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CBAM: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO (UE) 2023/956 CHE ISTITUISCE LA NUOVA CARBON TAX

Studio Legale Padovan

Lo scorso 16 maggio è stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il Regolamento (UE) 2023/956 (nel prosieguo “Regolamento CBAM” o “Regolamento”) che istituisce il Carbon border adjustment mechanism (CBAM) e che dal 1° ottobre 2023 prevederà già degli importanti obblighi comunicativi in capo agli importatori dell’Unione. A questo proposito, sperando di fare cosa gradita, trovate nel prosieguo una sintesi del contenuto del Regolamento e dei principali obblighi che quest’ultimo determinerà a carico degli operatori.

 

  • Ambito di applicazione del Regolamento CBAM

Ai sensi dell’articolo 2 il Regolamento “si applica alle merci elencate nell’allegato I, originarie di un paese terzo, quando tali merci, o i prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all’articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013, sono importati nel territorio doganale dell’Unione”.

In questo senso, si evidenza che tra le merci elencate all’interno dell’Allegato I del Regolamento CBAM figurano attualmente, tra le altre, cemento (di cui al capitolo 25 del Sistema Armonizzato), energia elettrica (di cui al capitolo 27 del Sistema Armonizzato), concimi (di cui ai capitoli 28 e 31 del Sistema Armonizzato), molti prodotti di ghisa, ferro e acciaio (di cui ai capitoli 72 e 73 del Sistema Armonizzato), alluminio (di cui al capitolo 76 del Sistema Armonizzato) e alcune sostanze chimiche (di cui al capitolo 28 Sistema Armonizzato).

Quanto alla definizione di “importazione”, invece, il Regolamento CBAM fa riferimento alla “immissione in libera pratica di cui all’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013” (cfr. art. 3, n. 4), Regolamento CBAM). Il Regolamento non si applica alle merci originarie dei Paesi e territori elencati nell’Allegato III, punto 1 (attualmente Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla) e all’importazione di energia elettrica dai Paesi elencati all’interno del punto 2 del medesimo allegato (attualmente vuoto).

Infine, come si evince dalla disposizione sopra riportata, il Regolamento CBAM può trovare applicazione anche con riferimento ai prodotti compensatori risultanti da merci soggette al Regolamento che siano state importate nell’Unione in regime di perfezionamento attivo (cfr. art. 256, Regolamento (UE) n. 952/2013).

 

  • Dichiaranti autorizzati e certificati CBAM

Con riferimento all’importazione delle merci che ricadono all’interno del perimetro applicativo del CBAM, il Regolamento prevede una serie di obblighi per gli importatori unionali, volti a controllare la quantità di emissioni incorporate in tali beni.

In questo senso, dal 1° gennaio 2026, le merci soggette al CBAM potranno essere importate nell’Unione soltanto da dichiaranti autorizzati dall’Autorità competente (c.d. “dichiaranti CBAM autorizzati”), secondo le modalità definite nel Regolamento (cfr. artt. 4, 5 e 17, Regolamento CBAM).

Il Regolamento definisce quindi un sistema in cui i dichiaranti CBAM autorizzati dovranno adempiere a specifici obblighi, garantendo la raccolta dei dati relativi alle emissioni incorporate nelle merci importate e l’equilibrio di quest’ultime con un massimale definito in base ad appositi certificati (c.d. certificati CBAM).

Il sistema definito dal Regolamento si basa, infatti, sui c.d. “certificati CBAM”, ossia dei certificati in formato elettronico corrispondenti a una tonnellata di emissioni incorporate nelle merci (cfr. art. 3, n. 24, Regolamento CBAM).

Al fine di garantire la conformità al Regolamento, i dichiaranti CBAM autorizzati dovranno quindi acquistare dagli Stati membri (cfr. art. 20, Regolamento CBAM) un numero di certificati CBAM tale da coprire il quantitativo di emissioni incorporate nelle merci importate (cfr. art. 22, Regolamento CBAM). Ciò avverrà attraverso una piattaforma centrale comune, istituita e gestita dalla Commissione. A quest’ultima spetterà il compito di registrare il numero identificativo unico, il prezzo e la data di vendita dello stesso sul conto del dichiarante CBAM autorizzato che lo acquista (cfr. art. 20, parr. 2 e 5, Regolamento CBAM).

Il costo dei certificati CBAM si baserà sul prezzo medio d’asta settimanale delle quote EU ETS, espresso in €/tonnellata di CO₂ emessa (cfr. art. 21, Regolamento CBAM).

Entro il 31 maggio di ogni anno, per la prima volta nel 2027 per l’anno 2026, il dichiarante CBAM autorizzato dovrà restituire, attraverso il registro CBAM istituito dalla Commissione (cfr. art. 14, Regolamento CBAM), un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate dichiarate. Inoltre, il dichiarante CBAM autorizzato dovrà garantire che il numero di certificati CBAM sul suo conto nel registro CBAM al termine di ogni trimestre corrisponda ad almeno l’80% delle emissioni incorporate, determinate con riferimento ai valori predefiniti secondo i metodi di cui all’allegato IV, in tutte le merci che ha importato dall’inizio dell’anno civile (cfr. art. 22, Regolamento CBAM).

