i pagamenti, sia alla luce della posizione adottata dalle autorità competenti di Italia e Francia sul punto, sia ai sensi dell’art. 11 del Reg. 833/2014. In ogni caso, secondo la corte britannica, i bond sono inesigibili per ragioni di ordine pubblico.

Un passaggio la cui interpretazione non è del tutto univoca riguarda la questione degli effetti del Deed of Assignment.

Un analogo ed ulteriore profilo di interesse riguarda poi le valutazioni della High Court in merito alla scadenza delle garanzie e ai relativi effetti sull’escussione promossa da EuroChem NW2.

Le Banche garanti avevano eccepito che le garanzie erano tutte scadute tra settembre 2023 e agosto 2024 e che, in caso di impedimento al pagamento entro quattro giorni dalla richiesta, quest’ultima sarebbe decaduta. La Corte ha riconosciuto, in via teorica, che un impedimento prolungato dovuto alle sanzioni avrebbe potuto comportare l’estinzione dell’obbligo per impossibilità sopravvenuta. Tuttavia, nel caso concreto, la Corte si è fermata a dichiarare che le banche garanti sono obbligate a non pagare e che comunque il pagamento sarebbe illecito ai sensi dell’art. 11 del Reg. 833/2014 senza decidere in modo chiaro e definitivo sull’impatto di queste norme e di queste illiceità sulla scadenza del termine di validità delle garanzie.

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