Nel caso in cui il dichiarante autorizzato abbia acquistato dei certificati CBAM in eccesso, entro il 30 giugno di ogni anno, quest’ultimo potrà richiedere all’Autorità competente del proprio Stato membro di riacquistarli a un prezzo pari a quello pagato dal dichiarante (cfr. art. 23, Regolamento CBAM).

 

  • Principali obblighi per gli operatori

Come sopra anticipato, il Regolamento CBAM definisce un sistema articolato di obblighi gravanti in capo agli importatori e – dal 1° gennaio 2026 – ai dichiaranti autorizzati. Di seguito sono sintetizzati quelli principali:

Obbligo Descrizione Periodo di validità
Presentazione della Relazione CBAM Per ciascun trimestre di un anno civile, entro un mese dalla fine di ogni trimestre, ogni importatore dovrà presentare alla Commissione una relazione (la c.d. Relazione CBAM) contenente informazioni sulle merci importate durante tale periodo, in particolare:

1) la quantità totale di ciascun tipo di merci, espressa in megawatt ora per l’energia elettrica e in tonnellate per le altre merci, specificata per ciascun impianto che produce le merci nel paese di origine;

2) il totale delle emissioni incorporate effettive, espresso in tonnellate di emissioni di CO₂ e per megawatt ora per l’energia elettrica o, per le altre merci, in tonnellate di emissioni di CO₂ e per tonnellata di ciascun tipo di merci, calcolate secondo i metodi stabiliti negli allegati II e IV del Regolamento;

3) le emissioni indirette totali, espresse secondo l’atto di esecuzione di cui all’articolo 35, paragrafo 7, del Regolamento; e

4) il prezzo del carbonio dovuto in un paese di origine per le emissioni incorporate nelle merci importate, tenendo conto di eventuali riduzioni o di altre forme di compensazione (cfr. art. 35, Regolamento CBAM).

Dal 1° ottobre 2023 fino al 31 dicembre 2025
Ottenimento dello status di “dichiarante CBAM autorizzato” L’importatore dovrà richiedere attraverso il registro CBAM (cfr. art. 14) un’apposita autorizzazione a importare le merci interessate dal Regolamento nel territorio doganale dell’Unione, ottenendo così lo status di “dichiarante CBAM autorizzato” (cfr. artt. 5 e 17, Regolamento CBAM). Dal 31 dicembre 2024
Presentazione della Dichiarazione CBAM Entro il 31 maggio di ogni anno, e per la prima volta nel 2027 per l’anno 2026, il dichiarante CBAM autorizzato dovrà, attraverso il registro CBAM, presentare una dichiarazione (c.d. Dichiarazione CBAM) relativa all’anno civile precedente, contenente:

1) il quantitativo totale di ciascun tipo di merci importato;

2) le emissioni totali incorporate;

3) il numero totale di certificati CBAM da restituire corrispondenti alle emissioni incorporate totali; e

4) copie delle relazioni di verifica, rilasciate dal verificatore accreditato ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento CBAM (cfr. art. 6, Regolamento CBAM).

In taluni casi il dichiarante CBAM autorizzato potrà richiedere, nella sua Dichiarazione CBAM, una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire per tenere conto del prezzo del carbonio pagato nel paese di origine per le emissioni incorporate dichiarate (cfr. art. 9, Regolamento CBAM).

Dal 1° gennaio 2026
Verifica delle emissioni incorporate Il dichiarante autorizzato dovrà garantire che le emissioni incorporate attestate all’interno della Dichiarazione CBAM siano verificate da un ente accreditato ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (cfr. art. 8, Regolamento CBAM).
Acquisto e restituzione dei certificati CBAM Ogni dichiarante autorizzato dovrà acquistare un quantitativo di certificati CBAM sufficiente a soddisfare il proprio fabbisogno (cfr. artt. 20 ss. Regolamento CBAM). Entro il 31 maggio di ogni anno, e per la prima volta nel 2027 per l’anno 2026, il dichiarante autorizzato restituisce, attraverso il registro CBAM, un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate attestate all’interno della Dichiarazione CBAM (cfr. art. 22, Regolamento CBAM). La mancata restituzione dei certificati CBAM potrà portare all’irrogazione di apposite sanzioni (cfr. art. 27, Regolamento CBAM).

 

Ciò posto, qualora d’interesse, lo Studio Legale Padovan (info@studiolegalepadovan.com) è a vostra disposizione per approfondire i temi connessi all’argomento in questione e, più in generale, per assistervi nel definire gli adempimenti da porre in essere per garantire la conformità agli obblighi previsti dal Regolamento.

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